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6. Il ruolo della CRI oggi: dal quadro normativo alle linee d’azione

6.2. Il nuovo Statuto della CR

Dopo l’emanazione del Decreto Legislativo 178 la CRI ha inevitabilmente dovuto procedere alla sua ri- fondazione giuridica come organizzazione di Terzo Settore, ossia alla stipula di un atto costitutivo ed alla promulgazione di un nuovo Statuto che soppiantasse quello del 2005. In verità i rallentamenti nell’azione di riforma devono aver inciso su questo iter, perché il suo svolgimento non è stato propriamente lineare. Si ha infatti notizia dell’esistenza di uno Statuto “intermedio”, approvato dall’Assemblea dei Presidenti svoltasi a Solferino il 20 giugno 2013 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2014, che evidentemente ha disciplinato la CRI durante la sua fase di esistenza “ibrida” (ossia con i Comitati Centrale e Regionali ancora enti pubblici, ed i Comitati Provinciali e Locali divenuti APS, come osservato) durata circa due anni più del previsto146. È stato quindi soltanto al termine di questo periodo che sono stati ufficialmente stipulati e promulgati l’atto costitu- tivo e l’attuale Statuto147, dopo una loro prima approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria della CRI tenutasi nel giugno del 2015 a Solferino [Corte dei Conti – Sezione del controllo sugli enti 2016: 14].

6.2.1. L’atto costitutivo della “nuova” CRI

L’atto costitutivo della “nuova” CRI, Associazione di Promozione Sociale, è stato stipulato ufficialmente a Roma il 29 dicembre 2015 dal notaio ed avvocato Elisabetta Mussolini, alla presenza del presidente nazio- nale Rocca, di Maria Teresa Letta ed Anna Maria Colombani, all’epoca vicepresidenti, e di 14 presidenti o commissari di altrettanti Comitati Regionali148. Registrato successivamente il 4 gennaio 2016, il documento è costituito da 10 semplici articoli, che rispecchiano a grandi linee le disposizioni del decreto legislativo 178 del 2012.

145

https://www.cri.it/09-11-2017-consiglio-direttivo-nazionale-fermiamo-l-emendamento-su-cri-non-torniamo-indietro-di-40- anni (ultimo accesso: 27/11/2017).

146

Il documento non è reperibile sul sito del Comitato Nazionale, ma è reperibile sui siti di taluni Comitati Regionali, come quel- lo sardo: http://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17958 (ultimo accesso: 28/11/2017).

147

L’atto costitutivo e lo Statuto nella sua versione definitiva sono disponibili, in formato PDF, sul sito ufficiale del Comitato Nazionale della CRI. cfr. http://www.cri.it/statuto (ultimo accesso: 28/11/2017).

148

Non erano infatti rappresentati i Comitati Regionali di Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Sardegna, nonché il Co- mitato Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. Cfr. ibidem.

L’articolo 1 ad esempio attesta la costituzione della “nuova” CRI, «personalità giuridica di diritto privato […]» con lo status di APS, e altresì «di interesse pubblico» ed «ausiliaria dei pubblici poteri nel settore uma- nitario […]», ma prende anche atto dello slittamento delle tempistiche previste dal Decreto dichiarando che «Dal giorno 1 gennaio 2016 l’Associazione è l’unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale […]»149

.

L’articolo 2 indica la sede, mentre l’articolo 3 rinvia alle disposizioni che regolano la CRI, ossia quelle delle leggi della Repubblica e quelle dello Statuto, «allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale»150.

L’articolo 4 invece indica gli scopi della CRI, rinviando laconicamente al lungo e dettagliato comma 4 dell’articolo 1 del Decreto, già analizzato in precedenza: molto significativamente, a tale rinvio segue la ri- proposizione quasi letterale del successivo comma 6, che si è visto essere di importanza fondamentale, per- ché precisa minuziosamente quali siano le fonti di entrate economiche di cui la “nuova” CRI può usufruire.

L’articolo 5 è dedicato alla rilevante questione della democrazia interna, perché fissa tempi e modalità delle elezioni «dei Presidenti e dei Consigli Direttivi a tutti i livelli territoriali», cui dovrà seguire, entro un anno, «la prima Assemblea Nazionale […]»151

. Protagonisti di questo rinnovamento democratico interno do- vranno naturalmente essere i soci, suddivisi in 4 categorie, e pertanto l’articolo registra diligentemente il mu- tamento nella loro nomenclatura, di cui si tratterà con precisione nel successivo sotto-paragrafo 6.2.2.

I successivi articoli trattano questioni minori come la chiusura del primo bilancio il 31 dicembre 2016 (ar- ticolo 6), il carattere temporale indeterminato dell’Associazione (articolo 7) e la formale costituzione dell’Associazione stessa, che scatta «una volta approvati l’atto costitutivo e lo statuto e acquisita la persona- lità giuridica […] il giorno 1 gennaio 2016 previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche»152 (articolo 8), più le formalità relative alla stipula dell’atto costitutivo stesso (articoli 9 e 10).

Come osservato, il testo stesso dell’atto costitutivo riporta la menzione dell’esistenza del nuovo Statuto, già pronto ed allegato all’atto stesso. Tuttavia, nei giorni successivi si sono rese necessarie modifiche a que- sto documento153 che hanno determinato la pubblicazione dell’attuale versione, ormai definitiva, dello statu- to: quest’ultima non a caso porta nell’intestazione di ogni pagina la dicitura «Croce Rossa Italiana. Statuto della Croce Rossa Italiana. Revisione 1 del 30 gennaio 2016»154. È quindi necessario analizzarne a fondo i contenuti.

149

Ibidem.

150

In verità il PDF dell’atto costitutivo è privo di tale allegato, né esso è presente sotto forma di un file PDF distinto. Cfr. ibidem.

151

Ibidem.

152

Ibidem.

153

Fino al novembre del 2016 era infatti presente sul sito del Comitato Nazionale CRI, alla pagina dedicata allo statuto, una ver- sione in PDF intitolata “STATUTO_NAZIONALE_rev.19.02.2016”: questa versione dello Statuto è stata modificata 6 giorni dopo in alcuni suoi articoli (11, 30 e 35) con un apposito verbale redatto dallo stesso notaio Mussolini e registrato il 23 marzo successivo. Anche tale documento era disponibile sul sito in PDF, ma in seguito è stato rimosso come gli altri. Chi scrive ne ha conservato copia. Le modifiche apportate il 25 febbraio sono presenti nell’attuale versione definitiva dello Statuto, in cui sono quindi ufficialmente re- trodatate al 30 gennaio.

154

6.2.2. Lo Statuto della “nuova” CRI

L’attuale Statuto della CRI si compone di 45 articoli, ognuno ripartito in un numero variabile di commi e sottocommi, e complessivamente suddivisi in sette (7) Titoli:

I. Disposizioni generali (articoli 1-5)

II. Obiettivi generali e compiti specifici (articoli 6-9) III. Soci (articoli 10-19)

IV. Ordinamento (articoli 20-39) V. Risorse (articoli 40-42) VI. Ramo ONLUS (articolo 43) VII. Norme finali155 (articoli 44-45)

Il Titolo I raggruppa naturalmente gli articoli formalmente più rilevanti: l’articolo 1, “Costituzione e prin- cipi fondamentali”, ad esempio, è significativo perché definisce la CRI «un’Associazione senza fini di lucro […]» (comma 1) e rivendica il rispetto e l’azione in conformità ai 7 principi fondamentali. Questi ultimi non sono elencati in ordine alfabetico, ma con ogni evidenza in base alla loro maggiore rilevanza dal punto di vi- sta etico (comma 3).

Non a caso il primo è il principio di umanità, che viene descritto affermando che il Movimento interna- zionale di Croce Rossa «nato dall’intento di assistere, senza discriminazione, i feriti sul campo di battaglia, si adopera, sia a livello internazionale che nazionale, per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell’essere umano». In queste poche righe viene condensato dunque un passaggio di un secolo e mezzo dall’assistenza sanitaria ai combattenti re- golari sui campi di battaglia, mission originaria, all’advocacy, all’assistenza sanitaria in tempo di pace, dap- prima nelle emergenze e poi nella quotidianità, ed infine anche l’assistenza sociale: un notevole ampliamento e spostamento negli ambiti di intervento, ma giustificato dalla permanente coerenza dell’ideale a cui viene ricondotto.

È molto interessante anche la descrizione dei principi di neutralità, la cui adozione è giustificata «per po- ter continuare a godere della fiducia di tutti […]», e di indipendenza, che assume una sfumatura più “ambiva- lente”, perché «Le Società Nazionali, in quanto ausiliarie nelle attività umanitarie del loro governo e sottopo- ste alle leggi dei loro rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere un’autonomia che permetta loro di operare in ogni momento in conformità ai principi del Movimento». Si vedrà nelle pagine successive che questi prin- cipi cruciali sono alla radice di passate vicende della CRI non particolarmente lusinghiere, ed anche di una profonda differenza di vedute con ONG quali Medici Senza Frontiere ed Emergency.

L’articolo 2 indica invece lo status giuridico di APS dell’Associazione, in particolare al comma 4, e per- tanto, come osservato al paragrafo precedente, dovrà probabilmente essere rivisto a breve.

155

Il Titolo II tratta invece gli obiettivi generali ed i compiti specifici, ossia rispettivamente la vision e la mission della CRI. La vision è indicata all’articolo 6, ed in definitiva riecheggia il comma 3 ed in particolare il principio di umanità: «L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione […]» (comma 1).

La mission è indicata sia dai successivi commi dell’articolo, sia dall’articolo 7, che al comma 1 riprende quasi parola per parola i 18 compiti specifici fissati dal comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 178: qui ne sono indicati 15, in verità, perché due sono stati soppressi (indicando il dovere per la CRI di collabo- rare con le altre Società Nazionali e di adempiere alle Convenzioni, ossia doveri già indicati dall’articolo 3 dello stesso statuto) e gli altri due sono stati accorpati in uno (trattando entrambi dell’ausiliarietà, l’uno alle Forze Armate in particolare e l’altro ai pubblici poteri in generale). È significativo che i successivi 6 commi dell’articolo regolino gli aspetti relativi all’acquisizione di risorse tramite convenzioni, gare d’appalto, pro- getti di cooperazione e relativi contratti, riprendendo il cruciale comma 6 dell’articolo 1 del Decreto, come già l’atto costitutivo. In proposito, è anche significativo che l’ultimo comma del successivo articolo 8, “Atti- vità ausiliarie delle Forze Armate”, stabilisca che «L’organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze Armate sono sovvenzionati dallo Stato».

Il Titolo III tratta dei soci della CRI, e quindi affronta la questione fondamentale della democrazia interna all’Associazione. Questa sembra garantita in prima istanza dall’articolo 10, “Adesione alla Croce Rossa Ita- liana”, che stabilisce la possibilità di accesso per tutti senza distinzioni (comma 1) e l’unica discriminante dell’adesione ai 7 principi fondamentali (comma 2), nonché dal comma 1 del successivo articolo 11, “Soci”, secondo il quale «I soci della Croce Rossa Italiana, attraverso un sistema di rappresentanza, ne determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo». I successivi commi sono dedicati a definire le categorie di soci, indicando la loro nomenclatura attuale, introdotta con l’atto costitutivo, e fissandone carat- teristiche e requisiti, come compendiato nella seguente Tabella 6.2.:

Tab. 6.2. Vecchia e nuova nomenclatura dei soci della CRI, con caratteristiche e requisiti

Vecchia nomenclatura soci CRI Nuova nomenclatura soci CRI Caratteristiche e requisiti

soci attivi soci volontari  sono persone fisiche che svolgono in maniera re- golare e continuativa un’attività di volontariato

 eleggono gli organi statutariamente previsti

 entrano a far parte dell’Associazione a seguito del- la frequenza di un corso di formazione organizzato in sede locale nel rispetto della normativa naziona- le

soci ordinari soci sostenitori  sono persone fisiche o giuridiche che versano un contributo economico a sostegno dell’azione asso- ciativa

 entrano a far parte dell’Associazione con il versa- mento del contributo, stabilito a livello nazionale soci benemeriti soci benemeriti  sono persone fisiche o giuridiche che si distinguo-

no per donazioni rilevanti ripetute nel tempo oppu- re per ingenti donazioni una tantum che contribui- scono in maniera determinante al sostentamento dell’Associazione

 sono designati dal Consiglio Direttivo Nazionale soci onorari soci onorari  sono persone fisiche o giuridiche che si sono di-

stinte per eccezionali meriti in campo umanitario e sociale oppure persone fisiche che hanno reso ser- vizi straordinari alla Croce Rossa Italiana

 sono designati dal Consiglio Direttivo Nazionale

Fonte: Atto costitutivo e Statuto della CRI156

Il successivo articolo 12 è dedicato ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, definiti «organismi volontari- stici» perché gli appartenenti ad essi «Rientrano nella categoria dei soci volontari […]» (comma 1), in coe- renza con il cambiamento stabilito dal Decreto Legislativo 178. La loro configurazione particolare viene tut- tavia ribadita tramite la dipendenza diretta dal presidente nazionale (comma 2) e con particolari modalità di nomina dei loro vertici nazionali, non esattamente democratiche: l’ispettore nazionale del Corpo Militare vo- lontario viene infatti nominato con un DPR, «su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Pre- sidente Nazionale della Croce Rossa Italiana» (comma 5) e l’ispettrice nazionale delle infermiere Volontarie con un DPCM, «su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell’ambito di una terna di nomi, indicata dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana» (comma 6).

Ai Giovani della CRI, eredi di quei Pionieri istituiti nel 1947 da Umberto Zanotti-Bianco, viene invece dedicato l’articolo 13, che fin dall’inizio sembra riservare loro una grande considerazione: «La Croce Rossa Italiana riconosce il ruolo dei Giovani, ovvero dei Soci volontari di età compresa fra i quattordici ed i trentu- no anni, quali agenti di cambiamento, innovatori, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitato- ri delle comunità e sostenitori dei vulnerabili» (comma 1). Mentre rientrano nella categoria dei “soci sosteni- tori” i donatori del sangue, altra “creazione” di Zanotti-Bianco, nonché coloro che stanno affrontando i corsi di formazione per aspiranti soci volontari o per Infermiere Volontarie.

Queste distinzioni sono importanti perché l’articolo 14, dedicato ai diritti dei soci, stabilisce che soltanto i soci volontari hanno diritto all’elettorato attivo e passivo (comma 2 sottocomma i; comma 3). In sostanza, è come se la CRI stabilisse un principio di proporzionalità fra impegno personale e diritti: chi si prodiga di più, con il suo tempo e la sua energia, ed anche affrontando rischi personali, conta di più di chi offre all’Associazione soltanto denaro, in minore o maggiore misura. Del resto, la disponibilità e l’entusiasmo di

un volontario costituiscono un capitale prezioso, come già accennato nel capitolo 3, e la CRI vuole servirse- ne in maniera intelligente ed avveduta. Per questo i volontari hanno diritto ad un’assicurazione (comma 2 sottocomma e), a un «periodico accertamento sanitario» (comma 2 sottocomma f) e soprattutto «ad essere formati e preparati in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all’interno ed all’esterno» (comma 2 sottocomma g). la formazione e preparazione dei volontari è evidentemente un tema molto sentito, perché ad essa è dedicato anche tutto il successivo articolo 15, e del resto la stessa procedura di iscrizione al- la CRI come socio volontario è stata collegata direttamente alle attività formative157. Naturalmente ai diritti corrispondono i doveri, definiti dall’articolo 16, e sono inevitabilmente disciplinate le procedure di perdita dello status di socio (articolo 17) e per i provvedimenti disciplinari (articolo 18), così come quelle per l’attribuzione di riconoscimenti (articolo 19).

Il Titolo IV è in assoluto il più corposo, trattando dell’ordinamento dei Comitati, dei loro organi e della loro gerarchia interna, che bilancia il nuovo orientamento democratico. Fin dall’articolo 20, “Principi genera- li”, si ribadisce infatti che «L’ordinamento della Croce Rossa Italiana si ispira ai principi di sussidiarietà, di democrazia ed elettività delle cariche associative […]» (comma 1) e che la sua base locale è articolata in Comitati «con autonoma personalità giuridica […]» (comma 3): questi ultimi sono gli eredi dei “vecchi” Comitati Locali e Provinciali, mentre rimangono i Comitati Regionali ed il Comitato Centrale cambia nome in Comitato Nazionale, come stabilisce il successivo articolo 45, “Norme transitorie” (comma 1), i primi con compiti di coordinamento e controllo, e il secondo con il compito di stabilire la strategia ed approvare le normative generali (articolo 20, comma 3).

Come si può osservare, questa inedita autonomia dei Comitati sul territorio determina un potenziale ri- schio di spinte centrifughe, tanto più in quanto è ribadita nel successivo articolo 21, “Comitati”: «I Comitati sono soggetti autonomi e sono dotati di autonomia patrimoniale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dagli articoli 4 e 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 […]» (comma 4). Lo stesso articolo tuttavia prevede alcune “contromi- sure”: anzitutto si ribadisce il «rispetto del Principio di Unità […]» (comma 1); in secondo luogo l’istituzione di nuovi Comitati è disposta dagli organi del Comitato Nazionale in base ad una specifica procedura (comma 10); inoltre, per garantire uniformità nella regolamentazione interna, «I Comitati sono disciplinati dal presen- te Statuto e da uno Statuto tipo approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana» in base al rispetto di 11 requisiti (comma 14); infine, sono previste le procedure di assunzione del potere sosti- tutivo (articolo 37) e di commissariamento di un Comitato (articolo 38). Gli articoli successivi entrano nel dettaglio dell’organizzazione dei Comitati e dei loro organi a tutti i livelli, pertanto è opportuno compendiar- ne il contenuto nella seguente Tabella 6.3.:

156

Cfr. http://www.cri.it/statuto (ultimo accesso: 28/11/2017).

157

Tale procedura è stata infatti semplificata tramite la digitalizzazione e la centralizzazione: chi intende iscriversi deve collegar- si al sito della CRI e utilizzare l’applicativo “Gaia” in cui anzitutto occorre digitare il pulsante “Iscriviti al prossimo corso base”. Cfr. https://gaia.cri.it (ultimo accesso: 28/11/2017). L’articolo 45 comma 3 prevede anche l’emanazione di un apposito Regolamento su organizzazione, attività, formazione e ordinamento dei volontari.

Tab. 6.3. Organizzazione dei Comitati CRI e dei loro organi a tutti i livelli geografici:

Livello geografico Organi e cariche Formazione e composizione

Comitato Nazionale (articolo 31)

Presidente Nazionale (articolo 34)

Rappresenta la Croce Rossa Italiana sia in Italia che all’estero, di fronte ai terzi ed in giudizio, ed è eletto (e all’occorrenza sfiduciato) dall’Assemblea Nazionale

Segretario Generale (articolo 36)

È a capo della gestione della Croce Rossa Italiana ed esplica le sue attività seguendo le direttive del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale, da cui è nominato e che può revocarlo, in caso di mancato rag- giungimento degli obiettivi assegnati

Consulta Nazionale (articolo 35)

È composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dai membri del Con- siglio Direttivo Nazionale, dai Presidenti dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Consiglio Direttivo Nazionale

(articolo 33)

È composto dal Presidente Nazionale, che lo presiede, da due Vice Presi- denti e da due Consiglieri, ed è eletto dai Presidenti dei Comitati e dai Pre- sidenti dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bol- zano

Assemblea Nazionale (articolo 32)

È il più alto organo rappresentativo della CRI ed è costituita dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali, dai due Consiglieri Naziona- li, dai Presidenti dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dai Presidenti dei Comitati, dall’Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario e dall’Ispettrice Nazionale II.VV

Comitato Regiona- le158

(articolo 26)

Presidente Regionale (articolo 29)

Rappresenta la Croce Rossa Italiana in ambito regionale ed è eletto (e all’occorrenza sfiduciato) dall’Assemblea Regionale

Segretario Regionale (articolo 28, comma 3, sottocomma d)

È nominato e revocato dal Consiglio Direttivo Regionale

Consiglio Direttivo Regionale

(articolo 28)

È composto dal Presidente Regionale, che lo presiede, da due Vice Presi- denti e da due Consiglieri, eletti dai Presidenti dei Comitati istituiti nella Regione

Assemblea Regionale (articolo 27)

È costituita dal Presidente Regionale, dai membri del Consiglio Direttivo Regionale, dai Presidenti dei Comitati istituiti nella Regione, nonché dal rappresentante del Corpo Militare Volontario e dall’Ispettrice Regionale II.VV. operanti nella regione (a titolo di osservatori)

Comitato (articolo 22)

Presidente (articolo 24)

Rappresenta la Croce Rossa Italiana nell’ambito territoriale del Comitato ed è eletto (e all’occorrenza sfiduciato) dall’Assemblea dei soci

Consiglio Direttivo (articolo 23)

È composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri, eletti dall’Assemblea dei soci

Assemblea dei soci (articolo 22)

È costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato e titolari del diritto di elettorato attivo

Fonte: Statuto della CRI159

Sono anche previste norme ad hoc per le località che ospitino minoranze linguistiche (articolo 25), per Roma Capitale, il cui Comitato assume il nome speciale di «Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale» (articolo 30), e per i casi di incompatibilità delle cariche (articolo 39).

I Titoli successivi non hanno particolare rilevanza dal punto di vista sociologico, e tuttavia alcuni commi dei rispettivi articoli meritano di essere menzionati: ad esempio, al Titolo V, “Risorse”, è interessante notare che l’articolo 40, “Personale dipendente”, statuisca a chiare lettere che «Il personale dipendente è assunto dal Comitato Nazionale, dai Comitati Regionali e delle Province Autonome, nonché dai Comitati nel rispetto del relativo fabbisogno di personale dipendente […]» (comma 2), con ogni evidenza per scongiurare il rischio di un “ritorno al passato”, ossia all’assunzione di un numero eccessivo di dipendenti. Si tratta dunque di una norma di autodisciplina e responsabilizzazione, che evidentemente deve controbilanciare l’inedita autonomi- a, sia dallo Stato sia dagli organi centrali, che i singoli Comitati hanno acquisito con la riforma.

La stessa esigenza di bilanciamento con ogni evidenza anima l’articolo 42, “Ordinamento contabile e fi- nanziario”, secondo cui «A tutti i livelli, i Comitati: a. devono conseguire il pareggio di bilancio, dandone

158