• Non ci sono risultati.

3 LA LEGGE PECORELLA E LE SUCCESSIVE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

5.1 APPELLO PRINCIPALE E INCIDENTALE

La vera innovazione del codice del 1988 può essere considerata il rinserimento dell’appello incidentale122, con estensione di tale facoltà,

contrariamente alla versione precedente, anche all’imputato.

La prima sede normativa dell’istituto risiede nel codice Rocco del 1930. Fu introdotto come soluzione compromissoria a fronte di un appello come limitato dal principio tantum devolutum quantum appellatum e non invece come novum iudicium123. Alla luce di una siffatta struttura del giudizio di

secondo grado, apparve necessario rintrodurre il divieto di reformatio in

119 Cfr: Corte cost. 26 del 2007

120 Se il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso 121 Vedi: articolo 593, comma 3

122 Vedi: A. Nappi, Guida al nuovo codice di procedura penale, op cit, pag 202

123Cfr: Relazione al progetto preliminare del c.p.p. 1930, in lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. Nella convinzione di Rocco, l’appello come novum iudicium era strettamente connesso all’eventualità di una reformatio in peius, anche qualora l’appellante fosse stato il solo imputato

52

peius per le impugnazioni del solo imputato 124. Così, con il passaggio al codice definitivo, la previsione dell’appello incidentale rappresentò “un contrappeso”125. Questa natura compromissoria accentuò le critiche

rivolte126 all’istituto, definito un “ibrido, incoerente, ingiustificabile alla luce di un principio razionale”.

Tornando al cuore della questione, ovvero le novità procedimentali introdotte dal codice del 1988, va osservato che l’istituto era esperibile a seguito della proposizione dell’appello principale nei termini previsti dall’ art. 585 c.p.p.. La legittimazione ad agire apparteneva alla parte che non ha proposto impugnazione principale, che aveva la facoltà di presentare un ricorso incidentale in un arco temporale di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione ricevuta ai sensi dell’art 584 c.p.p.. La forma e le modalità con cui l’atto deve essere formulato non variavano rispetto a quanto previsto per il ricorso principale secondo gli artt 581 c.p.p. e seguenti.

Qualora l’impugnazione incidentale fosse stata promossa dal p.m., la stessa comportava l’estensione delle facoltà cognitive del giudice ad quem. rispetto alla cognizione devolutiva ordinariamente prevista, anche se, limitatamente al ricorrente principale e non ai coimputati non appellanti che non avevano partecipato al giudizio di appello. Si poteva in merito parlare di “neutralizzazione” del divieto di reformatio in peius.127

La finalità della disciplina dell’art. 595 c.p.p. era principalmente deterrente nei riguardi dell’iniziativa dell’imputato di voler appellare128, dato che

l’esperimento dello strumento incidentale esercitato dal p.m. a seguito di impugnazione dell’imputato, poteva compromettere l’esito della sentenza: infatti, a seguito del suddetto atto della pubblica accusa, sarebbe stato possibile per il magistrato superare gli effetti del divieto di reformatio in

124 Vedi: M. Montagna, divieto di reformatio in peius e appello incidentale, in Le impugnazioni penali, a cura di Gaito, I. Torino, 1998, pag 410

125 Vedi: C.U. Del Pozzo, L’appello, Utet, Torino, 1957, pag245

126 Vedi: C.U. Del Pozzo, L’appello, op cit, pag 248 e G. Leone, Lineamenti di diritto processuale penale, Casa editrice dott. Eugenio Jovane, Napoli, 1954, pag 509

127 Vedi: M. Montagna, divieto di reformatio in peius, op cit, pag 409

128 Vedi: M. Bargis, le Impugnazioni, in Conso Grevi e Bargis, Compendio di procedura penale, Cedam, Padova. 6 edizione, 2012, pag951

53

peius. Sarebbe risultato opportuno, quindi, per ragioni di strategia

processuale dell’imputato, una valutazione circa la negatività del provvedimento di primo grado, in quanto solamente partendo da una sconfitta totale, il ricorso non sarà aleatorio nella prognosi di un eventuale peggioramento della sentenza di appello.

Il tratto marcante l’istituto è da ricondurre alla sua natura dipendente, accessoria, essendo i suoi effetti legati alle vicende del ricorso principale: infatti l’eventuale inammissibilità o rinuncia che investe il ricorso principale pregiudica anche l’esame del ricorso incidentale.

I capi e punti evidenziabili attraverso l’appello incidentale devono essere necessariamente quelli indicati nel ricorso principale, in quanto rivolti in risposta agli stessi, sempre che anche l’appellante di reazione abbia ragione di impugnarli. Ciò è comprensibile in quanto l’istituto è mosso dalla volontà di promuovere uno scontro dialettico tra le parti; non è invece stato pensato come un mezzo spiegante gli effetti di una remissione in termini: altrimenti ciò comprometterebbe la decadenza prevista per il mancato rispetto della tempistica per impugnare, in quanto sarebbe vanificata da questa pratica. La Cassazione in merito a questa dinamica, distinguendo tra capi e punti, ha riconosciuto, in un’ottica estensiva, il richiamo, del ricorso incidentale, oltre che degli stessi punti, anche di punti leganti con i primi per connessione essenziale129.

La legittimazione alla proposizione, sempre secondo la disciplina del 1988, era rimessa alle parti che avrebbero potuto formulare appello principale, non abilitando, quindi, soggetti originariamente non legittimati130. Il principio

di tassatività delle impugnazioni è risultato cardine per un’interpretazione escludente l’ammissibilità del ricorso incidentale in Cassazione, visto che non vi è espressa previsione nella legge. Dall’analisi dell’articolo 595 c.p.p. sia nella versione precedente che in quella attuale131, non sembra infatti

evincersi un’esperibilità più ampia del ricorso incidentale, oltre i confini del

129 Vedi: Cass. penale, Sez. Un.,17.10.2006 n10251, Michaeler, RV235698 130 Vedi: Cass. penale. Sez. Un.,18.06.1993, n7247, Rabiti, RV194313 131 Per mezzo dell’avvenuta riforma con legge 23.06.2017, n103

54

giudizio di secondo grado132. Dalla lettura dell’articolo 603 c.p.p. sembra

possibile ricomprendere anche l’appellante in via incidentale nelle facoltà di richiedere rinnovazione, fermo restando il vincolo al devolutum, anche con riguardo alle iniziative istruttorie.133

Il quadro descritto ha subito una notevole metamorfosi, sulla base delle innovazioni apportate dalla c.d. riforma Orlando134: incidendo sulla

legittimazione ad appellare, tanto soggettiva, quanto oggettiva.

Per la pubblica accusa l’appellabilità è circoscritta alle sentenze di proscioglimento e condanna, solamente qualora modifichino il titolo del reato o escludano una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria135. A ciò si

aggiunge che il procuratore generale presso la Corte di Appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.136

Per quanto attiene all’imputato, l’appello sarà ammesso nei riguardi di sentenze di condanna e per quelle di proscioglimento, salvo assoluzioni con formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non l’ha commesso”137.

Significate novità hanno riguardato anche l’appello incidentale: invero il solo imputato ha, contrariamente al previgente articolo 595 c.p.p., facoltà di avvalersi dello strumento. Inoltre, lo stesso potrà, in ipotesi in cui non gli è consentita l’esperibilità del rimedio, ovvero le succitate sentenze di assoluzione, presentare memorie e richieste scritte. Ciò al fine di consentire all’imputato di contrastare l’iniziativa delle altre parti e sollecitare la pronuncia del giudice138. Quest’ultimo intervento è finalizzato a porre

rimedio ad una problematica già oggetto di discussione da parte della

132 Vedi: Cass. Penale, VI sez, 31.01.2001, n30597, PG in proc. Rastonig, RV219835

133 Cfr: M. Chiavario e E. Marzaduri, Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, Utet, Milano,2005, pag. 277

134 Legge 23.06.2017, n103

135 Secondo il “nuovo” articolo 593 c.p.p. 136 Ex art 593 bis c.p.p.

137 Ex art 593 c.p.p.

138 G. Spangher, Riforma Orlando: l’attuazione della delega sulle impugnazioni, in il Quotidiano Giuridico, Wolters Kluwer, http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/09/28/riforma- orlando-l-attuazione-della-delega-sulle-impugnazioni

55

giurisprudenza di legittimità139: ovvero, non potendo l’imputato appellare né

in via principale, né in via incidentale le sentenze di assoluzione che accertano che il fatto non sussiste o non l’ha commesso, mancherebbe, in tal caso, un efficace strumento di contrasto all’appello principale dell’accusa, sul quale il giudice sarebbe chiamato a pronunciarsi, con successiva possibilità di dedurre la questione anche con il ricorso per Cassazione140.

Infine, in relazione al modus operandi per proporre appello incidentale, è sempre presente il rinvio alle forme dell’articolo 581 c.p.p., che però, a sua volta, ha un diverso contenuto rispetto alla sua versione previgente. La novità risiede negli interventi riguardo i requisiti richiesti: dalla necessaria presenza degli stessi a pena di inammissibilità, all’aggiunta “delle prove

delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione” e, in merito alle richieste, all’addizione della formula “anche istruttorie”.

5.3 LIMITI ALLA COGNIZIONE E DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS