6 LA RINNOVAZIONE DELL’ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE ANTE RIFORMA ORLANDO
3.4 I PRINCIPI DI DIRITTO RICOSCONTRABILI NELLA SENTENZA Tra i principi emersi dalla pronuncia della giurisprudenza di legittimità, è
possibile celebrare il valore vincolante attribuito alle decisioni della corte e.d.u., nell’essere stella polare della direzione che devono assumere gli interventi domestici.
Sul tema della reformatio in peius infatti, non è possibile rintracciare un positivo riconoscimento nella normativa interna, atto a qualificare come obbligatoria la riassunzione di prove dichiarative nel ribaltamento di sentenze assolutorie. L’articolo 603 c.p.p prevede rinnovazione, ma solo nelle ipotesi in cui il giudice non possa essere in condizione di decidere allo stato degli atti o, d’ufficio, per assoluta necessità.
A livello di giurisprudenza europea si celebra il principio di “direct
assessment of the evidence”380, in quanto il mancato rispetto della diretta valutazione della prova da parte del giudice di secondo grado, produce una violazione degli articoli 6 par.1 e 3 lettera d Cedu381. Queste premesse
hanno portato la Corte a ribadire il valore effettivo dei precetti di matrice convenzionale, analogamente a come riconosciuti dalla Corte di Strasburgo: in veste, non di norme di diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale, ma di criteri di interpretazione (promuovendo un’esegesi convenzionalmente orientata) ai quali il giudice nazionale è tenuto ad ispirarsi nell’applicazione della normativa interna. Seppur le pronunce europee siano maturate in ordinamenti giuridici diversi da quello italiano, non esclude che possano esprime un indirizzo consolidato382, vincolante
nelle modalità indicate a livello di Consulta383.
Ulteriore principio emerso dalla pronuncia del 2016 è espressione del dovere di rinnovare in appello la prova dichiarativa. Una volta constatato
380 Tra le pronunce segnanti l’orientamento europeo in tema di rinnovazione: Dan c. Moldavia 381Vedi: Corte Edu,24/11/1986, Unterpertinger c. Austria: “qualora un giudice d’appello sia chiamato ad esaminare un caso in relazione ai fatti di causa e alla legge, e a fare una valutazione completa della questione relativa alla colpevolezza o all’innocenza del ricorrente, non può, per una questione di giusto processo, adeguatamente stabilire questi problemi senza una valutazione diretta delle prove”.
382 Vedi: Cass. Penale, Sez Un., 28.04.2016, Dasgupta, n27620, RV 267486 383 Vedi: Corte.Cost, 26.3.2015, n 49
126
che, formalmente, tale riferimento non possa essere direttamente ricavabile dal dettato dell’articolo 603 c.p.p., la Corte lo ha ritenuto estrapolabile in via interpretativa, sostenuta tra l’altro da numerose pronunce precedenti, emesse delle sezioni semplici. Nello specifico ha riconosciuto, nelle ipotesi di condanna per la prima volta in appello, come anche d’ufficio, a norma del 3 comma del già citato articolo, il giudice debba procedere a rinnovare l’istruttoria dibattimentale: attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.
Ciò che ha spinto la Cassazione verso tale orientamento, risiede nell’esigenza di garantire che il convincimento del giudice d’appello replichi le cadenze del giudice di primo grado in quanto ad acquisizione diretta delle prove dichiarative384.Il limite alla facoltà di condannare per il giudice è
riscontrabile proprio nel doveroso superamento di ”ogni ragionevole
dubbio”, perciò la percezione diretta della prova dichiarativa appare conditio sine qua non per una valutazione corretta ed esaustiva del compendio
probatorio; a maggior ragione in ipotesi di riforma di sentenze assolutorie che non avevano oltrepassato tale dubbio.
Qualora l’appello investa il proscioglimento fondato su prove dichiarative, assunte nel dibattimento tanto quanto in incidente probatorio, la rinnovazione istruttoria diventa, di per ciò solo, assolutamente necessaria secondo la lettura innovativa delle Sezioni Unite.
Le prove suscettibili del suddetto meccanismo sono solamente quelle qualificabili come “decisive”: un presupposto da non rivolgere a prove negate in appello (ovvero un concetto che trova riscontro in sede di legittimità, sulla base della lettera d) del 606 c.p.p.), ma solamente a prove già assunte. Risulta rilevante quindi il parallelismo con l’istruttoria di primo grado, non potendo il secondo grado sovvertire le sorti del giudizio sulla base di una percezione parziale quale quella cartolare.
384 Vedi: E. Lorenzetto, Reformatio in peius in appello e processo equo (articolo 6 cedu): fisiologia e patologia secondo le sezioni unite, op cit, pag 3
127
La decisività è attribuibile alle dichiarazioni che hanno comportato o anche solo contribuito ad un esito liberatorio, e che, anche in presenza di prove diverse, se escluse dal compendio probatorio, giochino in appello un ruolo decisivo per il proscioglimento o condanna, quanto rivolta a quelle non accreditate in prima battuta ma che in appello possano fornire una base, da sole o congiuntamente a altro materiale probatorio, per pronunciare condanna.
Non devono invece essere considerate decisive, con gli effetti che ne derivano, dichiarazioni non diversamente considerate in primo e secondo grado: cioè prove che ottengono in appello significato risolutivo ai fini dell’accertamento della responsabilità da fonti di prova di diversa natura, non adeguatamente valorizzate, erroneamente considerate o pretermesse dal giudice a quo.
Infine, l’ultimo principio che può essere estrapolato dalla pronuncia del 28 aprile del 2016 è esplicitato in relazione alle dinamiche patologiche. Dal
dictum della Corte emerge, invero, che l’omissione del dovere di rinnovare
integra di per se stessa un vizio di motivazione385 della sentenza d’appello:
per cui deve riconoscersi all’imputato la facoltà di ricorrere dinnanzi al giudice di legittimità secondo la lettera e) dei motivi che ne consentono il ricorso, per censurare la violazione del principio insito nel 1 comma dell’art533 c.p.p.386.
Se la sezione filtro giudicherà ammissibile il ricorso così formulato, il meccanismo che ne deriva è riconducibile all’affermazione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di secondo grado, denunciando mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle
385 Le condizioni affinché possa emergere consistono in: una valutazione contra reum delle fonti dichiarative in contrasto con l’opinione del giudice a quo, decisiva per l’affermazione di responsabilità e che sia avvenuta assunzione in assenza di istaurazione di rinnovazione
dell’esame delle fonti dichiarative. Risulta poi opportuno per l’imputato impugnare il punto della sentenza inerente all’affermazione di responsabilità, lamentando un’erronea valutazione del compendio probatorio
386 Per l’inosservanza di “al di là di ogni ragionevole dubbio”, che incarna un canone di giudizio che il giudice è tenuto a rispettare.
128
prove dichiarative ritenute decisive, pur senza la necessità di menzionare la lesione dell’articolo 6 par.3 lettera d) della cedu.
I suddetti principi trovano ambito applicativo anche nelle ipotesi di ribaltamento di sentenze di proscioglimento di primo grado i fini delle statuizioni civili, in ipotesi di appello proposto dalla parte civile.
Secondo la prospettiva della Corte, la mancata rinnovazione non ha valore di per sé387, ma deve essere supportata da una serie di indici rilevatori di
una motivazione viziata (valutando fonti dichiarative come pregiudicanti per l’imputato, contrariamente al convincimento del giudice di primo grado, ritenendole fondamento per l’affermazione di responsabilità); nel caso in cui tali indici supportino la violazione. uesto consente, per ciò solo, di ricorrere davanti al giudice di legittimità, senza la necessità di invocare la violazione della normativa convenzionale sul processo equo.