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Considerazioni introduttive

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA (pagine 95-98)

2. La soggettività internazionale della Santa Sede

2.3. Lo ius legationis

2.3.1. Considerazioni introduttive

In prima istanza, si ritiene conveniente procedere alla disamina dello ius legationis, ovverossia di quel diritto che esprime la capacità di un soggetto di diritto internazionale, di inviare o accreditare, presso di sé, agenti aventi carattere diplomatico350.

Ebbene, che l’arte diplomatica possa ritenersi da sempre materia privilegiata di studio - da parte di insigni storici351, così come di alti esponenti della dottrina giuridica352 - non è certamente un mistero, date le sue infinite ed interessanti sfaccettature. Nondimeno, non si può negare che le specificità della disciplina normativa e dei fondamenti teologici che concernono i rappresentanti papali, aprano a considerazioni ancor più suggestive: deve

350 Cfr. C.FOCARELLI,Schemi delle lezioni di Diritto Internazionale, Morlacchi, Perugia, 2003, pp. 117-118.

351 I seguenti volumi possono definirsi vere e proprie pietre miliari della disciplina: E.DI

NOLFO, Storia delle relazioni internazionali. Dal 1918 ai giorni nostri, Laterza, Roma-Bari, 2008; J.B.DUROSELLE, Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni, LED, Milano, 1998; R. ALBRECHT-CARRIÉ, Storia diplomatica d'Europa (1815-1968), Laterza, Roma-Bari, 1978; H.G. NICOLSON, Storia della diplomazia, Dall’Oglio, Milano, 1967; P.

RENOUVIN, Storia della politica mondiale, Vallecchi, Firenze, 1961.

352 Infinita la letteratura sul tema. Si segnalano, in particolar modo: C.CURTI GIALDINO, Lineamenti di diritto diplomatico e consolare, Giappichelli, Torino, 2014; S.CAMPANALE, Le funzioni diplomatico-consolari strumento delle relazioni internazionali, Cacucci, Bari, 2012; M.FRAGOLA, Nozioni di diritto diplomatico e consolare: tecnica, prassi, esperienza, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2004; A. MARESCA, Teoria e tecnica del diritto diplomatico: introduzione alla diplomazia, Giuffrè, Milano, 1986; F.FLORIO, Nozioni di diplomazia e diritto diplomatico, Giuffrè, Milano, 1978.

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sottolinearsi, infatti, che la diplomazia vaticana vanta origini remote353 e - in ottica comparatistica - plurimi profili di assoluta originalità354.

D’altra parte, è la stringente attualità che rende la materia in oggetto meritoria di globale riconsiderazione355, principalmente in virtù degli indirizzi di riforma tracciati dal Pontefice regnante e orientati - sovente - verso tentativi di ridefinizione di quel rapporto tra centralismo romano e Chiese particolari356, che ha segnato l’evoluzione medesima dei legati pontifici357.

L’operato internazionale della Sede Apostolica, invero, non ha mai lasciato indifferenti circa le sue concrete modalità di esercizio, le quali hanno sempre esposto gli “ambasciatori vaticani” a rilievi critici (finanche, se non

353 Cfr. A. MARTINI, La diplomazia della Santa Sede e la Pontificia Accademia Ecclesiastica, in La Civiltà Cattolica, 1951, II, p. 372.

354 C.CARDIA, Il governo della Chiesa, op. cit., p. 150; P.CIPROTTI, Frammenti di diritto diplomatico, in AA. VV., Studi in memoria di Mario Condorelli, Giuffrè, Milano, 1988, vol. I, p. 363. Si riporta altresì, sul punto, l’opinione contenuta in: D. MAMBERTI, Considerazioni “non diplomatiche” sui rappresentanti pontifici, in Ius Ecclesiae, XIX, 2007, p. 184: “Trattando della diplomazia pontificia, delle sue istituzioni e dei suoi attori, si rischia talvolta di fare un discorso un po’ riduttivo, che considera questa diplomazia semplicemente una diplomazia fra le altre, nazionali o sovranazionali che siano, pur riconoscendone alcune peculiarità. (…) Anche oggi la diplomazia della Santa Sede segue le norme comuni che attualmente regolano i rapporti fra i soggetti della comunità internazionale. Ma tutto ciò non deve far dimenticare che la diplomazia pontificia serve e quindi trova la ragione ultima nel mistero e nella vita della Chiesa stessa”.

355 Una riconsiderazione che muove dalla tendenza della diplomazia ecclesiastica, così come - in via più generale - degli organismi della Curia Romana, a una quasi fisiologica tensione riformista, che le consente di mantenersi in sintonia con il mutare dei tempi. Cfr.

V.BUONOMO, La Segreteria di Stato. Competenze nella “funzione” diplomatica, in P.A.

BONNET -C. GULLO (a cura di), La Curia romana nella Costituzione apostolica Pastor Bonus, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1990, p. 178.

356 Eloquente può dirsi l’immagine della “piramide capovolta”, cui ha accennato Papa Francesco, il 17 ottobre 2015, in occasione della commemorazione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi. Il testo del discorso è reperibile online sul sito:

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html.

357G.LAJOLO, Funzione ecclesiale delle rappresentanze pontificie, in La scuola cattolica, 97, 1969, p. 216: “[L]a storia delle legazioni pontificie è determinata più che dai rapporti fra Chiesa e Stato dalle relazioni tra primato papale ed episcopato, così che lo sviluppo dell’istituto delle nunziature corre parallelo a quello del primato pontificio”. Cfr., altresì, A. TALAMANCA, I rappresentanti pontifici tra centralismo romano e monarchie assolute, in A. TALAMANCA - M. VENTURA (a cura di), Scritti in onore di Giovanni Barberini, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 427-430.

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soprattutto, a livello intraecclesiale)358: questo, storicamente, in ragione di quello che è il senso più profondo della loro missione, strettamente correlata all’ufficio petrino. I rappresentanti pontifici, infatti, costituiscono - in primo luogo - uno dei principali strumenti di cui si serve il Papa per adempiere ai propri doveri e per esercitare i propri diritti presso le Chiese locali359: essi costituiscono “espressione della ‘sollicitudo omnium ecclesiarum’ del Pastore supremo della Chiesa universale (…)”360.

Ciò detto, una distinzione fondamentale può farsi in relazione alle diverse tipologie delle figure summenzionate: da un lato, possono individuarsi gli inviati - nelle diverse nazioni - con mansioni esclusivamente ecclesiali (i delegati apostolici); dall’altro, è possibile identificare i legati che - a tale comune mandato - affiancano compiti di rappresentanza diplomatica dinanzi ai governi degli Stati ove si stabiliscono (i nunzi apostolici, ed in passato anche gli internunzi ed i pronunzi apostolici)361.

Può affermarsi, conseguentemente, che lo ius legationis pontificio si connatura in una duplice dimensione (ad intra o ad extra Ecclesiae) che

358 Resistenze e opposizioni all’idea stessa di una diplomazia strutturata secondo i paradigmi del modello secolare si rinvengono sin dal Concilio di Trento (1545-1563). Cfr.

M. OLIVERI, Natura e funzioni dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1982, pp. 123-125.

Sintomatico è quanto ironicamente affermato in: G. LAJOLO, Funzione ecclesiale delle rappresentanze pontificie, op. cit., p. 205: “Fra le istituzioni ecclesiastiche che godono oggi di minor simpatia - ma non si può affermare che ne abbiano mai goduta molto… - sono, credo, le nunziature e le delegazioni apostoliche (…)”. Acuta, sul tema, la riflessione contenuta in: F. CAVALLI, Spiritualità e fini della diplomazia pontificia, in La Civiltà Cattolica, 1963, I, p. 131: “Elogi stonati e critiche infondate (…) vengono alla diplomazia pontificia soprattutto dalle interpretazioni di chi, incapace di spingersi oltre le forme esterne di questa particolare attività della Santa Sede, non è in grado di coglierne la natura e l’intima ispirazione”.

359 Per l’allora mons. Benelli, si fa riferimento all’ausilio prestato a tre dei compiti spettanti al vescovo di Roma. Tali compiti possono riassumersi in tre versetti evangelici: “Pasce agnos meos, pasce oves meas”; “Confirma fratres tuos”; “Ut unum sint”. Cfr. Validità della diplomazia pontificia (Conferenza tenuta da mons. G. Benelli), in La Civiltà Cattolica, 1972, II, pp. 269-271.

360 D. MAMBERTI, Considerazioni “non diplomatiche” sui rappresentanti pontifici, op. cit., p. 185.

361 Una sintetica elencazione delle varie figure che attualmente connotano l’organigramma delle rappresentanze pontificie, si rinviene in: G. BARBERINI -M. CANONICO, Elementi essenziali dell’ordinamento canonico, Giappichelli, Torino, 2013, p. 120.

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trova fattivo riscontro nelle competenze che ineriscono alle funzioni dei rappresentanti papali362.

Soltanto ai nunzi apostolici - ed ai loro diretti sottoposti - può attribuirsi un autonomo ed effettivo rilievo per il diritto internazionale363.

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA (pagine 95-98)