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Il titolo di partecipazione della Sede Apostolica alle

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA (pagine 191-198)

3. La Santa Sede e le organizzazioni internazionali

3.2 Profili giuridici

3.2.2. Il titolo di partecipazione della Sede Apostolica alle

Che la Sede Apostolica possa prendere ufficialmente parte alle attività delle organizzazioni internazionali è questione che oggigiorno si rivela difficilmente contestabile.

Nondimeno, nel corso degli anni, gli studiosi si sono sovente interrogati sul titolo di partecipazione della Santa Sede ai suddetti consessi757, desiderando

755 Il comunicato vaticano affermava: “[L]a Santa Sede non può schierarsi in materia politico-militare (…) ma considera proprio dovere continuare a fare sentire la propria voce per la difesa dei diritti della persona umana e dei popoli, come per la promozione della pace e della cooperazione”. C.CARDIA, La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea, op. cit., p. 322.

756 Cfr. G.CHELI, La place et le rôle du Saint-Siège dans les institutions internationales, op. cit., p. 99.

757 Cfr. A. BETTETINI, Sul titolo giuridico di partecipazione della Santa Sede alle organizzazioni e alle conferenze internazionali, in Il Diritto Ecclesiastico, 1996, 1, pp.

715-716; L.SPINELLI, Una politica di presenza della Chiesa nella società internazionale, hrsg von H.SCHAMBECK, Pro fide et iustitia: festschrift fur Agostino Kardinal Casaroli zum 70. Geburstag, Duncker und Humblot, Berlin, 1984, p. 324.

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fornire delle risposte giuridiche alla dinamica fattualità della diplomazia pontificia758.

Sul tema, privilegiato modello di riferimento è stato tradizionalmente individuato nel rapporto della Sede Apostolica con le Nazioni Unite. Per quanto non fossero mancate disquisizioni teoriche a proposito della Società delle Nazioni, è in relazione all’ONU che si è potuto assistere ad un serrato confronto in materia; un confronto che ha condotto a riflessioni speculative di particolare pregio, non di rado discordanti tra loro759.

Al riguardo, si è potuto rilevare come l’inclusione nella “Famiglia delle Nazioni Unite” sia stata storicamente agevolata dall’adesione dello Stato della Città del Vaticano - nel 1929 - all’“Unione Postale Universale” (UPU) e all’allora “Unione Telegrafica Internazionale” (ITU)760.

Tuttavia, ai più, non è apparso corretto giustificare la presenza della Santa Sede presso l’ONU (nelle vesti di osservatore permanente), ricollegandola all’esistenza dell’entità statuale sorta a seguito della conclusione dei Patti Lateranensi761.

Sullo specifico punto, fu la stessa Sede Apostolica ad eludere ogni eventuale incertezza: nell’ottobre del 1957 - dopo iniziali perplessità che portarono finanche ad esplicite connessioni delle delegazioni papali, con lo Stato

758 È necessario premettere che la Sede Apostolica prende parte alle IGOs scegliendo, di volta in volta, uno dei due tradizionali archetipi partecipativi (cui si può parzialmente ricollegare la polemica dottrinale in esame). La diplomazia pontificia, invero, opera quale membro pleno iure della singola organizzazione intergovernativa o, diversamente, quale osservatore permanente. Optando per tale ultima qualificazione (come accade in termini prevalenti), la Santa Sede gode di numerosi diritti e delle facoltà abitualmente afferibili ad una piena membership, senza tuttavia incorrere nelle obbligazioni e negli oneri (non soltanto di mera natura economica) ad essa conseguenti. Cfr. C.F.GALLOTTI, Santa Sede e cooperazione internazionale (Linee metodologiche di interpretazione), op. cit., pp. 18-20.

Inoltre, v. infra, par. 3.2.3..

759 Cfr. E. GIARNIERI, Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l’Onu. Una neutralità differenziata, op. cit., p. 91.

760 V.BUONOMO, Organismos internacionales (presencia de la Santa Sede en), op. cit., p.

834; I.E. CARDINALE, The Holy See and the International Order, op. cit., p. 265; S.

FERLITO, L’attività internazionale della Santa Sede, op. cit., pp. 129-130; 138-139.

761 Cfr. A. BETTETINI, Sul titolo giuridico di partecipazione della Santa Sede alle organizzazioni e alle conferenze internazionali, op. cit., p. 725.

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vaticano - si ebbe uno scambio di note tra la Segreteria di Stato e la Segreteria Generale delle Nazioni Unite, grazie al quale venne precisato che soggetto delle relazioni in atto sarebbe stata la Santa Sede762. Successivamente, analoghi risultati si ebbero quando il Direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) - con nota del 7 gennaio 1960 - provvide a rendere noto che le comunicazioni dell’istituzione appena menzionata, sarebbero state espressamente rivolte alla Sede Apostolica. Infine, un ulteriore scambio di note chiarificatrici in tal senso - tra la Segreteria di Stato ed il Segretario Generale U Thant - si verificò a cavallo tra il marzo e l’aprile del 1964, essendo ormai alle porte l’ingresso dell’osservatore permanente pontificio nel Palazzo di Vetro, a New York763.

Non potendosi, quindi, motivare la presenza papale in ragione della sovranità territoriale sui pochi ettari racchiusi entro le Mura Leonine, vennero formulate numerose ipotesi in merito al titolo di partecipazione della Santa Sede (intesa quale organo di governo della Chiesa Cattolica), con un particolare focus sulle possibilità correlate ad una sua futura presenza, quale membro di pieno diritto, presso le Nazioni Unite.

A tal proposito, c’è chi - in replica agli indirizzi suggeriti da taluni studiosi764 - soffermandosi sulla prospettiva da ultimo evidenziata, ne negò la realizzabilità.

Soprattutto in passato si sottolineò che sarebbe stata la Santa Sede a non potere accettare un’equiparazione sostanziale e formale agli Stati membri;

762 V.BUONOMO, Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale, op. cit., p. 65; J.MANZANARES, La Iglesia ante los Organismos Internacionales. El hecho y su sentido, op. cit., p. 206.

763 La documentazione indicata è consultabile in: E. GALLINA, Le organizzazioni internazionali e la Chiesa Cattolica, op. cit., pp. 73-77.

764 Possibilista, in merito ad una futura membership della Santa Sede, era mons. Ernesto Gallina, secondo quanto dichiarato nel già citato volume “Le organizzazioni internazionali e la Chiesa Cattolica”. I medesimi esiti, seppur con alcune necessarie precisazioni, si rinvengono, altresì, in: N. NUCCITELLI, Les fondement juridique des rapports diplomatiques entre le Saint Siège et les N.U. (Contribution à l’études de la souveraineté et de la indépendance), Editions A. Pedone, Paris, 1956, pp. 77-78.

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mentre - secondo altre letture del problema - un ostacolo insormontabile si sarebbe avuto a causa della inconiugabilità del piano spirituale (proprio della missione ecclesiale), con quello temporale (nel quale andava ad operare l’ONU)765.

Nello stesso tempo, non mancarono voci autorevoli che posero in risalto come la Sede Apostolica non avrebbe potuto oggettivamente rispondere agli obblighi scaturenti da una sua membership incondizionata766. O, ancora, vi furono coloro che sostennero che la Santa Sede non sarebbe mai potuta divenire membro delle Nazioni Unite, in virtù dei requisiti prescritti dagli articoli 3 e 4 della Carta di San Francisco (riducendo il tutto, pertanto, alla non configurabilità della Chiesa Cattolica quale entità statuale)767.

Dopo un periodo di relativa stasi, la suesposta questione riemerse - in termini pregnanti - a partire dagli anni Novanta.

A tal proposito, si è potuto rilevare, in primo luogo, come - simmetricamente ad una mirata campagna di protesta, animata da NGOs ideologicamente schierate768 - alcuni studiosi colsero delle criticità concernenti la presenza della Santa Sede presso le Nazioni Unite, persino nella veste di osservatore permanente. Secondo costoro, infatti, all’assenza dei caratteri tipici della statualità (tra l’altro, a loro modo di vedere, non riscontrabili neppure nello

765 Cfr. E. GIARNIERI, Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l’Onu. Una neutralità differenziata, op. cit., pp. 94-96. Una concezione, questa, che traeva spunto da un’affermazione di Papa Montini, il quale - nella sua allocuzione dinanzi all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite - pose in risalto la differenza tra i due piani operativi: “Siete una Associazione. Siete un ponte fra i Popoli. Siete una rete di rapporti fra gli Stati.

Staremmo per dire che la vostra caratteristica riflette in qualche modo nel campo temporale ciò che la Nostra Chiesa Cattolica vuol essere nel campo spirituale: unica ed universale”.

766 P.A. D’AVACK, Trattato di Diritto Canonico, Giuffrè, Milano, 1980, p. 305.

767 J.M. CASTAÑO, ¿Puede la Iglesia formar parte de la ONU?, in AA. VV., Atti del Congresso Internazionale di diritto canonico. La Chiesa dopo il Concilio. Roma, 14-19 gennaio 1970, Giuffrè, Milano, 1972, vol. II, p. 320; J.L.KUNZ, The Status of the Holy See in International Law, in The American Journal of International Law, 46, 1952, 2, p. 308-314.

In termini similari ci si esprime, indirettamente, in: G.VAN DEN BRANDE, Il ruolo politico della diplomazia pontificia, in Concilium, 1982, 7, p. 72.

768 R.A.MELNIK, Pontifical Legation to the United Nations (Prima parte), in Periodica de re canonica, 2009, 2, pp. 384-385.

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Stato della Città del Vaticano), si sarebbe aggiunto il problema della peculiarità della posizione ricoperta dalla Chiesa Cattolica, che - perdurando - avrebbe continuato a generare delle disuguaglianze rispetto allo status internazionalistico riservato alle altre confessioni religiose769. Alla luce di siffatte osservazioni, dunque, essi affermarono che alla Sede Apostolica sarebbe dovuta spettare la qualifica di organizzazione non governativa, disciplinata ex art. 71 dello Statuto ONU770.

Eventi storici di grande importanza hanno condotto, tuttavia, a valutazioni di segno radicalmente opposto, portando - al contrario - prestigiosi autori a domandarsi se non fosse opportuno immaginare una membership - sia pure appositamente modulata - della Santa Sede.

Sul tema, v’è da ricordare come - oltre che in occasione della già menzionata trasformazione della CSCE in organizzazione intergovernativa771 - nuove discussioni furono sollevate dopo il 10 settembre 2002, giorno dell’ingresso della Svizzera - a pieno titolo - nelle Nazioni Unite. Una svolta, questa, sotto molti aspetti epocale, che fece della Sede Apostolica il solo “non-member observer state” accreditato presso l’organizzazione772.

La situazione descritta mosse i vertici vaticani ad un’attenta riflessione773, che produsse delle novità circa la configurazione giuridica della Santa Sede presso l’ONU.

769 Cfr. Y.ABDULLAH, The Holy See at United Nations Conferences: State or Church?, in Columbia Law Review, 96, 1996, 7, pp. 1842-1843; 1855-1871.

770 Ivi, pp. 1871-1874.

771 F. MARGIOTTA BROGLIO, Sul nuovo ruolo dell’Osservatore della Santa Sede alle Nazioni Unite, in Rivista di studi politici internazionali, 71, 2004, p. 557.

772 Una situazione, questa, protrattasi per poco più di dieci anni, allorquando - con la risoluzione 67/19 del 29 novembre 2012 - lo status di osservatore permanente, come Stato non membro, è stato attribuito allo Stato di Palestina.

773 Sintomatica è l’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” - nel 2002 - dal cardinale Angelo Sodano (all’epoca Segretario di Stato), nella quale il prelato astigiano ebbe modo di definire come “aperta” la questione concernente la presenza vaticana all’ONU. Cfr. L.

ACCATTOLI, “Il termine guerra preventiva non è nel vocabolario dell’ONU”, in Corriere della Sera, 24 novembre 2002. Il testo dell’intervista è altresì reperibile online sul sito:

http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/6_eventi02-03.htm.

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Si può infatti segnalare come - negli anni d’inizio millennio - mons. Renato Raffaele Martino e mons. Celestino Migliore (alternatisi quali osservatori a New York) condussero delle trattative con l’amministrazione onusiana, che non tardarono a portare frutti: anche grazie al supporto prestato dall’ambasciatore italiano Marcello Spatafora, il 1° luglio del 2004, l’Assemblea Generale adottò la Risoluzione n. 58/314774.

Con tale atto - sottoposto al voto come “presidential text”775 - si andarono a ridiscutere, in termini dettagliati, i diritti della Santa Sede nel suo quotidiano interfacciarsi con le Nazioni Unite776; diritti che - nel corso degli anni - non erano stati normativamente definiti, ma che frequentemente si erano accresciuti e delineati mediante l’esercizio nella prassi777.

Ebbene, non potendosi segnalare - guardando all’ultimo decennio - ulteriori e significativi sviluppi sul tema trattato, si può dire che la citata risoluzione ha costituito un punto di non ritorno, garantendo una patente di legittimità -

774 V.BUONOMO, Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale, op. cit., p. 66. “La risoluzione è connessa ad una specifica nota interpretativa del Segretario Generale [Doc. A/58/871], che ha inteso eliminare ogni dubbio circa difformità e possibili ambiguità interpretative sullo status della Santa Sede che viene distinto da quello degli altri Osservatori ed equiparato agli Stati membri con la sola limitazione del diritto di voto e di presentazione di candidature negli organi interni”.

775 G. MARCHESI, Il nuovo statuto della Santa Sede all’ONU, in La Civiltà Cattolica, 2004, IV, pp. 582-583.

776 Nella Risoluzione, le dinamiche partecipative possono dirsi articolate in dieci punti. Tra le prerogative più significative vi sono:

- il diritto di partecipare al dibattito generale in seno all’Assemblea Generale;

- il diritto di intervento nelle discussioni (successivamente all’ultimo Stato membro che ne abbia fatto richiesta);

- il diritto di replica;

- il diritto di pubblicare e di diffondere le proprie comunicazioni come documenti ufficiali dell’Assemblea (o delle conferenze internazionali convocate sotto gli auspici di quest’ultima). Cfr. G. MARCHESI, Il nuovo statuto della Santa Sede all’ONU, op. cit., p.

581; E. GIARNIERI, Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l’Onu. Una neutralità differenziata, op. cit., pp. 104-115.

777 F. MARGIOTTA BROGLIO, Sul nuovo ruolo dell’Osservatore della Santa Sede alle Nazioni Unite, op. cit., pp. 555-556. In considerazione del portato della risoluzione analizzata, c’è chi ritiene possa parlarsi della Santa Sede come di un osservatore permanente “qualificato”, cfr. E.GIARNIERI, Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l’Onu. Una neutralità differenziata, op. cit., pp. 104-105.

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dai vasti contorni - alla presenza della Sede Apostolica, non soltanto presso l’ONU778.

Ovviamente, ci si potrebbe chiedere se l’odierno status possa leggersi quale step intermedio verso una futura e piena membership, che darebbe logicamente il la a rinnovate valutazioni di amplissima portata.

Nondimeno, ove così fosse, si ritiene che tali riflessioni, oltre a rivelarsi sostanzialmente sterili, finirebbero con il collocarsi in una dimensione giuridica di secondaria importanza.

Resta indubbio, in ogni caso, che le conseguenze di un maggiore coinvolgimento potrebbero rivelarsi antitetiche rispetto alla tradizionale tensione della Sede Apostolica alla proficua comunione di sensibilità divergenti. Conseguentemente, pare utile rammentare le risolutive parole del Prof. Bettetini, che fungono da efficace sintesi alla questione esaminata: ciò che “giustifica e fonda la funzione diplomatica ai più alti livelli della Sede Apostolica, e che al contempo ne salvaguarda appieno la natura, è rappresentato dal comune impegno per una reale promozione della società o, per essere più precisi, della persona umana nella sua componente morale e in quella familiare”779.

778 A tale proposito, è meritevole di essere rammentata la decisione del 31 ottobre 2012, adottata dal “King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue” (KAICIID), con la quale alla Sede Apostolica è stato attribuito - in via del tutto esclusiva - lo status di Founding Observer; una condizione che rafforza ulteriormente la posizione della Santa Sede quale soggetto di diritto internazionale. Cfr. V.

BUONOMO, Considerazioni sul rapporto tra Diritto Canonico e Diritto Internazionale, op.

cit., pp. 62-63.

779 Cfr. A. BETTETINI, Sul titolo giuridico di partecipazione della Santa Sede alle organizzazioni e alle conferenze internazionali, op. cit., p. 732. Si riporta, inoltre, quanto affermato in: J.P.MACHELON, Organisations internationales (le Saint Siège et les), in P.

LEVILLAIN (sous la direction de), Dictionnaire Historique de la Papauté, Fayard, Paris, 1994, p. 1230: “Sans doute sa présence en leur sein peut-elle se recommander d’arguments de pois, tirés de la fonction générale d’animation spirituelle incombant à l’Église, de son rôle naturel de conciliateur, ou encore, dans le cas des Nations Unies, de la coïncidence partielle de ses missions d’ordre temporel avec celles de l’Organisation ; au surplus, l’idée d’une participation du Saint-Siège à l’activité des organisations internationales est en harmonie avec l’universalité de la Église et le caractère essentiellement supranational, maintes fois affirmé, de la diplomatie pontificaleˮ.

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3.2.3. I rappresentanti pontifici accreditati presso le organizzazioni

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