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Analisi delle vicende relative allo strumento

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA (pagine 123-129)

2. La soggettività internazionale della Santa Sede

2.4. Lo ius contrahendi

2.4.2.1. Analisi delle vicende relative allo strumento

“The history of concordats is parallel to the history of the reappropriation of the sovereignty of Church in its International affairs”464.

Nell’affrontare lo studio concernente l’evolversi dell’istituto suindicato, le parole di mons. Minnerath offrono un interessante spunto di riflessione, specie ove si tenga conto delle alterne stagioni “politiche” che - nel corso dei secoli - hanno fatto da contorno all’espansione o all’apparente abbandono della prassi concordataria.

I concordati rappresentano il classico esempio di accordo tra le autorità civili e la Chiesa Cattolica, la quale - storicamente - se ne è servita al fine di tutelare la propria missione evangelica dalle ingerenze secolari.

Pur rintracciandosi, antecedentemente, dei documenti similari465, la dottrina individua il primo concordato nei due privilegi con cui Papa Callisto II e l’imperatore Enrico V posero fine - a Worms, nel 1122 - alla lotta per le investiture466.

Ciononostante, è importante chiarire come, a quel tempo - così come per più secoli successivi467 - le ragioni sottese ad atti siffatti fossero infinitamente distanti rispetto a quelle di cui gli stessi risultano impregnati a partire dal XIX secolo: invero, “mentre era in piedi l’idea di cristianità, i patti tra il

464 R. MINNERATH, The Position of the Catholic Church Regarding Concordats from a Doctrinal and Programatic Perspective, in Catholic University Law Review, 47, 1998, p.

468.

465 Si pensi, in piena epoca medievale, agli atti di delimitazioni delle rispettive competenze avutisi tra la Santa Sede ed alcuni vescovi residenziali, nonché ai cc.dd. concordata implicita, o - ancora - ai pacta carolingia e alla successiva istituzione dell’Apostolica Legazia di Sicilia. Cfr. P.A. D’AVACK,Concordato ecclesiastico, op. cit., p. 441.

466 G.CATALANO,Concordato ecclesiastico, op. cit., p. 1.

467 Il d’Avack, in virtù della loro rilevanza, cita - tra gli altri - i Concordati di Costanza (del 1418), il Concordato della Nazione Germanica (1446-1448), il Concordato di Bologna (del 1516). Cfr. P.A. D’AVACK,Concordato ecclesiastico, op. cit., pp. 441-442.

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Romano Pontefice e l’Imperatore o i principi esprimevano più che altro la pacificazione in seguito ad una situazione di conflitto talvolta creatasi fra la Santa Sede e la gerarchia locale, le cui libertà e privilegi interessavano anche il sovrano temporale. Non era invece necessario definire in generale la posizione della Chiesa nell’ordinamento civile; per la stessa ragione l’accordo consisteva in concessioni reciproche (…) [con cui] la Chiesa mentre riusciva a salvare la sua libertà in sede di principio, tollerava nella pratica determinate pretese d’intervento dei sovrani nelle cose ecclesiastiche”468.

Furono gli sconvolgimenti rivoluzionari transalpini - che segnarono il finire del XVIII secolo ed irrimediabilmente i decenni susseguenti - a rendere quanto mai radicali le difficoltà dell’istituzione ecclesiastica con le autorità civili469. Pertanto, fu proprio in virtù di tali vicissitudini che Napoleone Bonaparte e la Santa Sede provvidero - in un’ottica di reciproco rafforzamento - alla stipulazione, nel 1801, di quello che viene considerato come il primo concordato “moderno”470; un concordato che, significativamente, con riferimento al cattolicesimo, estromise dalle sue formulazioni la classica dizione di “religione di Stato”, parlando - al riguardo - di religione della maggioranza dei francesi471.

Conclusasi l’esperienza bonapartista, con la Restaurazione non mancarono tentativi volti a riaffermare logiche legittimiste, anche in ambito concordatario472. Si trattò, tuttavia, di una parentesi che - seppur proficua numericamente, anche in Sud America - a partire dalla seconda metà

468 J.T.MARTIN DE AGAR, Passato e presente dei concordati, in Ius Ecclesiae, XII, 2000, p. 618.

469 V. supra, par. 1.6..

470 M. TEDESCHI, I concordati nell’Età della Rivoluzione e della Restaurazione, in A.

TALAMANCA -M.VENTURA (a cura di), Scritti in onore di Giovanni Barberini, op. cit., p.

442.

471 R. MINNERATH, The Position of the Catholic Church Regarding Concordats from a Doctrinal and Programatic Perspective, op. cit., p. 469.

472 M.TEDESCHI, I concordati nell’Età della Rivoluzione e della Restaurazione, op. cit., pp. 445-446.

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dell’Ottocento dovette cedere alla “scure laicista e liberale” del tempo: in pochi decenni si ebbe la caducazione di molteplici accordi473 e l’arrestarsi di nuove stipulazioni474.

Agli inizi del Novecento, quindi, “la politique concordataire traditionelle mettait en évidence une crise profonde”475; nondimeno, la conclusione del Primo conflitto mondiale dischiuse interessanti prospettive in senso opposto (come testimoniato dalle parole di Benedetto XV, espresse nell’allocuzione concistoriale In hac quidem, del 21 novembre 1921)476.

Al riguardo, il successore di Giacomo della Chiesa diede vita a quella che venne definita come una “nuova era di concordati” - favorita dalle condizioni geopolitiche scaturite dall’epilogo bellico477 - che si spinse (nel 1935) ad includere nel novero degli Stati con cui la Santa Sede aveva posto in essere degli accordi, anche il Regno di Jugoslavia (seppur con esiti infausti, a causa della mancata ratifica da parte di Belgrado)478.

La contrapposizione dei due grandi blocchi emersa successivamente alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale diede ancora una volta

473 Oltre al già menzionato caso del concordato austriaco del 1855, si può fare riferimento all’instaurazione di regimi separatisti in quasi tutti i Paesi latinoamericani (tra il 1879 e il 1895), in Francia (nel 1905) e in Portogallo (nel 1910). Cfr. G.CATALANO, I concordati tra storia e diritto, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992, pp. 8-9.

474Si pensi che nel corso dei Pontificati di Leone XIII e di Pio X furono posti in essere soltanto due concordati (con la Colombia e, in termini travagliati, con la Serbia), nonché numerosi accordi particolari di non grande rilevanza, il cui elenco è riportato in G.

CATALANO,Sulle vicende dell’istituto concordatario nell’età contemporanea, in Il Diritto Ecclesiastico,1992,1,pp.5-6,nota7.

475 F.MARGIOTTA BROGLIO, Les politiques concordataires, inH.CARRERE D’ENCAUSSE -P.LEVILLAIN (sous la direction de), Nations et Saint Siege au 20. Siècle, Fayard, Paris, 2003,p. 96.

476 W.M. PLÖCHL, Reflections on the Nature and Status of Concordats, in The Jurist, 7, 1947, p. 34; C.CORRAL -D.ELMISI ILARI, Universalità ed espansione dell’attuale politica concordataria della Santa Sede, in Periodica de re canonica, 2004, 1, p. 93.

477 Ibidem.

478 Oltre ai noti concordati con l’Italia (1929) e la Germania (1933), possono citarsi quelli conclusi con: la Lettonia (1922), lo Stato regionale della Baviera (1925), la Romania (1927), la Lituania (1927), lo Stato regionale della Prussia (1929) e l’Austria (1933). Si segnala, altresì - inter alia - la Convenzione sugli onori liturgici, stipulata nel 1928, con la Francia. Cfr. G. CATALANO, Sulle vicende dell’istituto concordatario nell’età contemporanea, op. cit., pp. 7-8.

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l’impressione che fosse giunto il definitivo tramonto dello strumento concordatario: basti pensare, a tal proposito, che alla fine del conflitto, soltanto il concordato italiano del 1929 poteva dirsi superstite di quel nutrito nugolo di accordi sorti durante il Pontificato di Pio XI479.

A ciò si aggiunga, inoltre, che - pochi anni dopo - una frettolosa esegesi del silenzio conciliare sul tema480, portò gli studiosi a ritenere finanche

“azzardato” perseverare negli approfondimenti su un così “antiquato retaggio costantiniano”481.

Orbene, ancora una volta, i percorsi intrapresi prima da Papa Montini482 e, in seguito, da Giovanni Paolo II, hanno smentito le suddette considerazioni.

Se il Pontefice bresciano, infatti, è stato il primo a servirsi di convenzioni bilaterali per annodare relazioni con l’universo islamico483 e per tutelare le chiese locali situate oltrecortina (nella difficile attuazione dell’Ostpolitik

479 Ivi, p. 10.

480 Sulla miopia degli interpreti, specie in relazione a quanto affermato nel n. 76 della Costituzione apostolica “Gaudium et Spes”, si veda G. DALLA TORRE, Concordati nell’ultimo mezzo secolo, in Ius Ecclesiae, XII, 2000, pp. 673-674. In merito alle problematiche concernenti la materia concordataria ed il Concilio Vaticano II, si rimanda a:J.T.MARTIN DE AGAR, Passato e presente dei concordati, op. cit., pp. 624-630.

481 “Forse è azzardato voler scrivere qualcosa sui concordati in questo momento in cui si sta evolvendo una nuova concezione della chiesa e della società”.A. DE JONG,Concordati e diritto internazionale. Loro valore e influenza, in Concilium, 1970, 8, p. 124.

482 Per uno specifico approfondimento, si rinvia a:F.MARGIOTTA BROGLIO, I concordati di Paolo VI, in AA. VV., Paul VI et la modernité dans l'Eglise: actes du colloque organisé par l'Ecole française de Rome (Rome 2-4 juin 1983), Ecole française de Rome, Rome, 1984, pp. 479-528.

483 Il riferimento è al modus vivendi sottoscritto il 27 giugno 1964 con la Tunisia. Cfr. G.

CATALANO,Sulle vicende dell’istituto concordatario nell’età contemporanea, op. cit., p.

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vaticana)484, Papa Wojtyla ha fatto della politica concordataria uno dei punti di forza del suo Pontificato485.

La caduta del Muro di Berlino486 ha aperto a scenari inimmaginabili soltanto pochi anni prima487, porgendo condizioni di favore per il dialogo e per la stipulazione di accordi con gli Stati orbitanti intorno al dissolto impero sovietico488.

D’altra parte, pur permanendo la dimensione europea quale vero e proprio

“baricentro” delle dinamiche concordatarie489, ulteriori passi in avanti - rispetto a quelli compiuti da Paolo VI - sono stati fatti nei confronti di altre

484 Ivi, pp. 17-18. Una scelta criticata - in relazione a suoi frutti - dal Prof. Catalano, dalle cui considerazioni diverge, con evidenza, il Prof. Barberini: “L’attenzione particolare che in passato la S. Sede aveva riservato ai cosiddetti Paesi socialisti dell’Est, dove dominava il socialismo reale, passerà alla storia come la ostpolitik vaticana: una linea politica rischiosa ma che ha pagato”. Cfr. G. BARBERINI, I concordati di Giovanni Paolo II nell’Europa centrale e orientale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1999, 1, p.

49.

485 R.ASTORRI, La politica concordataria di Giovanni Paolo II: tra nuovi modelli formali e ruolo delle Conferenze Episcopali, in A. TALAMANCA -M.VENTURA (a cura di), Scritti in onore di Giovanni Barberini, op. cit., p. 11.

486 Per il Prof. Dalla Torre - seppur con “numerose e significative differenze” - può intravedersi un parallelismo tra quanto occorso a Pio XI, alla fine della Prima Guerra Mondiale, e a Giovanni Paolo II, dinanzi alla caduta dell’URSS. Cfr. G. DALLA TORRE, L’attività concordataria di Giovanni Paolo II, giugno 2012, pp. 9-10, reperibile online sul sito:

www.statoechiese.it/images/stories/2012.6/dalla_torre_lattivitm.pdf.

487 C.MIGLIORE, Presentazione di una raccolta di concordati, in Ius Ecclesiae, XII, 2000, pp. 661-662. “Dal 1950 al 1999 sono stati stipulati 128 Accordi, nelle diverse forme di Concordati, Accordi-quadro, Protocolli, Note reversali, Modus Vivendi, Avenant, ecc.

Ottantacinque sono stati conclusi nel quarantennio che va dal 1950 al 1989, con una media di 19 Accordi per ogni decade. Nella sola ultima decade del secolo, dal ’90 al ’99, se ne registrano invece 43”.

488 Talora, ovviamente, non sono mancate delle difficoltà, specie a proposito della restituzione delle proprietà ecclesiastiche incamerate dagli Stati a seguito dell’ascesa al potere dei regimi comunisti. C.MIGLIORE, Presentazione di una raccolta di concordati, op. cit., pp. 666-668. Per un’indagine particolareggiata su Polonia ed Ungheria, cfr. G.

BARBERINI, I concordati di Giovanni Paolo II nell’Europa centrale e orientale, op. cit., pp. 50-63.

489 Cfr. R.ASTORRI, La politica concordataria di Giovanni Paolo II: tra nuovi modelli formali e ruolo delle Conferenze Episcopali, op. cit., p. 13; G.CATALANO, Sulle vicende dell’istituto concordatario nell’età contemporanea, op. cit., pp. 23-26.

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realtà continentali490 ed, indicativamente, verso Israele e alcuni Paesi islamici491.

Conseguentemente, “[i]l concordato tende a perdere la sua connotazione di istituto giuridico tipico dei paesi cattolici, con una forte caratterizzazione confessionale, per divenire uno strumento neutro di regolazione dei rapporti tra la S. Sede e gli Stati”492.

Un approccio, quello appena riportato, che indubbiamente tende a far proprie le risultanze del Concilio Vaticano II493, le quali, oltre ad essere talvolta richiamate nei testi concordatari, hanno operato una sostanziale modifica dei contenuti di questi ultimi, passati dal fungere da presidio alla libertas Ecclesiae, all’essere un importante mezzo di tutela per la libertà religiosa individuale e collettiva494.

Ciò detto, lungo le medesime direttrici si sono orientati sia Benedetto XVI che il Pontefice regnante, il cui favore nei riguardi dello strumento concordatario è testimoniato dalle non rade e recenti stipulazioni495.

In particolar modo, merita di essere segnalato il concordato (agosto 2015) cui hanno dato vita - sul modello italiano - la Sede Apostolica e la Repubblica di Timor-Leste, la più cattolica tra le nazioni asiatiche496.

490 Ben rappresentativo è il quadro tracciato, sul punto, in:C.MIGLIORE, Presentazione di una raccolta di concordati, op. cit., pp. 669-672.

491 R. MINNERATH, The Position of the Catholic Church Regarding Concordats from a Doctrinal and Programatic Perspective, op. cit., pp. 474-475.

492 S.FERRARI, I concordati di Giovanni Paolo II: spunti (problematici) per una sintesi, in Quaderni di Politica Ecclesiastica, 1999, 1, p. 178.

493 Cfr. R.ASTORRI, La politica concordataria della Santa Sede dopo il Concilio Vaticano II, in M. DE LEONARDIS (a cura di), Fede e diplomazia. Le relazioni internazionali della Santa Sede nell’età contemporanea, EDUCatt, 2014, pp. 303-320.

494 G. DALLA TORRE, L’attività concordataria di Giovanni Paolo II, op. cit., p. 8; R.

MINNERATH, The Position of the Catholich Church Regarding Concordats from a Doctrinal and Programatic Perspective, op. cit., pp. 471-472.

495 In merito al pensiero di Papa Ratzinger sulle conventiones tra Stati e Santa Sede, si veda: G. FELICIANI, Il diritto pubblico ecclesiastico nell’attuale magistero pontificio, aprile 2013, pp. 15-17, reperibile online sul sito:

http://www.statoechiese.it/images/stories/2013.4/feliciani_il_diritto.pdf;

ID., La laicità dello Stato negli insegnamenti di Benedetto XVI, aprile 2011, pp. 9-10, reperibile online sul sito:

http://www.statoechiese.it/images/stories/2011.4/feliciani_la_laicitm.pdf.

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Nello stesso tempo, è doveroso segnalare la conclusione di una convenzione (giugno 2015) - “frutto dell’Accordo di base tra la Santa Sede e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (O.L.P.), del febbraio 2000 - con lo Stato di Palestina497, nonché i negoziati, indirizzati in tal senso, attualmente in corso tra Cuba e la Sede Apostolica498.

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