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I rappresentanti pontifici accreditati presso le

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA (pagine 198-0)

3. La Santa Sede e le organizzazioni internazionali

3.2 Profili giuridici

3.2.3. I rappresentanti pontifici accreditati presso le

Parallelamente all’incremento della presenza della Santa Sede nelle organizzazioni internazionali, nella seconda metà del secolo scorso andarono sempre più delineandosi i compiti che avrebbero dovuto qualificare l’operato dei rappresentanti papali ivi impegnati.

Se la creazione delle missioni permanenti denotava la chiara volontà della Chiesa di rendersi parte solerte nella cura dei problemi del mondo780, l’apparato diplomatico della Sede Apostolica doveva dimostrarsi funzionale a tale servizio, ricco d’indubbi profili di novità, ove confrontato con i tradizionali codici di condotta delle relazioni bilaterali. Al riguardo, pur ponendosi lungo il medesimo solco teleologico di fondo, non poteva non cogliersi la diversa declinazione operativa che andava a caratterizzare le mansioni del legato papale accreditato presso il singolo Stato, rispetto a quella propria del rappresentante pontificio impegnato nelle organizzazioni internazionali781. Quest’ultimo, invero, confrontandosi con le vaste trame che contraddistinguono le logiche multilaterali, è tenuto principalmente ad improntare in chiave etico-religiosa, l’assunzione di decisioni - talvolta fondate su di un marcato sostrato tecnico - che, per forza di cose, acquistano rilievo ampio, ove non addirittura globale782.

Ciò chiarito - data anche, probabilmente, la relativa prossimità temporale del fenomeno di adesione vaticana alle IGOs - si può osservare come la dottrina giuridica si sia di rado occupata specificamente del tema in epigrafe,

780 Cfr. G.BARBERINI, L’attività diplomatica della Santa Sede, in P.A.PILLITU (a cura di), Scritti in onore di Giorgio Badiali, Aracne, Roma, 2007, vol. II, p. 14; O. FUMAGALLI

CARULLI, Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona, V&P, Milano, 2007, p. 271.

781 V.BUONOMO, Considerazioni sul rapporto Santa Sede-Comunità Internazionale, in Ius Ecclesiae, VIII, 1996, p. 30.

782 ID., Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede, op. cit., pp. 679-680.

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preferendo disamine limitate, entro più generali studi concernenti la figura del legato pontificio, tout-court inteso783.

Parimenti, si evidenzia come - soprattutto guardando alla disciplina canonica - la normazione espressamente dedicata alla materia risulti oggettivamente scarna e, frequentemente, di segno negativo784.

Sul punto, (dovendosi riscontrare l’assenza di appositi richiami nel Codex del 1917), si fa precipuo riferimento al preambolo ed agli articoli 2 ed 11 del Motu Proprio “Sollicitudo Omnium Ecclesiarum” (emanato da Paolo VI il 24 giugno 1969), nonché ai canoni 362 e 363 del codice attualmente in vigore785.

Ebbene, dalla lettura congiunta di tali disposizioni si rinvengono delle peculiarità che meritano di essere analizzate.

Innanzitutto, v’è da rilevare che, sulla base dello status di partecipazione della Santa Sede alle attività delle organizzazioni internazionali, al rappresentante pontificio spetta un differente titolo: nell’ipotesi di una piena

783 A titolo puramente esemplificativo, si consideri l’assoluta assenza di riferimenti sull’argomento, nel pur dettagliato contributo di A. GIANNINI, Il diritto di legazione e i rapporti diplomatici della Santa Sede, in Il Diritto Ecclesiastico, 1959, 1, pp. 42-64 e, generalmente, in numerosi scritti ad esso anteriori.

784 Cfr. F. PETRONCELLI HÜBLER, De Romani Pontificis legatis. Note in margine alla nuova normativa codiciale, in G.BARBERINI (a cura di), Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, Università degli studi di Perugia, Perugia, 1984, vol. I, p. 579; M.OLIVERI, Natura e funzione dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1982, p. 263; P.V.AIMONE BRAIDA, L'ufficio dei rappresentanti del Romano Pontefice Pontefice (nel decimo anniversario del Motu Proprio di Paolo VI “Sollicitudo omnium ecclesiarum”, promulgato il 24 giugno 1969), in Apollinaris, 52, 1979, p. 197. Ad emblematica conferma di quanto indicato, preme riportare l’art. 2,§3 del Motu Proprio “Sollicitudo Omnium Ecclesiarum”: “Le norme contenute in questo documento non riguardano i Delegati e Osservatori della Santa Sede, né ‘gli Incaricati d’Affari ad interim’ a meno che non se ne faccia espressa menzione”.

785 Soffermando l’attenzione sulle stringate disposizioni codicistiche riservate all’argomento in esame, è da sottolineare come nei canoni citati, il non meglio precisato sintagma “autorità pubbliche” si riferisca alle organizzazioni internazionali. Cfr.

F. PETRONCELLI HÜBLER, Comentario al canone 362, in A. MARZOA - J. MIRAS - R.

RODRIGUEZ-OCANA (obra coordinada y dirigida por), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, Eunsa, Pamplona, 1996, vol. II, p. 6658.

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membership, questi verrà indicato come “delegato”; in caso contrario, sarà individuato come “osservatore”786.

Una condizione partecipativa, quella da ultimo menzionata, che - in alcuni casi - venne creata addirittura ad hoc dalle organizzazioni internazionali (si pensi, in primis, alla FAO), al fine di consentire alla Santa Sede di prendere statutariamente parte ai lavori in calendario787.

D’altra parte, a testimoniare la centralità degli osservatori nell’apparato diplomatico della Sede Apostolica, è opportuno rammentare l’impegno profuso dalla delegazione della Santa Sede, in occasione dei negoziati per la

“Convenzione sulle relazioni degli Stati con le Organizzazioni internazionali a carattere universale”, redatta a Vienna nel 1975. Nella circostanza, mons.

Eduardo Rovida ebbe modo di adoperarsi per la formale equiparazione delle Missioni Permanenti di Osservazione, alle Missioni Permanenti degli Stati membri; così come per la parificazione - in ambito protocollare - degli stessi osservatori, ai delegati accreditati dagli Stati788.

In secondo luogo, giova sottolineare che, in seno alle delegazioni vaticane attive presso le singole IGOs, è possibile annoverare - a differenza di quanto accade nei ranghi dei quadri impegnati a livello statuale789 - anche dei laici, i quali possono giungere a ricoprire l’incarico di capimissione (art. 2,§1 del

786 Tra le differenze di maggiore rilievo, vi è quella riguardante il diritto di voto, che spetta al delegato, ma non all’osservatore. Sul tema, inter alia, è possibile consultare: V.

BUONOMO, Considerazioni sul rapporto tra Diritto Canonico e Diritto Internazionale, op.

cit., pp. 62-63; D. LE TORNEAU,La mission ad extra des reprèsentants pontificaux, in Ius Ecclesiae, IX, 1997, p. 504; I. MARTIN, Presenza della Chiesa presso gli Stati, in Concilium, 1970, 8, p. 120.

787 V.BUONOMO,Organismos internacionales (presencia de la Santa Sede en), op. cit., p.

833.

788 Cfr. ID., Considerazioni sul rapporto Santa Sede-Comunità Internazionale op. cit., p.

32; ID., Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede, op. cit., p. 683;

R.A. MELNIK, Pontifical Legation to the United Nations (Prima parte), op. cit., p. 379; V.

ANDRIANO, Il rapporto giuridico tra Chiesa e Comunità Politica. La Chiesa e gli organismi internazionali, op. cit., p. 445.

789 V. supra, parr. 2.3. e ss.

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