2. La soggettività internazionale della Santa Sede
2.1. Considerazioni dottrinali sulla soggettività internazionale della
2.1.1. Premesse
sviluppate successivamente alla debellatio dello Stato Pontificio - 2.1.3. Concezioni teoretiche posteriori ai Patti Lateranensi ed alla nascita dello Stato della Città del Vaticano - 2.1.4. Indicazioni e riferimenti della dottrina maggioritaria contemporanea - 2.2. Prolegomeni dell’azione e delle peculiarità della Santa Sede a livello internazionale - 2.3. Lo ius legationis - 2.3.1. Considerazioni introduttive - 2.3.2. Profili storico-giuridici - 2.3.2.1. Dai primi secoli all’Età Napoleonica - 2.3.2.2.
Dal Congresso di Vienna alla prima metà del XX secolo - 2.3.2.3. La Convenzione sulle relazioni diplomatiche ed il dibattito conciliare - 2.3.2.4. Dalle innovazioni recepite nel Motu Proprio “Sollicitudo omnium ecclesiarum” ai più recenti sviluppi - 2.4. Lo ius contrahendi - 2.4.1. Considerazioni introduttive - 2.4.2. Profili storico- giuridici - 2.4.2.1. Analisi delle vicende relative allo strumento concordatario - 2.4.2.2.
Brevi cenni sulla natura giuridica dei concordati - 2.5. L’attività di arbitrato e di mediazione - 2.5.1. Considerazioni introduttive - 2.5.2. Profili storico-giuridici - 2.5.2.1. Dall’Età medievale alle soglie del XX secolo - 2.5.2.2. Leone XIII e la Conferenza della Pace dell’Aja del 1899 - 2.5.2.3. La mediazione per il Canale di Beagle e le prospettive future
2.1. Considerazioni dottrinali sulla soggettività internazionale della Sede Apostolica.
2.1.1. Premesse.
Approfondire la questione della soggettività internazionale della Santa Sede, significa soffermare l’attenzione su uno dei temi maggiormente sensibili al confronto dottrinale sviluppatosi a partire dal 1870.
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Prima di procedere nella trattazione, tuttavia, è doveroso precisare i termini utili ad identificare, prima facie, gli enti verso cui sarà dedicata una mirata riflessione nelle pagine seguenti.
Con riferimento alla Sede Apostolica, è essenziale - ai fini dell’inquadramento canonistico - la disposizione contenuta nel canone 361 CIC: “Col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana”256. Ne discende, pertanto, quale immediato rilievo, che nei riguardi delle espressioni “Santa Sede” e “Sede Apostolica”, può parlarsi di una esplicitata sinonimia.
In secondo luogo, dalla lettura delle suddette statuizioni, emerge come possano cogliersi due differenti accezioni in relazione ai medesimi termini:
quella “in senso stretto”, si riferisce esclusivamente al Sommo Pontefice (inteso nel suo ufficio primaziale di successore dell’apostolo Pietro); quella
“in senso ampio” ricomprende anche l’intero apparato curiale257.
In merito allo Stato della Città del Vaticano (S.C.V.), invece, si fa riferimento all’entità statuale sorta con la stipulazione del Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929, al fine di garantire indipendenza ed incondizionata libertà di azione alla Santa Sede258.
256 Con pressoché identico contenuto e più stringata formulazione (frutto della sopraggiunta Costituzione apostolica “Pastor Bonus”, del 1988) risulta delinearsi il corrispondente canone 48 del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (C.C.E.O.).
257 Cfr. F.FINOCCHIARO, Diritto Ecclesiastico, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 246-247.
258 Una chiara esposizione dei fini dello Stato della Città del Vaticano è rinvenibile già nel Preambolo dell’Accordo Lateranense: “Premesso: (…) Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana; (…)”. Il testo del trattato è reperibile online sul sito:
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html.
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Ciò premesso, giova comunque rilevare come la questione della soggettività nell’ordinamento internazionale si sia posta ex se quale fonte di plurime problematicità, a causa delle difficoltà concernenti l’individuazione di una definizione della stessa che potesse dirsi univoca: a differenza di quanto si verifica nel diritto interno, infatti, a livello internazionale viene a mancare un’autorità che possa determinare - in modo inequivoco - i requisiti volti a sancire normativamente la soggettività ivi operante259.
Del resto, quello appena indicato può ritenersi un tema “mai completamente risolto”260, il cui gravoso portato risulta soltanto ulteriormente amplificato nella misura in cui lo si ponga in relazione all’inquadramento sussuntivo della Sede Apostolica.
Un vero e proprio “rompicapo”, quello vaticano, i cui tentativi di soluzione hanno dovuto sopportare l’onere di letture (non di rado inconciliabili) scaturenti da prospettive giuridiche del tutto parziali. Invero, oltre alle suindicate difficoltà connesse alla precisazione di parametri volti a delineare la natura della soggettività internazionale, per ciò che concerne la Santa Sede si è dovuto assistere - con non fortuita metafora - alla “confusione delle lingue” che ha caratterizzato il pur certamente valido singolo contributo di internazionalisti, ecclesiasticisti e canonisti261.
In ogni caso, preme osservare come sia stata proprio la Sede Apostolica - a seguito dell’occupazione italiana di Roma - a rappresentare quell’anomalia che ha principiato la crisi del modello di Comunità internazionale di matrice westfaliana; crisi che, dopo decennali intemperie dottrinali, ha portato ad una totale rivisitazione dell’idea stessa di soggettività. Se precedentemente, unico
259 Cfr. S.FERLITO, L’attività internazionale della Santa Sede, Giuffrè, Milano, 1988, p.
30.
260 F.PETRONCELLI HÜBLER, De Romani pontificis legatis. Note in margine alla nuova normativa codiciale, in G. BARBERINI (a cura di), Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 1984, vol. I, p. 564.
261 Cfr. B. BERTAGNA, Santa Sede e Organizzazioni Internazionali (Seconda parte), in Monitor Ecclesiasticus, 1982, I, pp. 126-127.
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ente a godere di incontestata presenza nello scenario internazionale era lo Stato262, fu proprio l’azione della Santa Sede ad aprire lo spiraglio che ha condotto alla più flessibile visione oggigiorno comunemente accolta263. Non v’è dubbio che l’ordinamento internazionale - caratterizzato dal lento ma progressivo passaggio da una configurazione interstatale ad un’espressione di relazioni interindividuali264 - sia attualmente animato da molteplici soggetti che differiscono, costitutivamente, da quelli paradigmaticamente descritti nell’art. 1 della Convenzione di Montevideo (1933)265.
Infatti, pur dovendosi sottolineare come tuttora emergano divergenze di carattere qualificatorio, si può certamente dichiarare che il concetto di soggettività internazionale è divenuto molto più ampio: “soggetto dell’ordinamento internazionale è un ente sovrano con una sua autonomia che si evidenzia in un proprio potere di auto-organizzazione, e quindi con la capacità di compiere atti giuridici internazionalmente rilevanti, a cui si affianca quella di essere destinatario delle norme dell’ordinamento”266. Ebbene, una siffatta definizione potrebbe indurre a ritenere sterile e
262 Giova riportare, sul punto, una delle più note e storiche definizioni di “diritto internazionale”, incentrata sul dato statuale: “International law is the body of rules which determine the respective rights and duties of States in their mutual relations”. P.
FAUCHILLE, Traitè de Droit International Public, Rosseau, Paris, 1922, p. 4. Fortemente indicativo si rivela, altresì, l’atteggiamento della dottrina di inizio Novecento, volta a ricomprendere la Commissione Europea del Danubio, entro i paradigmi di un improbabile
“Stato Fluviale”. Cfr.S.FERLITO,L’attività internazionale della Santa Sede, op. cit., p. 32, nota 23.
263 C.ESPALIÙ BERDUD, La personalidad jurídica internacional de la Santa Sede a fines del siglo XX, in AA.VV., Europa de las regiones y humanismo cristiano. Actas del VIII simposio de Historia de la Iglesia en España y América, Obra Social y Cultural Cajasur, Cordova, 1999, p. 222.
264 Cfr. G.DALLA TORRE,La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità Politica, A.V.E., Roma, 2007, pp. 193-194.
265 Art. 1: “The state as a person of international law should possess the following qualifications: a) a permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states”. Il testo del trattato è reperibile online sul sito:
http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897.
266 V. BUONOMO, Considerazioni sul rapporto Santa Sede-Comunità Internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale, in Ius Ecclesiae, VIII, 1996, p. 7. I corsivi sono dell’autore.
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“superato” ogni tentativo di categorizzazione volta a chiarire la posizione internazionale della Sede Apostolica267. Del resto, che questa sia pressoché universalmente riconosciuta quale soggetto di diritto internazionale è un dato conclamato268.
Ciononostante, tratteggiarne i principali sforzi di classificazione è operazione non banale e parimenti non fine a se stessa: in primo luogo, in virtù di quei peculiari rapporti che intercorrono tra la Santa Sede e, rispettivamente, la Chiesa Cattolica e lo Stato della Città del Vaticano; relazioni che sono state a lungo oggetto di apposita disquisizione e che hanno portato a reiterate difficoltà con riferimento a quale o a quali delle tre suddette istituzioni, potesse imputarsi la soggettività internazionale269.
In secondo luogo, in considerazione di un interesse dottrinale che, anche in anni recenti, ha visto impegnata la scienza giuridica nella ricerca di originali letture del problema270.
Infine, preme evidenziare come, nell’ultimo ventennio, alcune ONG abbiano ripetutamente posto in seria discussione - dinanzi a vari consessi - il titolo giuridico e la legittimità stessa dell’attività internazionale della Sede Apostolica271. Un’opposizione mossa da ragioni essenzialmente ideologiche
267 G.OLIVERO, La Chiesa e la Comunità Internazionale, in Il Diritto Ecclesiastico, 1970, 1, p. 33.
268 Cfr. G.ARANGIO RUIZ JR, Note sulla personalità internazionale della Santa Sede, in G.
BARBERINI (a cura di), La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, p. 25.
269 V.BUONOMO, Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale, in Anuario de derecho canónico, 4, 2015, p. 19. “Se quello della presenza internazionale della Santa Sede resta un tema oggetto di molteplici indagini e studi, altrettanto numerose sono le posizioni presenti in dottrina, spesso tra loro contrapposte, anche se tutte formalmente valide”.
270 Si pensi, a titolo esemplificativo, alle ricerche del Prof. Annibale, dirette a fornire prova di un rapporto tra Santa Sede e Stato italiano, tra il 1870 e il 1929, riconducibile allo schema giuridico del protettorato. Cfr. S. ANNIBALE, La condizione giuridica internazionale della Santa Sede dal 1870 ad oggi. Attività internazionale: ingerenza o non ingerenza?, in Teoria del diritto e dello Stato, 2009, 2-3, pp. 167-180.
271 Cfr. V. BUONOMO, Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale, op. cit., p. 27; C.ESPALIÙ BERDUD, La personalidad jurídica internacional de la Santa Sede a fines del siglo XX, op. cit., p. 222.
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ed al momento di scarsa incidenza pratica, ma che - nondimeno - confermano l’utilità di una nuova disamina di carattere speculativo.
2.1.2. La soggettività internazionale della Santa Sede nelle tesi