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Il gruppo di società: applicazione dei principi contabili IAS/IFRS per l’individuazione dei presupposti contabili del gruppo nell’ordinamento italiano e bulgaro.

L’INSOLVENZA NEI GRUPPI DI SOCIETA’: COMPARAZIONE CON L’ORDINAMENTO BULGARO

4.6. Il gruppo di società: applicazione dei principi contabili IAS/IFRS per l’individuazione dei presupposti contabili del gruppo nell’ordinamento italiano e bulgaro.

Come ampiamente esposto nei capitoli precedenti256 il legislatore italiano attraverso l’art. 2359 c.c.257 e l’art. 2497 c.c. ha, sul piano civilistico, inquadrato il fenomeno del gruppo di società specificandone gli elementi di individuazione e le responsabilità derivanti dall’esercizio dell’attività di eterodirezione.

Il legislatore italiano, pur non fornendo una definizione positiva della attività di “direzione e coordinamento”, stabilisce però una sostanziale identità tra tale attività ed il ruolo che la

capogruppo svolge nei confronti delle società controllate.

Se manca, infatti, nell’ordinamento italiano una definizione positiva di direzione e coordinamento numerosissime sono invece le indicazioni che la tecnica contabile ha sviluppato per permettere la

256 Si rimanda al capitolo 2.

257 La nozione di controllo, contenuta nell’articolo 2359 del Codice Civile, comprende varie fattispecie “accolte”

anche dall’IFRS 10:

Il controllo di diritto:; questo controllo deriva dal possesso diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto in un’altra società (questa nozione è ugualmente accolta dall’IFRS 10 che definisce il controllo è presunto quando la capogruppo detiene direttamente o indirettamente attraverso società controllate, più della metà dei diritti di voto in un’impresa, salvo dimostrare chiaramente, in casi eccezionali, che questa detenzione non consente il controllo); Il controllo contrattuale: questo controllo risulta dal diritto di esercitare un’influenza dominante su un’impresa in virtù di un contratto o di clausole statutarie (questa nozione è ugualmente accolta dall’IFRS 10 il quale indica che il controllo esiste ugualmente quando la capogruppo che possiede la metà o meno dei diritti di voto in un’impresa, dispone del potere su più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con gli altri soci);

Il controllo di fatto: esiste quando alcune condizioni sono soddisfatte o si presume lo siano, ad esempio può accadere che una società amministri in maniera continuativa un’altra società di cui non detiene la maggioranza dei diritti di voto o che qualche contratto le permette comunque di esercitare un influenzadominante (questa nozione è ugualmente accolta dall’IFRS 10 il quale definisce il concetto di controllo al verificarsi di tre specifiche condizioni, così come specificato nella slide successiva).

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individuazione dell’esistenza di un rapporto di controllo, nonché per definire il conseguente perimetro di consolidamento dei bilanci.

L’ordinamento giuridico italiano ha provveduto ad emanare una nozione di controllo, limitatamente alla materia del bilancio consolidato, che si impernia su aspetti giuridico-formali. Così facendo si è tuttavia attuata, inevitabilmente, una “rottura” tra il concetto di gruppo e l’area di consolidamento. Quest’ultima che è strettamente connessa al concetto di controllo risulta essere necessariamente minore rispetto ad una concezione di gruppo che trascende da aspetti puramente di carattere formale.

Ciò nonostante, negli ultimi anni, anche sulla base della spinta dei principi contabili internazionali258, ci si è orientati verso una definizione di controllo259 che faccia perno più sugli aspetti economico-sostanziali a discapito di quelli giuridico-formali. La direzione sembra quella di garantire una coincidenza tra gruppo societario, inteso nella suo significato più ampio, e “area di consolidamento”. Solo così il documento di sintesi contabile del gruppo non perderebbe di significatività ed assolverebbe in pieno il suo compito.

Orbene, il quadro normativo di riferimento per la redazione del bilancio consolidato è rappresentato, a livello nazionale, della Direttiva n. 83/349/CEE del 13 giugno del 1983 (meglio nota come VII direttiva CEE recepita con il D.lgs. 127/1991) e dal principi contabili nazionali n.

258 Interessante appare l’analisi del rapporto tra principi contabili e norme sul bilancio regolate dal codice civile

offerta dal Tribunale di Prato: “I principi contabili nazionali (O.I.C.) ed internazionali (I.A.S.) possono

assolvere ad una funzione integrativa e di ausilio interpretativo della disciplina sul bilancio di cui agli artt. 2423 s.s. c.c., sia perché tale disciplina costituisce di per sé una rielaborazione di regole contabili elevate dal legislatore al rango di norme giuridiche, sia perché la c.d. clausola di salvaguardia di cui all’art. 2423, IV comma, c.c. consente di disapplicare la normativa civilistica nei casi (eccezionali) nei quali la sua applicazione conduca a fornire informazioni non veritiere e corrette. La disapplicazione della norma civilistica non può, tuttavia, avvenire sulla base di un criterio soggettivo proprio del solo redattore del bilancio, ma deve avere un fondamento oggettivo riconducibile all’applicazione di un criterio tecnico-contabile di natura oggettiva. Ne consegue che se le regole contabili, in casi eccezionali ed espressamente motivati, possono condurre alla disapplicazione della normativa civilistica, le stesse possono ben servire in funzione integrativa e di ausilio interpretativo delle norme di cui all’art. 2423 s.s. c.c.. (cfr. Trib. Prato 14 settembre 2012 in www.ilcaso.it).

259 “Negli studi economico-aziendali, la presenza di una situazione di controllo è riscontrata nei casi in cui un’azienda,

mediante determinati strumenti, ha il potere effettivo (e non potenziale) di condizionare le scelte (ovvero il processo decisionale) in relazione alle politiche gestionali, finanziarie ed organizzative di un’altra unità aziendale. (…) Oltre all’effettivo esercizio del controllo, indipendentemente dalle modalità con cui lo stesso è esercitato, è necessaria una continuità. (…) In conclusione, gli studi economico aziendali privilegiano la dimensione sostanziale considerando condizione sufficiente alla presenza di controllo l’effettivo esercizio dello stesso. In questo senso fornirebbero l’area di integrazione o consolidamento tutte le unità economiche la cui attività è effettivamente ed in maniera stabile condizionata dalla direzione unitaria del soggetto economico stante nella capogruppo. Non è determinate (o comunque, sufficiente) invece, la dimensione formale del controllo, ovvero, le modalità e gli strumenti con cui potere di controllo potenzialmente potrebbe essere esercitato, (…) non è detto, ad esempio, che in presenza di una partecipazione maggioritaria sia sempre riscontrato l’esercizio di un effettivo controllo. L’area di consolidamento, FEDERICA, L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato, (a cura di) ANDREI, Torino, 2006, pag. 38-39.

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17 – Il bilancio consolidato emanato all’OIC (Organismo di contabilità Italiana) che dal 2005 ha sostituito il CNDCR (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri); a livello internazionale dai principi contabili internazionali emanati dallo IASB (International Accounting

Standards Board). Il principio che regola la redazione del bilancio consolidato è attualmente lo

IAS 27 dal titolo “Bilancio consolidato e separato” (Consolidated Financial Statements).

La VII Direttiva CEE ha previsto, in riferimento al bilancio consolidato, all’art. 1, paragrafo 1, l’obbligo per i paesi Europei di imporre la redazione di bilanci consolidati alle imprese che hanno un potere di controllo nei confronti di altre imprese (art. 1, paragrafo 1, lettere a e b) o che

esercitano influenza dominante resa effettiva da una direzione unitaria (art. 1, paragrafo 1, lettere c e d). Si comprende facilmente che il legislatore comunitario non ha previsto una definizione di

gruppo, ma si è concentrato a definire i criteri di individuazione dell’area di consolidamento. Non si trascuri che con l’art. 28 del D.Lgs n. 127/1991 il legislatore ha voluto stabilire delle regole in base alle quali le capogruppo possono decidere di escludere (rectius: ne hanno facoltà) dal processo di formazione del bilancio consolidato alcune imprese controllate e precisamente allorquando:

-l’inclusione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’art. 29260;

-l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;

-le informazioni necessarie per la redazione del bilancio di gruppo non sono ottenibili tempestivamente o richiedono il sostenimento di costi sproporzionati;

-le azioni o quote delle controllate sono possedute esclusivamente allo scopo di successiva alienazione.

Con riguardo al bilancio consolidato, l’ordinamento bulgaro prevede, invece, che le società che hanno una partecipazione di maggioranza in altra società, o che esercitano il controllo su altra

260 In merito al primo caso (irrilevanza) il Legislatore si limita a stabilire che un’attività è irrilevante quando la

mancata inclusione nel bilancio consolidato è tale da non alterarne la sua significatività e capacità informativa. Non fornisce, invece dei paramenti oggettivi cui fare riferimento per valutare la possibile “irrilevanza” di una combinazione produttiva.

A tal fine viene in aiuto il principio contabile n. 17, il quale definisce una serie di parametri oggettivi di natura quantitativa facilmente misurabili. Nel valutare la rilevanza di una controllata si deve tener conto del:

-totale dell’attivo;

-patrimonio netto;

-totale dei ricavi caratteristici;

-della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa nel suo complesso;

-di tutte quelle notizie riguardanti la controllata la cui inclusione nel consolidato può alterare in maniera sostanziale il contenuto informativo del bilancio di gruppo stesso.

Da quest’ultimo punto ne discende che per ragioni di carattere meramente qualitativo, alcune aziende, pur non rispettando i criteri quantitativi su esposti, vanno inserite nel consolidato. Motivi del genere sono ravvisabili, ad esempio, nella posizione strategica che quell’impresa riveste nel gruppo.

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società devono generalmente redigere il bilancio consolidato annuale, il quale deve contenere una rappresentazione veritiera e corretta della operazioni del gruppo con terzi.

Ai sensi della legge di contabilità, la società madre non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato quando le imprese del gruppo che sono oggetto di consolidamento, in base al loro bilancio di esercizio al 31 dicembre dell'anno in corso, non superino due dei seguenti criteri: a) il totale delle attività al 31 dicembre: 3 milioni di BGN; b) ricavi netti di vendita per l'anno: 6 milioni di BGN; c) numero medio di personale per l'anno: 80 persone.

Questo non si applica quando l'impresa all'interno del gruppo è un'entità con titoli che sono stati o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o è un istituto finanziario, o di una società per azioni.

Dove preparato, il bilancio consolidato devono comprendere una dichiarazione patrimoniale- finanziaria consolidata, un conto economico consolidato complessivo, un economico consolidato dei flussi di cassa, un prospetto delle variazioni del patrimonio netto ed appropriate note di divulgazione, nonché la società è tenuta a preparare una relazione sulla gestione consolidata e sull'attività annuale della Società e delle sue controllate.

4.7. Il gruppo di società ed il bilancio consolidato secondo l’applicazione dei principi

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