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Brevi cenni sulla natura giuridica dei concordati

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA (pagine 129-132)

2. La soggettività internazionale della Santa Sede

2.4. Lo ius contrahendi

2.4.2.2. Brevi cenni sulla natura giuridica dei concordati

Sebbene abbiano storicamente rappresentato una delle estrinsecazioni più ricche e corpose dell’attività ad extra della Sede Apostolica499, i concordati500 hanno a lungo costituito oggetto di incerto confronto in relazione alla loro natura giuridica.

Invero, tralasciando disamine legate alle manifestazioni concordatarie più datate, si può affermare che - ancora fino alla metà del secolo scorso - il quadro dottrinale sul tema si presentava particolarmente composito;

496 P.AFFATATO, Timor Est, concordato Chiesa-Stato, 12 agosto 2015, reperibile online sul sito:

http://www.lastampa.it/2015/08/12/vaticaninsider/ita/nel-mondo/timor-est-concordato-chiesastato-ThUc6tgwIRCfyAyuMzveXO/pagina.html.

497 J.SCARAMUZZI, Entra in vigore l’accordo tra Santa Sede e Palestina, 2 gennaio 2016, reperibile online sul sito:

http://www.lastampa.it/2016/01/02/vaticaninsider/ita/vaticano/entra-in-vigore-laccordo-tra-santa-sede-e-palestina-uj5sAQRXkt777IJcnABrcP/pagina.html.

498 L. BADILLA, L’Avana, al via i negoziati tra Chiesa e Governo, 22 aprile 2016, reperibile online sul sito:

http://www.lastampa.it/2016/04/22/vaticaninsider/ita/nel-mondo/lavana-al-via-i-negoziati-tra-chiesa-e-governo-EvNwOoydJq8cy7p5Lgb4pK/pagina.html.

499 S.FERLITO, L’attività internazionale della Santa Sede, op. cit., p. 6.

500 La dottrina ha posto in risalto come nella prassi degli ultimi anni si siano preferite altre denominazioni rispetto al sostantivo “concordato”. Cfr. I.C. IBÀN, I concordati dell’Europa meridionale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1999, 1, p. 39. Per il Prof. Ferrari, tale aspetto presenterebbe una valenza più ampia rispetto ad una semplice opzione di carattere terminologico. Cfr. S.FERRARI, I concordati di Giovanni Paolo II:

spunti (problematici) per una sintesi, op. cit., p. 180.

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un’indeterminatezza dovuta anche in virtù delle perplessità che animavano il riconoscimento della soggettività internazionale della Santa Sede501.

Tre macro-indirizzi emergevano tra le dibattute considerazioni degli studiosi:

il primo (riconducibile alla c.d. teoria “legale” o “giurisdizionalista”) poneva, nelle sue plurime diramazioni, gli strumenti concordatari tra le fonti interne dello Stato o, diversamente, giungeva a considerarli quali meri impegni morali e non vincolanti per quest’ultimo; di avviso diametralmente opposto si rivelava la seconda accezione (teoria “curialista”) diretta a valutare i concordati alla stregua di privilegi ecclesiali, e quindi come chiara conseguenza della potestas indirecta in temporalibus del Romano Pontefice502.

L’ultima delle tracce esegetiche di cui si faceva menzione, la cd. “teoria contrattuale”503, presupponeva - invece - che lo Stato e la Santa Sede (o per taluni la Chiesa Cattolica) fossero entrambi enti giuridici primari504.

Fu tale rappresentazione ad ottenere crescente consenso, nonostante si palesasse come non immediatamente risolutiva con riferimento all’individuazione dell’ordinamento “esterno” che andava ad “ospitare” le reciproche volontà pattizie505.

501 G.M.UBERTAZZI,I concordati nella tipologia degli atti internazionali, in Jus, 1989, 1, p. 107.

502 Cfr. J.T.MARTIN DE AGAR, Passato e presente dei concordati, op. cit., pp. 619-620; G.

CATALANO, La natura giuridica dei concordati nella moderna dottrina, in AA. VV., La institution concordataria en la actualidad: trabajos de la XIII semana de derecho canonico, Instituto San Raimundo de Peñafort, Salamanca, 1971, Salamanca, 1971, pp. 28-30. 503 “These considerations led to the conclusion that the concordat is a pactum solemne between Church and State. Indeed this contractual characteristic is the very essence of the concordat”. W.M.PLÖCHL, Reflections on the Nature and Status of Concordats, op. cit., p.

12. Cfr., altresì, G. CATALANO, Osservazioni su problemi di dinamica concordataria, in S.

BERLINGÒ - G. CASUSCELLI (a cura di), Stato democratico e regime pattizio. Atti dell’incontro di studio: Messina, 6-7 giugno 1975, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 121-136.

504 “[C]aratteristica essenziale ed ineliminabile degli accordi di tipo concordatario è quella che controparte dello Stato sia un’entità quale la Santa Sede che, oltre ad agire nell’interesse della Chiesa ‘universa’, trovasi de jure et de facto in una situazione di estraneità e non sudditanza rispetto allo Stato”. G.CATALANO,Concordato ecclesiastico, op. cit., p. 3.

505 J.T.MARTIN DE AGAR, Passato e presente dei concordati, op. cit., p. 620.

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Al riguardo, non mancò chi - essenzialmente a causa della matrice statalista e positivista che connotava le riflessioni dottrinali del tempo - ipotizzò un ordinamento ad hoc, parallelo a quello internazionale506; così come voci prestigiose si mostrarono favorevoli all’idea di singoli profili ordinamentali, generati - di volta in volta - dalla stipulazione di ciascun concordato507. D’altra parte, per quanto alcune circostanze - come l’avvenuta registrazione di concordati presso il Segretariato della Società delle Nazioni508 o, in seguito, delle Nazioni Unite509 - potessero già dirsi fortemente indicative sul punto, fu negli anni Sessanta del Novecento che andò a radicarsi la consapevolezza che gli stessi potessero ritenersi categorialmente collocati tra gli atti del diritto della Comunità delle Nazioni510.

Un’interpretazione, questa, che può dirsi attualmente comunemente accolta511: pur con alcune specificità contenutistiche, infatti, “dal punto di vista giuridico gli accordi tra la Santa Sede e uno Stato nascono secondo le stesse basi e procedure formali degli accordi diplomatici tra Stati e sono retti dallo stesso principio contrattuale pacta sunt servanda”512.

A riprova di quanto appena asserito, può richiamarsi la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (dichiarativa del diritto internazionale consuetudinario), la quale - sebbene nell’art. 1 limiti l’applicazione delle sue disposizioni ai soli accordi posti in essere tra Stati (anche in considerazione

506 Si segnalano, tra gli altri: G. CASUSCELLI, Concordati, intese, e pluralismo confessionale, Giuffrè, Milano 1974, pp. 67-71; G. CATALANO, Problematica giuridica dei concordati, Giuffrè, Milano, pp. 161-165; ID., La natura giuridica dei concordati nella moderna dottrina, op. cit., pp. 34-37.

507 Tra gli autorevoli contributi si evidenzia A.C.JEMOLO, Lezioni di Diritto Ecclesiastico, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 30-32.

508 W.M.PLÖCHL, Reflections on the Nature and Status of Concordats, op. cit., p. 12.

509S.FERLITO, L’attività internazionale della Santa Sede, op. cit., p. 104.

510 Uno dei più grandi assertori della natura internazionalistica dei concordati, il Wagnon, si espresse senza esitazioni al riguardo, solo a seguito del Concilio Vaticano II, cfr. H.

WAGNON, L’institution concordataire, in AA. VV., La institution concordataria en la actualidad: trabajos de la XIII semana de derecho canonico, op. cit., pp. 14-15.

Precedentemente, infatti, aveva preferito fare riferimento a dei “quasi trattati”, ID., Concordats et Droit International, Duculot, Gembloux, 1935, pp. 108-110.

511 F.FINOCCHIARO, Diritto Ecclesiastico, op. cit., pp. 38-39.

512J.T.MARTIN DE AGAR, Passato e presente dei concordati, op. cit., p. 616.

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del prospetto definitorio sancito nell’art. 2 lett. a)) - chiarisce che le statuizioni ivi esposte (art. 3), non inficiano il portato giuridico dei patti cui sono addivenuti soggetti internazionali diversi dagli enti statali513.

Ben si può comprendere, pertanto, come le norme indicate514 lascino ampi margini per consentire allo strumento concordatario di essere annoverato tra gli accordi di diritto internazionale515.

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA (pagine 129-132)