6 LA RINNOVAZIONE DELL’ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE ANTE RIFORMA ORLANDO
3.2 NUOVAMENTE L’INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE SULLE DISCIPLINA DELLA RINNOVAZIONE: IL CASO TROISE
Come precedentemente descritto, la sentenza Marchetta524 si è allontanata
dalle convinzioni che avevano animato la Sezioni Unite nelle precedenti pronunce sul tema525. Il più recente intervento ha così compromesso la
stabilità che si era creata, figlia di una tanto attesa convergenza tra visione europea, interna e normativa. Il quadro presentato non poteva che necessitare perciò dell’intervento del vertice di legittimità, bisognava solamente attendere la prima causa che, incentrata sulla materia controversia, fosse di competenza di una Sezione semplice della Corte. Così la Sezione competente, spaesata dalle diverse posizioni assunte dalla stessa Corte nelle precedenti pronunce, si sarebbe limitata a rimettere la questione, con ordinanza, alle Sezioni Unite, avendo così quest’ultime l’opportunità di tracciare la rotta da seguire. Ed è ciò che è successo alla Sezione Prima, che ha deciso di rimettere al supremo consesso di legittimità la causa che le era stata presentata: nello specifico il ricorso di un Procuratore generale avverso un proscioglimento pronunciato in secondo grado, a fronte di condanna in primo grado, fondato sulla lamentata violazione di legge, per avere il secondo giudice offerto una mera valutazione “aprioristica” delle risultanze probatorie di primo grado, senza evidentemente procedere a rinnovazione istruttoria. Perciò, per il contrasto emerso su un aspetto del tutto rilevante per l’attuale orientamento delle Sezioni Unite in materia, il Primo Presidente ha disposto l’assegnazione526
524 Cass. Penale, II sez, 20.06.2017, n41571, Marchetta
525 Cass penale, Sez Un., 28.04.2016, Dasgupta, n27620, RV 267486 e Cass penale, Sez Unite, 19.1.2017, n18620, Patalano, RV269786
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alle Sezioni Unite ex officio, per l’udienza del 21 dicembre 2017527. Il quesito
presentato alla composizione più articolata della Corte è il seguente: se il giudice di appello, investito di impugnazione del solo imputato contro sentenza di condanna in primo grado, fondata in tutto o in parte su prove dichiarative, possa pervenire a una riforma della decisione impugnata nel senso dell’assoluzione senza previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Semplificando si potrebbe riassumere in: quale è la tesi meritevole di essere sostenuta, la Marchetta oppure la dottrina Dasgupta?. Nel momento in cui viene rimessa la causa alle Sezioni Unite, ciò che era logico attendersi, dalla Corte, era il riconoscimento dell’obbligo di rinnovare solo nei riguardi del passaggio da assoluzione a condanna. Questo appariva l’epilogo scontato, data la presenza di molteplici argomentazioni di sostegno a tale tesi che potevano essere utilizzati per una prognosi sulla possibile risposta. In primo luogo poteva attendersi tale responso perché più coerente con il filone giurisprudenziale europeo, visto l’influenza che apporta sull’ordinamento nazionale. La Corte europea, invero, per prima ha posto il proprio focus sulla problematica della prima condanna in appello: attraverso un costante impegno nel riconoscere che la riassunzione orale delle fonti di prova in seconde cure sia doverosa qualora il giudice intenda ribaltare in condanna la prima decisione assolutoria. Non sono però mancate anche le pronunce contrarie a questo credo: infatti, seppur in rari casi528, la Corte ha ritenuto sufficiente l’articolazione di una motivazione
rafforzata, per sopperire al difetto di riassunzione. E’ quindi, in campo europeo, generalmente celebrata l’oralità, che, però, risulta declinata alle sole ipotesi di overturning del proscioglimento in condanna529.
Così come può essere fatta menzione dello spirito di conservazione che caratterizza le Sezioni Unite: quest’ultime tendono ad essere fedeli a se stesse. Ciò, ricordando come già la sentenza Dasgupta abbia, seppur
527 H. Belluta, Oltre Dasgupta o contro Dasgupta? Alle Sezioni Unite decidere se la rinnovazione è obbligatoria anche in caso di overturning da condanna a proscioglimento, op cit, pag295
528 Corte edu., II sez, 26.04.2016, Kashlev c. Estonia e Corte edu., IV sez, 13.11.2017, Chiper c. Romania
529 L. Luparia e H. Belluta, Ragionevole dubbio e etica del sistema: quando l’immediatezza non serve ?, op cit pag 91
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incidentalmente, affrontato la questione: ovvero disponendo come il ribaltamento in senso assolutorio, senza procedere a riassunzione, sia pienamente rispettoso della presunzione di innocenza, “presidiata dai criteri
di giudizio di cui all’art. 533 c.p.p.”530. Verosimilmente, sembrava scontato attendersi che la sentenza del 21.12.2017 riconfermasse la linea precedentemente tracciata.
Infine si prospettava la stessa conclusione dalla lettura del nuovo 3 bis dell’articolo 603 c.p.p.. L’intendo del Legislatore è assolutamente unidirezionale: circoscrivendo la disciplina prevista nel comma alle sole impugnazioni di sentenze di proscioglimento, è chiarissimo nell’escludere un’estensione alle ipotesi opposte. Questa sua scelta di non richiedere oralità a tutti i costi e di non ricercare necessariamente un parallelismo tra i due gradi, rafforza le convinzioni espresse dai precedenti interventi a Sezioni Unite.
Lasciando stare la prospettiva di ciò che la Corte avrebbe dovuto dire e concentrandoci invece su ciò che effettivamente ha disposto, è da subito opportuno premettere che, dalla diffusione dell’informazione provvisoria, non sono emersi dei risvolti sorprendenti. Al quesito presentato, la Corte ha risposto in senso affermativo: “in casi di riforma in senso assolutorio di una
sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado”. L’indicazione “ove occorra”
lascia aperto il riconoscimento della facoltà di rinnovare la prova dichiarativa ritenuta fondamentale per il giudice ad quem, ai sensi dell’articolo 603 c.p.p.531.
530 Dal dictum della sentenza Dasgupta
531 P. Maciocchi, Assoluzione in appello senza testi: il dovere di un nuovo esame resta limitato ai casi di verdetto peggiorativo, in Il sole 24 Ore, 3.01.2018, n2, pag 17
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3.3 IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DELLA CONSULTA IN MERITO