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3. La democrazia rappresentativa

3.3. La visione mitica dei rappresentant

3.3.1. Rappresentanti e rappresentat

Nel capitolo precedente abbiamo esaminato in che modo la Costituzione romana defini- sce il rapporto tra gli organi di potere e abbiamo notato che una netta prevalenza viene riconosciuta all‘Assemblea legislativa. Tale supremazia deriva dalla fonte del potere dell‘Assemblea, ossia il popolo. L‘importanza attribuita all‘investitura popolare che è emersa nell‘analizzare quelle tematiche rappresenta il punto di partenza per riflettere sul modo in cui i deputati romani immaginano il legame tra rappresentanti e rappresentati. Per addentrarci in questa analisi partiamo da un‘interessante considerazione di Nocilla, il quale, nell‘esaminare il dibattito sulla durata da dare alla legislatura nel testo costitu- zionale, instaura un legame tra la struttura istituzionale creata dai costituenti e un certo modo di concepire il rapporto tra Assemblea legislativa e popolo: «[…] la questione della durata triennale o quadriennale dell'Assemblea è affrontata senza riferimento alcu- no al rapporto esistente nei fatti tra frequenza nelle elezioni e responsabilità degli eletti verso gli elettori.»128, a parte il giudizio di Cernuschi per Nocilla la maggior parte dei deputati romani «[…] come Bonaparte, collegarono invece la durata dell'Assemblea con la determinazione del numero dei Consoli, quasi che — identificandosi Assemblea e popolo — gli altri organi ricevessero l'investitura popolare solo attraverso l'Assemblea stessa.»129

Anche se non è del tutto corretto dire che per la maggior parte dei deputati la durata del- la legislatura dipenda dal numero dei consoli130, possiamo concordare con le conclusio- ni a cui giunge Nocilla, ossia che nella struttura istituzionale proposta nel progetto è im- plicita una discendenza del potere dell‘organo esecutivo dall‘Assemblea, come si è già

128 D. Nocilla, Sovranità popolare e rappresentanza negli interventi di Aurelio Saliceti alla Costituente

romana del 1849 … cit., p. 240

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Ibidem.

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Di fatto Bonaparte non è uno dei tanti a esprimere questo giudizio, come dice Nocilla, ma l‘unico, in ciò attaccato da Salvatori Braccio, Agostini e Filopanti, che nel proporre una legislatura di tre anni (con- tro i quattro di Bonaparte) difendono la propria posizione riferendosi invece proprio alla necessità di ga- rantire una frequente consultazione della volontà popolare, e addirittura Salvatori nega l‘esistenza di una connessione tra il numero dei consoli e la durata della legislatura: «Io non vedo la necessità, perché il Consolato è composto di tre membri, che l‘Assemblea abbia a durare quattro anni. Io credo che sia neces- sario di rinnovare spesso l‘Assemblea per conoscere sempre più la progressione delle idee nel popolo. Conseguentemente credo che portare la durata dell‘Assemblea a quattro anni sia troppo: e perciò propon- go che invece di quattro anni si dica di due anni.» (Assemblee del Risorgimento … cit., vol. IV, p. 1053).

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visto in precedenza. Risulta interessante, nell‘affermazione di Nocilla, il fatto che si ve- da sottesa in tale struttura un‘idea di fondo che tende a identificare l‘Assemblea e il po- polo. Secondo questa interpretazione la figura del rappresentato e quella del rappresen- tante instaurano una connessione tale che le azioni e la volontà dell‘uno trovano una perfetta corrispondenza in quelle dell‘altro.

Si tratta di una visione che emerge in varie circostanze nei dibattiti dei deputati romani, ma sono ancora una volta gli interventi sul testo costituzionale a fornirci importanti te- stimonianze in tal senso.

L‘idea che l‘Assemblea legislativa, organo della rappresentanza popolare, instauri con i cittadini un legame unico trova conferma in alcuni passaggi del dibattito sul testo costi- tuzionale, durante i quali si delinea l‘immagine dell‘Assemblea come soggetto promoto- re delle comunicazioni tra apparato istituzionale e popolazione e il garante degli interes- si dei cittadini. Se riesaminiamo, ad esempio, la questione dell‘elezione dell‘esecutivo nell‘ottica del rapporto tra rappresentanti e rappresentati, possiamo cogliere alcune trac- ce di questa concezione. Parlando dei cambiamenti apportati su questo punto nel se- condo progetto, Saliceti presenta l‘elezione dell‘esecutivo da parte dell‘Assemblea co- me una forma di suffragio indiretto: «Al suffragio universale per la nomina de‘ Consoli fu sostituito l‘indiretto, cioè per mezzo dell‘Assemblea.»131

.

La nomina dei consoli da parte dei deputati non è dunque vista come una prerogativa assegnata all‘organo legislativo, ma come una forma di elezione indiretta da parte del popolo. In questa prospettiva, l‘assemblea elegge i consoli in nome del popolo; in base alla sua spiegazione sembra che Saliceti non voglia negare che la scelta dell‘esecutivo spetti al popolo, ma, di fronte ai rischi che questa scelta comporta, i cittadini cedono all‘Assemblea anche l‘esercizio di tale prerogativa. L‘Assemblea stessa del resto è legit- timata ad assumere questo ruolo in quanto emanazione diretta del popolo. I rappresen- tanti eletti dal popolo, inoltre, risultano essere, in questa visione, l‘incarnazione della parte migliore della società, e di conseguenza sono gli unici in grado di scegliere con oculatezza i membri dell‘esecutivo. Questa opinione rientra in una più ampia concezio- ne che distingue il popolo e l‘elite dei governanti collocandoli su due diversi livelli di conoscenza e capacità, ma vedremo meglio questo aspetto nel prossimo capitolo. L‘idea che il mandato dell‘esecutivo derivi indirettamente dal popolo dà quindi il senso del legame che si immagina intercorra tra società civile e Assemblea; quest‘ultima infat-

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ti, proprio in virtù di quel principio di identificazione, che deriva dalla sua elezione a suffragio universale, può farsi garante di una decisione che in linea di principio spetta al popolo.

All‘interno del dibattito sul Tribunato è invece Cernuschi ad affermare esplicitamente l‘idea che popolo e Assemblea si identifichino. Abbiamo già visto emergere questo a- spetto del suo pensiero nel capitolo precedente, ma vediamo adesso esattamente in che termini lo esprime:

L‘Assemblea è popolo, o non è popolo? È eletta dal suffragio universale dal popolo. Il popolo non può dividersi in due categorie. Popolo che non vuole la Costituzione e po- polo che la vuole. Se noi siamo uomini di libertà, l‘Assemblea che esce dal popolo farà rispettare la Costituzione; se non siamo uomini di libertà, potremo fare dieci Tribunati, dieci consoli, non faranno che attaccare lite fra di loro, e portare nuova disunione nella cosa pubblica.132

Nell‘attaccare il Tribunato e qualsiasi sistema di controllo e bilanciamento dei poteri, come si è detto, Cernuschi ricorre a un ragionamento che si fonda sul principio che l‘elezione a suffragio universale crei un‘Assemblea ontologicamente equivalente al po- polo. L‘Assemblea, in quanto espressione della volontà del popolo, rispecchia la natura di quest‘ultimo. Nella logica del deputato, dunque, se il popolo rispetta la Costituzione allora i suoi rappresentanti non potranno violarla. E questo semplice assioma rende su- perflua la creazione di istituzioni di controllo.

L‘idea che esista una particolare relazione tra rappresentanti e rappresentati viene e- spressa in realtà anche da un difensore del Tribunato, Livio Mariani, che intende ri- spondere proprio alle considerazioni di quanti, nel rifiutare l‘organo, vedono in esso l‘usurpatore di uno dei ruoli dell‘Assemblea, ossia quello di tutelare l‘interesse del po- polo. L‘accusa viene rifiutata da Mariani che, rispondendo principalmente a Lizabe- Ruffoni, spiega la differenza tra la natura dell‘Assemblea e quella del Tribunato con queste parole:

Esso [Lizabe-Ruffoni] ha parlato del Tribunato, come un altro potere; esso crede che si voglia ristabilire il Tribunato del popolo, e questa non è la mia idea: anzi credo che non sia l‘idea di alcuno di voi, di ristabilire i tribuni del popolo, poiché i veri tribuni del po- polo siamo noi; ma niuno vorrà dissentire, che il Tribunato della legge a custodia della

132 Ivi, p. 871.

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Costituzione, o per dir meglio della Costituzionalità, sia una necessità politica d‘istituirlo.133

Mariani distingue dunque la figura del tribuno da quella del rappresentante, affidando al primo il ruolo di difensore della legge costituzionale e al secondo quello di difensore dei diritti del popolo. In tal modo anche Mariani esprime l‘idea che esista un rapporto spe- ciale tra rappresentanti e rappresentati, poiché solo coloro che vengono scelti dal popolo possono conoscere, e quindi difendere, gli interessi e la volontà di quest‘ultimo. Tutta- via Marinai non propone l‘idea di una perfetta equivalenza tra il popolo e i suoi rappre- sentanti, come si deduce dalle parole che il deputato ha, invece, espresso nella seduta del giorno precedente: «In una Costituzione rappresentativa, ove un popolo non può es- sere giammai usurpatore, ma possono ben esserlo i suoi procuratori, io credo necessaria l‘istituzione dei tribuni della legge.»134

. Con questo giudizio Mariani distingue in ma- niera precisa il popolo dai suoi rappresentanti, sulla base dell‘impossibilità materiale del primo di compiere un atto, la violazione delle norme costituzionali, che invece l‘Assemblea, grazie al suo potere, è in grado compiere. Mariani, dunque, pur ricono- scendo l‘esistenza di un legame speciale tra i rappresentanti e i cittadini, coglie la diffe- renza tra le posizioni in cui il sistema rappresentativo colloca gli uni e gli altri.

La questione dell‘identificazione tra rappresentanti e rappresentati si lega anche all‘elezione a suffragio universale maschile. Nella visione dei deputati la votazione po- polare è infatti di centrale importanza per la creazione di questo particolare legame tra rappresentanti e rappresentati.

Ancora una volta è dalla discussione sul Tribunato che possiamo acquisire degli ele- menti interessanti. Prendiamo innanzitutto in considerazione le parole con cui Saliceti, nella sua relazione sul secondo progetto costituzionale, spiega quali sono gli elementi che, in assenza di un Tribunato, agiscono come limiti del potere assembleare:

La sola possibile garanzia contro gli abusi dell‘Assemblea sta nell‘ordine giudiziario […] e nella natura stessa dell‘Assemblea, la quale essendo nominata con suffragio di-

133 Ivi, p. 847

134 Ivi, p. 838. Battaglini sottolinea come questo giudizio di Mariani sia identico a quello espresso da

Cuoco parlando di un‘istituzione denominata Eforato nel suo Saggio storico sulla rivoluzione napoletana

del 1799, a riprova che alla base del progetto e delle idee di Mariani sul Tribunato stia proprio il progetto

di Eforato di Cuoco, oltre che le teorie di Pagano. Quest‘ultimo infatti viene esplicitamente citato da Ma- riani nella seduta del 17 giugno. Cfr. M. Battaglini, Due aspetti poco noti della storia costituzionale della

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retto ed universale deve presumersi la parte più sana del paese. Avuto riguardo alla pubblica confidenza, che ha meritata, al numero de‘ suoi componenti, ed alla breve du- rata della legislatura, non si può concepire una maggioranza brutale che rovesci lo Sta- tuto ed aspiri a tirannia. […] Ove un paese abbia la sventura di esser tradito dalla pro- pria Assemblea, dite pure che la corruzione presso quel popolo è giunta a sì alto grado da rendere impossibile una buona elezione; ed allora, malgrado tutti gli Statuti del mondo, tutte le maggiori previsioni, e tutte le più sottili guarentigie, la libertà sarà an- cor dessa impossibile, e la Repubblica una menzogna.135

Saliceti adduce come garanzia contro i pericoli degenerativi dell‘Assemblea legislativa, oltre alla presenza di un potere giudiziario autonomo ed inamovibile, il carattere proprio dell‘organo, che per il deputato si definisce attraverso tre elementi: l‘approvazione po- polare; la breve durata della legislatura; il numero elevato di membri.

Tutti e tre insieme queste caratteristiche sono dei limiti, intrinseci all‘Assemblea, che impediscono abusi di potere da parte di quest‘ultima. Di particolare importanza risulta- no per il nostro discorso i primi due elementi, ossia l‘approvazione pubblica e la durata limitata della legislatura, poiché proprio questi due elementi danno il senso dell‘importanza attribuita alla derivazione popolare del potere assembleare e alla neces- sità di interrogare di frequente la volontà del popolo. Il presupposto che la «natura» dell‘Assemblea sia la maggior garanzia della sua onestà potrebbe portare alla conclu- sione che, qualunque struttura istituzionale si adotti, il rischio di degenerazioni dispoti- che derivi principalmente dalle condizioni della società. La corruzione del popolo rap- presenta, dunque, il limite oltre il quale non esiste struttura istituzionale o garanzia co- stituzionale in grado di garantire la libertà dei cittadini. Si tratta di una deduzione pro- posta, come abbiamo visto, da Cernuschi, ma che non si può dire rappresenti una posi- zione maggioritaria all‘interno dell‘Assemblea. È comunque interessante notare che, pur non approdando a queste estreme conclusioni, anche Agostini instaura una forte connes- sione tra le caratteristiche di una determinata società e la struttura istituzionale di cui viene dotata in fase di elaborazione costituzionale, ma affronteremo meglio questa te- matica nel prossimo capitolo. Tornando, invece, alle parole di Saliceti possiamo dire che anche lui, come Agostini, riconosce in generale una profonda corrispondenza tra le condizioni della società civile e quelle delle istituzioni, vedendo in particolare nell‘Assemblea legislativa lo specchio del popolo.

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Abbiamo già visto, inoltre, come per alcuni deputati, come Salvatori Braccio e Arduini, l‘opposizione al Tribunato si lega alla sua elezione a suffragio universale, riconoscendo quindi in questa modalità di elezione un fattore determinante per la creazione di un rap- porto di identificazione tra elettori ed eletti, tale che un conflitto tra due istituzioni elette a suffragio universale avrebbe come conseguenza lo scoppio di una guerra civile.

È possibile allora vedere in questa concezione, che identifica il popolo e l‘Assemblea dei rappresentanti, uno dei motivi che spingono i deputati romani a sottovalutare alcune questioni strettamente legate al sistema rappresentativo, come quella del vincolo eletto- rale o della formazione di partiti. L‘assenza di dibattito su queste tematiche oltre ad es- sere determinata in parte da questa visione del rapporto tra elettori ed eletti, e in parte dall‘assenza di una adeguata conoscenza delle dinamiche interne ad una democrazia parlamentare, deriva anche, come vedremo di seguito, da una certa idea di ―popolo‖ e di ―repubblica‖.