UNA ROTTURA NELLO SCENARIO EUROPEO E DEL MEDITERRANEO?
2.2 Il Trattato di Lisbona:la firma e la ratifica
2.2.1 La rilevanza del Trattato di Lisbona e il ruolo di Sarkozy nella fase di ratifica
Il Trattato di Lisbona trasformò il Trattato sull’Unione Europea (TUE) nel testo istituzionale dell’Europa, contenente i principi, le norme comunitarie e le disposizioni relative alla PESC e alla PESD.
Il Trattato, che aveva istituito la CE, fu denominato Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE),contenente le disposizioni sulle politiche, sulle procedure e sulle istituzioni europee.274
La rilevanza del Trattato di Lisbona, secondo Sarkozy, risiedeva nel fatto di promuovere un’Europa dei diritti, dei valori, ma, anche, di intenderla una potenza politica e diplomatica al servizio dei propri interessi nel mondo. In questa ottica il Trattato cercava di consolidare ulteriormente i valori democratici, i diritti dei cittadini e di conferire un valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Il documento non faceva parte del contenuto del Trattato, ma era capace di vincolare le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, con l’eccezione della Gran Bretagna e della Polonia, che sottoscrissero un protocollo ad hoc che limitava la possibilità di invocare la suddetta Carta nei giudizi di fronte ai loro Tribunali nazionali.275
273 Per il testo integrale del Trattato, link di riferimento: http://eur-lex.europa.eu. In Italia è stato ratificato con L.2 agosto 2008, n.130, ” Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007” ( GU n.185 dell’8 agosto 2008- Suppl. Ordinario n. 188). Sugli aspetti istituzionali del Trattato di Lisbona, si rinvia II nuovo Trattato per l’Europa, in questa Rassegna n.3/2008,e, in appendice al presente saggio, all’estratto Trattato di Lisbona. Condurre l’Europa nel XXI secolo del sito istituzionale www.europa.eu
274 Cfr. Finn Laursen, “The EU’s Lisbon Treaty: Institutional Choices and Implementation”, Routledge, 2016, p.104
275 Sulla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, cfr. Marco Orofino, “La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti: il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione.- Prefazione di Franco Pizzetti”, Giappichelli, 2014, pp.81-82
L’Unione Europea, grazie al Trattato di riforma, acquisì personalità giuridica e la sua azione in ambito internazionale fu decisamente rafforzata, allo scopo di renderla un attore credibile verso i Paesi terzi e le Organizzazioni internazionali.276
Il 13 dicembre 2007, il Presidente della Repubblica francese, Sarkozy, “ha investito del controllo di costituzionalità del Trattato di Lisbona le “Conseil Costitutionnel” che, in un arco di tempo breve, ha adottato la Decisione di non conformità costituzionale.277
Il “Conseil” ha esaminato la struttura generale del Trattato di Lisbona anche sulla base della Decisione del 19 novembre 2004, riguardante il Trattato costituzionale.
In questo modo ha individuato le seguenti categorie di disposizioni del Trattato di Lisbona che richiedevano una revisione della Costituzione francese: i trasferimenti di competenza che concernevano materie nuove, quali la lotta al terrorismo, i controlli alle frontiere, la cooperazione giudiziaria in materia penale e civile; le nuove modalità d’esercizio di competenze già trasferite da Trattati precedenti, rinviando per quelle presenti nel Trattato costituzionale, alla Decisione del 19 novembre 2004; i nuovi poteri riconosciuti ai Parlamenti nazionali , con riferimento all’ex art.12 TUE e al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.278
Inoltre, nella Decisione del 20 dicembre 2007 il “Conseil” ha riconosciuto,
276 Sul contenuto del trattato di Lisbona, cfr. Jean – Claude Piris, “The Lisbon Treaty: a Legal and Political Analysis”, Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Cfr. Jean-Luc Sauron, “Com- prendre le Traité de Lisbonne: Texte consolidé intégrale des traités, explications et commentaires », Paris : Gualino éditeur, 2007. Cfr. European Union, « Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community », signed at Lisbon, 13 De- cember 2007, Official Journal of the European Union C306, 17 December 2007. Cfr. European Un- ion, “Consolidated Versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union”, Official Journal of the European Union, C115, 9 May 2008
277 cfr. Décision n. 2007-560 DC du 20 décembre 2007
278 Per informazioni ulteriori, cfr. X. Magnon, “Le traité de Lisbonne devant le Conseil constitutionnel: non bis in idem?”, in Rev. fr. dr. const., 2008, p.310 ss
per la prima volta, la specificità del diritto europeo: “le constituant a ainsi consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international”, ma ha puntualizzato la superiorità della Costituzione francese: “la place de la Constitution au sommet de l’ordre juridique interne”.279
Successivamente, sulla base della Decisione del 20 dicembre 2007 il Governo ha presentato il progetto di legge costituzionale, che avrebbe permesso alla Francia di ratificare il Trattato di Lisbona.280
L’art. 1 del progetto di legge costituzionale “ha previsto la modifica dell’art.88-1, secondo alinea”; l’art.2, invece, ha subordinato all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona le altre modifiche del Titolo XV” della Costituzione francese.281
Il 16 gennaio e il 29 gennaio 2008 tale progetto è stato approvato dall’Assemblea Nazionale e dal Senato.
Il 4 febbraio 2008 è stato approvato dal Congresso, composto dall’Assemblea Nazionale e dal Senato riuniti in seduta comune, poi, il 5 febbraio, la legge costituzionale n.2008-103 è stata pubblicata nel “Journal Officiel”, giorno a partire dal quale la Francia ha potuto così procedere alla ratifica del Trattato di Lisbona.
La legge costituzionale n.2008-103 ha accolto, con lievi modifiche, le innovazioni, già introdotte con la legge cost. n. 2005-204 del 1° marzo 2005”, non entrate in vigore.
In particolare, oltre alla denominazione “Dell’Union européenne” per il Titolo XV della Costituzione francese, si rileva che “l’art. 88-1” della
279 Cfr. F. Chaltiel, “Chronique de droit constitutionnel européen”, in Rev. fr. dr. const., 2008, pp. 344- 345
280 Legge cost. n. 2008-103 del 4 febbraio 2008. Sul tema, cfr. F. Luchaire, G. Conac, X. Prétot, “La Constitution de la République française. Analyses et commentaires », Economica, Paris, 2009, p. 1863 ss
281 Cfr. Fernanda Bruno, op. cit., p.123. Cfr. A. Levade, “La révision du 23 juillet 2008. Temps et con- tretemps”, in Rev. fr. dr. const., 2009, p. 299 ss
Costituzione francese “contiene un preciso riferimento al Trattato di Lisbona”: “La Repubblica partecipa all’Unione europea, costituita da Stati che hanno scelto liberamente di esercitare in comune alcune delle loro competenze in virtù del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, quali risultanti dal trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007”.282
L’art. 88-2 rinvia alla legge nazionale per la disciplina del mandato d’arresto europeo;283
l’art. 88-3 del testo costituzionale non subisce cambiamenti;284
l’art. 88-4 prevede la trasmissione alle due Camere del Parlamento francese dei “projets d’actes législatifs européens ainsi que les autres pro- jets ou propositions d’actes de l’Union européenne comportant des disposi- tions qui sont du domaine de la loi ».285
Infine, la legge costituzionale n. 2008-103 del 4 febbraio 2008 ha modificato l’art.88-5 della Costituzione, divenuto art.88-6, dichiarando che “L’Assemblea Nazionale e il Senato possono indirizzare ai Presidenti delle istituzioni europee (Parlamento europeo, Consiglio, Commissione europea) un parere motivato sulla conformità di un progetto di atto legislativo europeo al principio di sussidiarietà, nonché presentare ricorso davanti alla Corte di Giustizia dell’UE per gli atti legislativi europei ritenuti contrari al principio stesso”. 286
282 Cfr. Fernanda Bruno, op. cit., p. 123
283 Cfr. Art. 88-2 Costituzione francese: La legge stabilisce le norme relative al mandato d’arresto europeo in applicazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea.
284 Cfr. art. 88-3: “Con riserva di reciprocità e secondo le modalità previste dal Trattato sull’Unione europea firmato il 7 febbraio 1992, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni amministrative può essere accordato solo ai cittadini dell’Unione che risiedono in Francia. Detti cittadini non possono tuttavia accedere alla carica di sindaco o di vice-sindaco né partecipare alla designazione degli elettori senatoriali o all’elezione dei senatori. Una legge organica votata negli stessi termini dalle due assemblee stabilisce le condizioni di applicazione del presente articolo
285 Fernanda Bruno, op.cit., p.123
286 Cfr. Fernanda Bruno, op. cit., p.124. Per ulteriori informazioni, cfr. L. Guilloud, “Révision constitu- tionnelle et l’ intégration européenne, l’ insoutenable légèreté de la Constitution”, in Rev. dr. pub.,
Marina Valensise ha così sottolineato : « il nuovo trattato caldeggiato da Sarkozy dovrebbe riprendere le disposizioni del progetto costituzionale sulle quali non c’era disaccordo, ed essere ratificato dal Parlamento, dopo essere stato oggetto di un negoziato nelle capitali europee, attraverso una missione bipartisan, trasversale alla destra e alla sinistra, che includa popolari e socialisti. Questo il progetto politico”.287