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Il patto dell’art 1751 bis c.c.

Nel documento I "nuovi" limiti alla concorrenza (pagine 144-149)

Il patto di non concorrenza successivo al rapporto di lavoro ex art 2125 c.c e successivo al rapporto di agenzia ex art.

4. Il patto dell’art 1751 bis c.c.

In tema di rapporto di agenzia non si è mai dubitato della possibilità di stipulare patti di non concorrenza tra preponente e agente per il periodo successivo alla fine del rapporto, in virtù dell’autonomia negoziale riconosciuta ai privati dall’ordinamento. Questi patti venivano ricondotti alla disciplina dell’art. 2596 c.c. e non a quella dell’art. 2125 c.c., stante l’assenza di un rapporto di subordinazione per l’agente298; si richiedeva, quindi, la prova scritta del patto, la

296 ZOLI, Clausole di fidelizzazione e rapporto di lavoro, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, I, p.463

297 Trib. Milano 27 gennaio 2007, in Riv. crit. dir. lav., 2007, p. 822 298Cass. Civ., 2 ottobre 1998, n. 9802, in Giust. civ. Mass., 1998, p. 1998.

circoscrizione ad una determinata zona e la durata massima di cinque anni.

Del resto, il patto è sempre stato utilizzato diffusamente per impedire che la prosecuzione dell’attività dell’ex agente, in proprio o per conto altrui, arrecasse danni nell’ottica concorrenziale al precedente preponente.

Solo a seguito della necessità di dare attuazione a una Direttiva CEE299, con il d.lgs. 10 settembre 1991 n. 303 è stato introdotto nel Codice Civile l’art. 1751 bis c.c. nella sua originaria versione300.

Questa sua prima introduzione, pur avendo il pregio di inquadrare il problema nello specifico, ha manifestato subito un’incognita importante, rilevata anche dalla dottrina301: l’assenza di qualsiasi

299 Direttiva CEE 18 dicembre 1986 n. 653, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernente gli agenti commerciali indipendenti, che all’art. 20 prevede:

“1. Ai fini della presente direttiva la Convenzione che stabilisce una limitazione dell'attività professionale dell'agente commerciale dopo l'estinzione del contratto, è denominata patto di non concorrenza.

2. Un patto di non concorrenza è valido solo nella misura in cui: a) sia stipulato per iscritto; e

b) riguardi il settore geografico o il gruppo di persone e il settore geografico affidati all'agente commerciale, nonché le merci di cui l'agente commerciale aveva la rappresentanza ai sensi del contratto.

3. Il patto di non concorrenza è valido solo per un periodo massimo di due anni dopo l'estinzione del contratto.

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale che apportano altre restrizioni alla validità o all'applicabilità dei patti di non concorrenza o prevedono che i tribunali possano attenuare le obbligazioni delle parti risultanti da tali accordi.”

300 Art. 1751 bis c.c.: “Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.”

riferimento a un corrispettivo, comunque denominato, creava uno spazio potenzialmente vessatorio nei confronti dell’agente?

La risposta non può che essere positiva, se si considera che lo stesso legislatore tedesco, in attuazione della medesima Direttiva, aveva sin dall’origine previsto che la validità del patto fosse subordinata alla corresponsione all’agente di un adeguato indennizzo302.

In Italia, solo successivamente si pose rimedio al problema con la “legge comunitaria 2000”303 che all’art. 23 ha previsto l’introduzione di un altro comma all’art.1751 bis c.c., tutt’ora vigente304.

Passando, ora, alla disciplina prevista dalla norma in esame occorre precisare che, come in tutti gli altri patti di non concorrenza, anche qui sono presenti i requisiti di validità di spazio, oggetto e tempo.

Mentre il termine di durata massima di due anni è giustificato dalla minore pericolosità della figura dell’agente rispetto alle altre, il requisito oggettivo e quello territoriale/spaziale devono essere stabiliti ed interpretati avendo presente, esclusivamente, la precedente attività 302 Handelsgesetzbuch, HGB, § 90-a

303 Legge 29 dicembre 2000, n. 422

304Art. 1751 bis, 2° comma: “L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di un indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto: la determinazione dell'indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume di affari complessivo nello stesso periodo;

2) alle cause di cessazione del contratta di agenzia; 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;

svolta dall’agente stesso e non l’attività svolta dall’impresa del preponente. Per esempio, se il patto di non concorrenza è stipulato senza l'indicazione dei limiti territoriali previsti dall'art. 1751 bis c.c. deve intendersi limitato alla stessa zona di competenza dell'agente in vigenza del rapporto di agenzia305. Allo stesso modo, non potrà ritenersi valido un patto di non concorrenza che faccia riferimento a beni o servizi non ricompresi nell’oggetto del precedente contratto di agenzia306; parimenti il mero riferimento ad una lista di clienti non sarà sufficiente per soddisfare il requisito territoriale307. Al contrario, nell’ipotesi in cui sia previsto un patto con un divieto meno esteso, sia rispetto all’ambito spaziale sia rispetto all’ambito merceologico nel quale operava l’agente, lo stesso potrà considerarsi certamente lecito. Anche l’art. 1751 bis c.c., alla stregua degli altri patti di non concorrenza, comporta un sacrificio di una parte (agente) rispetto all’altra (preponente). In ragione di ciò, il legislatore ha racchiuso nella norma una tutela dell’agente, che si manifesta in particolare nella previsione obbligatoria di un’indennità.

La determinazione di questa forma di corrispettivo viene rimessa all’autonomia delle parti, ma entro i limiti previsti in modo generico

305 Trib. Milano 23 maggio 2003, in Riv. crit. dir. lav., 2003, p. 708 306 Cass. Civ. 16 settembre 2010, n. 19586, in Contratti, 2011, 2, p. 125 307 App. Torino, 11 maggio 2000, in Lav. giur., 2000, p.1075

dal legislatore, quali la durata del patto, la natura del contratto di agenzia e l’indennità di fine rapporto.

Mentre appare chiaro il riferimento al parametro della temporale, poiché è certamente corretto che all’aumentare del periodo di non concorrenza dovrà essere corrisposta un’indennità maggiore, gli altri limiti presentano delle rilevanti difficoltà interpretative: com’è possibile riferirsi all’indennità ex art. 1751 c.c., quando normalmente il patto di non concorrenza viene stipulato all’inizio del rapporto di agenzia? Basti pensare che nello stesso Accordo Economico Collettivo308 del settore commercio, è previsto che il patto di non concorrenza può essere pattuito solo all’inizio del rapporto di agenzia ed esclude ogni possibilità di variazione unilaterale dello stesso.

In realtà, è lo stesso legislatore che risolve il problema della difficile identificazione degli altri due parametri, lasciando ampio spazio all’autonomia delle parti, soprattutto in forma collettiva.

La stessa autonomia è utilizzata per stabilire la modalità di corresponsione; ancora è l’A.E.C del settore commercio a stabilire che l’indennità prevista nel contratto è dovuta “inderogabilmente in unica soluzione alla fine del rapporto”.

Nel medesimo accordo è stato anche inserito il procedimento dettagliato per il calcolo dell’indennità da corrispondere all’agente. Tuttavia è opportuno segnalare che proprio questo sistema di calcoli 308 Art. 7 dell’Accordo Economico Collettivo, settore commercio, del 10 marzo 2010

sta determinando il venir meno dell’interesse dei preponenti a stipulare questi patti, in quanto, nella pratica, si giunge a determinare indennità piuttosto onerose. Per questo i preponenti, nel presupposto che per loro “il gioco potrebbe non valere la candela”, abbandonano progressivamente il ricorso a questo patto di non concorrenza, sperimentando forme alternative idonee a perseguire il medesimo risultato.

Nel documento I "nuovi" limiti alla concorrenza (pagine 144-149)