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L’art. 24 del Trattato Lateranense e la neutralità della

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA (pagine 186-191)

3. La Santa Sede e le organizzazioni internazionali

3.2 Profili giuridici

3.2.1. L’art. 24 del Trattato Lateranense e la neutralità della

Dal XIX secolo - come precedentemente illustrato nella disamina storica - la presenza papale agli incontri di carattere multilaterale risultò oggetto di polemiche, non esclusivamente politiche. Non mancarono, infatti, divergenze di opinione che andarono ad innestarsi sul più vasto spettro delle considerazioni annesse al tema della neutralità della Santa Sede.

In particolare, tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento, tale dibattuta presenza spingeva a non superficiali apprensioni il giovane e fragile Regno d’Italia, per il quale le difficili relazioni con la Sede Apostolica (compromesse in seguito alla debellatio degli antichi possedimenti pontifici) costituivano una “piaga” di non secondaria importanza732.

Del resto, sebbene il Romano Pontefice non avesse più modo di disporre di alcuna forza militare (come avranno modo di notare decenni dopo, sia Stalin, ironicamente733, sia Papa Pacelli, con ben altro fine734), si può osservare

731 Cfr. D. BARILLARO, Relazioni con gli ordinamenti sovranazionali e influsso sulla normativa canonica, in AA. VV., La norma en el derecho canonico (Pamplona, 10-15 octubre 1976), Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1979, vol. II, pp. 648-649.

732 Estremamente significativo risulta, sul punto, quanto affermato in: E. GIARNIERI, Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l’ONU, op. cit., pp. 74-75: “L’art. 24 del Trattato lateranense del 1929, rappresenta dal punto di vista italiano, l’approdo risolutivo della complessa ‘Questione Romana’ (…)”.

733 A.RICCARDI, La potenza profonda, in “Quando il papa pensa il mondo”. I classici di Limes, 2009, 1, pp. 9-16.

734 È quanto affermato dal Pontefice in occasione del tradizionale discorso al corpo diplomatico presso la Santa Sede - nel dicembre 1949 -, e riportato in: J.MANZANARES, La Iglesia ante los organismos internacionales. El hecho y su sentido, op. cit., p. 196.

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come anche gli altri Stati sovrani del tempo fossero comunque fortemente interessati agli effetti dell’influenza pontificia nel contesto internazionale735.

Si possono facilmente comprendere, quindi, le ragioni del perché, in occasione dei negoziati che portarono ai Patti del 1929, il governo fascista - quale contropartita alla creazione dello Stato della Città del Vaticano - mirasse ad ottenere delle rassicurazioni, non soltanto sulla definitiva ricomposizione dei dissidi legati alla “Questione Romana”, ma anche sul futuro acquietamento della Santa Sede, in rapporto ad affari che avrebbero potuto fungere da serio aggravio alla politica estera italiana736.

Rassicurazioni, quelle indicate, da cui discesero - su proposta dei negoziatori papali737 - i due commi dell’art. 24738 dell’Accordo del Laterano739.

Ebbene, proprio le statuizioni ivi contenute diedero vita - sin da subito - a variegati interrogativi sulla condotta che avrebbe dovuto tenere la diplomazia pontificia, e in relazione ai frequenti scenari bellici del periodo, e con

735 Nel Conclave del 1903 si rivela quanto mai indicativa la vicenda del veto all’elezione papale del cardinale Rampolla del Tindaro, posto dal cardinale Puzyna, su ordine della Casa d’Austria. Sull’argomento, di straordinario e sviluppato interesse storiografico, si veda A.TORNIELLI, Quella volta che il veto dell’imperatore favorì l’elezione di un Papa Santo, 2003, reperibile online sul sito:

http://www.30giorni.it/articoli_id_1165_l1.htm.

Della questione se ne dà accenno anche in: M. MENGHINI, Rampolla del Tindaro, Mariano, in Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1935, vol. XXVIII, p. 175.

736 Cfr. G. BARBERINI, Riflessioni sull’origine e sul significato dell’art. 24 del Trattato lateranense, dicembre 2010, p. 4, reperibile online sul sito:

http://www.statoechiese.it/images/stories/barberini_riflessioni.x.pdf.

737 Ivi, pp. 4-5.

738 Articolo 24: “La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile”.

739 Pur trattandosi di una convenzione bilaterale tra Italia e Sede Apostolica, gli effetti di tale accordo (in primis, relativamente alla creazione dello Stato della Città del Vaticano), furono riconosciuti - per lo meno in modo tacito - dalla Comunità Internazionale.

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riferimento ad un suo prospettabile ingresso presso la Società delle Nazioni740.

La citata disposizione sanciva:

“- l’estraneità della Santa Sede alle c.d. competizioni temporali, cioè ai conflitti, alle controversie, alle rivendicazioni territoriali, alle crisi regionali, ecc.,

- la riserva espressa della Santa Sede, riconosciuta dal governo italiano, di poter intervenire per svolgere la sua missione di pace fra le parti contendenti a condizione che esse fossero d’accordo,

- la neutralità e l’inviolabilità del territorio vaticano a conferma della estraneità affermata alle competizioni temporali”741.

Tuttavia, negli anni successivi all’entrata in vigore del testo pattizio, le già non univoche interpretazioni dovettero confrontarsi con il banco di prova offerto dal vissuto novecentesco, andando ad alimentare una delle più animate discussioni sui caratteri della soggettività internazionale della Sede Apostolica742.

In primo luogo, proprio alla luce del portato storico del XX secolo, giova delineare l’atipica valenza della neutralità concernente la realtà vaticana743. Sul punto, non vi sono dubbi che il concetto di neutralità applicato alla Santa Sede, e desumibile dall’art. 24 del Trattato, differisca profondamente dall’impronta esegetica ad esso tradizionalmente riservata dal diritto

740 Interessante, sull’argomento, è l’opinione positiva del Prof. Cansacchi, secondo cui un’interpretazione letterale dell’art. 24 avrebbe permesso di superare i temuti ostacoli, di natura giuridica, alla partecipazione della Santa Sede alla Lega di Ginevra. Cfr. G.P.

CANSACCHI, Il Papa e la Società delle Nazioni, op. cit., p. 89.

741 G. BARBERINI, Riflessioni sull’origine e sul significato dell’art. 24 del Trattato lateranense, op. cit., p. 11.

742 Cfr. R.BENIGNI, La neutralità della Santa Sede (Percorsi teorici e ipotesi ricostruttive), op. cit., p. 244.

743 Per una ricostruzione del modus operandi della Santa Sede, a partire dalla Prima Guerra Mondiale, nell’ambito degli eventi bellici che hanno segnato il XX secolo, si rinvia aR.

BENIGNI, La neutralità della Santa Sede (Percorsi teorici e ipotesi ricostruttive), op. cit., pp. 296-328.

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internazionale (a partire dall’opera di codificazione compiuta con le Convenzioni dell’Aja del 1907 ed in seguito agli esiti delle Conferenze di Londra del 1908-1909)744.

Oggigiorno, d’altra parte, appare chiaro che più che di una vera e propria neutralità - intesa secondo i canoni internazionalistici745 - per la Sede Apostolica ci si potrebbe riferire ad una “politica di imparzialità”, che permetterebbe alla diplomazia papale di assumere posizioni, anche nette, qualora ritenesse posti in pericolo i principi alla base degli insegnamenti ecclesiali, specie ove rivolti a tutelare la dignità della persona umana746. Conseguentemente, sull’argomento, risulterà opportuno - come già sottolineato da Papa Pacelli, in un’allocuzione del maggio 1953747 - pensare ad una forma di “imparzialità”, piuttosto che ad una neutralità tout-court;

un’imparzialità vivida ed operosa, da non intendere quale mero sinonimo di indifferentismo748.

Esponenti della dottrina, pertanto, in virtù di quanto esposto, ed in considerazione di alcuni marcati interventi effettuati da Giovanni Paolo II

744 Sull’opera di codificazione della condizione dello Stato neutrale, si veda L. SICO, Neutralità, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1978, vol. XXVIII, pp. 179-180;

G.CANSACCHI, Neutralità, in Enciclopedia Giuridica, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, vol. XX, p. 1.

745 Secondo la comune interpretazione del diritto internazionale, “[l]o Stato neutrale deve rimanere estraneo al conflitto, ed imparziale nei confronti dei belligeranti. Gli è interdetto di prestare soccorso ad uno o all’altro dei belligeranti, e gli è fatto obbligo di conservare con entrambi rapporti amichevoli e paritetici”. R.BENIGNI, La neutralità della Santa Sede (Percorsi teorici e ipotesi ricostruttive), op. cit., p. 258.

746 Cfr. C. CARDIA, Principi di Diritto Ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana, Giappichelli, Torino, 2002, p. 257.

747 PIO XII, Discorso ai giornalisti dell’Associazione Stampa Estera, 12 maggio 1953, reperibile online sul sito:

http://www.chiesaecomunicazione.com/doc/discorso_nous-nous-rejouissons_1953.php.

“La Chiesa rimane neutrale o, meglio ancora, poiché questo termine è troppo passivo e ambiguo, imparziale e indipendente. La S. Sede non si lascia prendere a rimorchio da alcuna potenza o gruppo di potenze politiche, anche se si afferma mille volte il contrario.

Può talvolta avvenire, a seguito delle circostanze, che la strada della S. Sede incontri quella di una potenza politica. Ma per quanto riguarda il punto di partenza e il fine del loro cammino, la Chiesa e il suo Capo supremo seguono la loro fede”.

748 G. BARBERINI, Riflessioni sull’origine e sul significato dell’art. 24 del Trattato lateranense, op. cit., p. 12.

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negli anni Novanta749, preferiscono parlare, al riguardo, di “neutralità positiva”750 o di “neutralità attiva”751 della Santa Sede.

A proposito, poi, della presenza di quest’ultima presso le organizzazioni intergovernative, le incertezze sono state in gran parte appianate da una lunga prassi che, soprattutto negli anni post-conciliari, è assurta a regola752.

Si ritiene, dunque, che quanto dichiarato nell’art. 24 del Trattato Lateranense non possa inficiare tale partecipazione753.

Sul tema, d’altra parte, si è dimostrato epocale il passaggio - di grande rilievo storico e giuridico - verificatosi nella preparazione della Conferenza di Helsinki, allorché all’accettazione vaticana dell’invito a parteciparvi, non seguì alcuna opposizione italiana (andandosi ad escludere, pertanto, che i punti all’ordine del giorno dell’assemblea convocata in terra finlandese, potessero essere di ostacolo al rispetto dell’art. 24, comma 1, del Trattato)754. Parimenti, nessuna protesta è stata mossa quando, nel 1992, la Conferenza sulla Cooperazione e la Sicurezza in Europa (CSCE) - di cui era membro la Santa Sede -, ha avviato un radicale restyling istituzionale, che l’ha portata a divenire (nel quadro del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite) un’organizzazione dalle competenze estremamente vaste, anche in ambito militare. Nella circostanza, infatti, con un’aide-mémoire, i responsabili della Segreteria di Stato hanno provveduto a riconfermare il desiderio della Sede Apostolica di continuare a prendere parte alla CSCE (nei termini in cui si

749 V. infra, par. 4.2.3..

750 E. GIARNIERI, Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l’ONU, op. cit., p. 82.

751 Cfr. R.BENIGNI, La neutralità della Santa Sede (Percorsi teorici e ipotesi ricostruttive), op. cit., pp. 345-346.

752 Preme ricordare, in ogni caso, come la Sede Apostolica si astenga da confronti che vadano ad interessare questioni di matrice puramente politica o militare. Cfr. G.CAPRILE, La Santa Sede e gli organismi internazionali, in La Civiltà Cattolica, 1982, II, p. 404.

753 Cfr. S.FERLITO, L’attività internazionale della Santa Sede, op. cit., p. 131. Per l’autore, al più, si dovrebbe tenere conto della distinzione che si pone tra la “neutralità” della Santa Sede e la “neutralizzazione” dello Stato della Città del Vaticano, rispettivamente indicate nel primo e nel secondo comma dell’articolo 24.

754 G. BARBERINI, Riflessioni sull’origine e sul significato dell’art. 24 del Trattato lateranense, op. cit., p. 19.

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sarebbe rinnovata), pur segnalando le insopprimibili peculiarità della sua natura755.

E proprio siffatta partecipazione condizionata, probabilmente, sta a testimoniare che - nonostante i netti cambiamenti prodottisi dal 1929 in poi - l’articolo 24, anche per ciò che concerne il rapporto tra la Sede Apostolica e le IGOs, non può definirsi alla stregua di una disposizione ultronea ed inattuale.

Invero, come si avrà modo di analizzare nelle pagine seguenti, lo “spirito” di tale norma ha un suo peso nella valutazione - da parte della Curia Romana - del titolo di adesione alle singole organizzazioni intergovernative756.

3.2.2. Il titolo di partecipazione della Sede Apostolica alle organizzazioni

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