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6 LA RINNOVAZIONE DELL’ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE ANTE RIFORMA ORLANDO

2.2 LA SENTENZA HANU C ROMANIA

A distanza di pochi anni dalla sentenza Dan c. Moldavia, la Corte europea affronta nuovamente la tematica della rinnovazione istruttoria in un altro celebre caso: Hanu v. Romania262263.

259 S. Recchione, La prova dichiarativa cartolare al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo, op cit

260 Tra le varie pronunce che condividono questo orientamento: Corte EDU, 2.07.2002, S.N. c. Sweden

261 S. Recchione, ibidem

262 Corte EDU, III sez, 4.06.2013, Hanu c. Romania

263 Il caso: Il Sig. Marius Hanu ricorre alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando che il procedimento penale che lo vedeva imputato, non era stato equo poiché i giudici nazionali dell’appello non avevano assunto direttamente le prove ed erano giunti a ribaltare la sentenza assolutoria del primo grado basandosi sul medesimo quadro probatorio presente in prime cure. Infatti, in primo grado il Tribunale aveva assolto il ricorrente da tutte le accuse, a seguito dell’escussione di testimoni, denuncianti e ricorrente. Il tribunale aveva infatti sottolineato che le uniche prove a carico disponibili erano le dichiarazioni dei denuncianti e di altri testimoni, alcuni dei quali erano parenti degli stessi denuncianti, che potevano dichiarare solo quello che era stato loro detto dai predetti denuncianti; in aggiunta a ciò nessuno dei testi aveva visto fisicamente la consegna del denaro al ricorrente.

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Per quanto la sentenza in questione sia tra le più citate sul tema, non è origine di alcun principio innovativo. Invero, nell’affermare che anche nel caso in cui l’imputato non si attivi per ottenere la rinnovazione, ‘‘i tribunali

interni hanno l’obbligo di adottare misure positive a tale fine264”, la Corte riaccende il dibattito della rilevazione officiosa del difetto di oralità, che già abbiamo visto essere trattato nelle pronunce Manolachi c. Romania e Fleuras c. Romania e che ha radici ancora più remote265. L’obbligo di nuova

audizione dei testimoni esprime, perciò, “un incombente officioso e

necessario266” per pronunciare condanna in appello, nel rispetto degli

standard convenzionali.

La Corte di straburgo ha, con il caso Hanu c. Romania, ribadito l’incompatibilità dell’overturning di pronunce assolutorie, fondato su una mera rivalutazione delle testimonianze di prime cure senza procedere ad una nuova escussione dei testimoni, con le garanzie previste a livello convenzionale. Con quest’ultimo intervento la Corte ha altresì aggiunto che ciò si verifica anche, come nel caso di specie, qualora la nuova audizione non sia stata oggetto di richiesta dell'imputato: dal momento che, in tali casi, il giudice d'appello è tenuto a provvedervi d'ufficio.

Per l’esito sfavorevole, il procuratore aveva deciso di appellare, da cui ne seguiva il ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado.

Ciò era avvenuto senza che il ricorrente avesse fornito alcuna prova dinanzi al giudice di secondo grado, nessun testimone era stato sentito e nessuna prova ulteriore era stata fornita in tale fase del procedimento. La Corte d’appello era giunta alla conclusione che le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del primo grado di giudizio avessero provato che il ricorrente aveva commesso entrambi i reati contestati.

Per questo motivo il ricorrente aveva presentato ricorso avverso la sentenza di secondo grado, lamentando che il giudice d'appello non fosse riuscito a sentire i testimoni in prima persona per quanto riguarda le dichiarazioni su cui si era fondata la condanna e aveva ignorato altre prove in sua difesa. Inoltre il ricorrente aveva sottolineato che nessuno degli elementi probatori addotti (cioè nessuna delle testimonianze) costituisse la prova conclusiva che egli avesse commesso i reati contestati.

Alla successiva udienza, la Corte Suprema aveva rigettato l’appello del ricorrente sulla questione di diritto giungendo alla conclusione che la Corte di Appello avesse valutato correttamente le testimonianze e che le osservazioni del ricorrente non fossero comprovate da nessuna delle altre testimonianze rese. Nessun riferimento veniva fatto alle osservazioni del ricorrente relative al fatto che il Tribunale competente per l’appello non avesse sentito direttamente i querelanti né i testimoni.

Per mezzo di questo iter la causa passa alle competenze della Corte EDU. 264 Citazione da Corte EDU, Hanu c. Romania

265 Corte EDU, I Sez, 27.06.2000, Costantinescu c. Romania

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In tal modo, la linea interpretativa del giudice dei diritti umani si consolida ulteriormente, dal momento che la pronuncia in questione si salda alle interpretazioni precedenti e conformi offerte dalla giurisprudenza convenzionale267. Invero, il diritto previsto all'art. 6 della Carta

internazionale viene nuovamente interpretato come diritto dell'accusato al confronto con il testimone alla presenza del giudice, chiamato, con pieni poteri di valutazione di fatto e di diritto, a decidere in merito a colpevolezza o innocenza dello stesso.

Dietro tale esegesi si cela il valore della diretta osservazione del comportamento del teste e della conseguente valutazione della sua attendibilità, valutazioni che possono avere conseguenze decisive per l'accusato268. Da queste considerazioni deriva la convinzione che non

possa essere negato il diritto di difesa nella sua articolazione di diritto ad una valutazione affidabile delle testimonianze fondamentali e, ancora più in profondità, declinato come diritto alla valutazione non solo dei contenuti, ma anche del contegno del teste, a cui si chiede di reagire al confronto con l'accusato alla presenza del giudice269.

Seppur la Corte ribadisca che nell'art. 6 della Convenzione non risiedano regole sulla ammissibilità delle testimonianze e sulle modalità di valutazione, riconosce come la negata audizioni di testimoni, in talune ipotesi, possa risultare inconciliabile con il rispetto del diritto di difesa offerto dalla fonte convenzionale. Ciò si verifica in procedimenti dinnanzi a Corti con pieni poteri in fatto e in diritto, e come tali titolari di un potere di

overturning della decisione di primo grado; attraverso l’esercizio di tali

poteri, pronunciano una sentenza di condanna sulla base di una prova decisiva, all’esito di una rivalutazione solo in via cartolare dei contenuti della

267 Corte EDU, III sez., 5.03. 2013, Manolachi c. Romania e Corte EDU, III sez., 9 aprile 2013, Fleuras c. Romania

268 Nello specifico la Corte fa riferimento ad una “natura fattuale” (factual nature) delle questioni poste a fondamento della sentenza riformante. Vedi: V. Comi, Il commento alla sentenza Andrini, in Diritto penale e processo, 2/2014, pag 199

269 S. Recchione, La rivalutazione in appello della testimonianza "cartolare": la posizione della Corte di Strasburgo e quella della Cassazione a confronto, in Penale contemporaneo, https://www.penalecontemporaneo.it/d/2361-la-rivalutazione-in-appello-della-testimonianza- cartolare-la-posizione-della-corte-di-strasburgo-e

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testimonianza. Queste dinamiche attestano una lesione di un diritto, che non può essere tollerata per il solo fatto che l’imputato abbia, eventualmente, avuto contatto con le fonti d’accusa in primo grado.

Tuttavia, non è possibile nemmeno parlare della sentenza Hanu c. Romania come di una pronuncia in totale sintonia con l’orientamento giurisprudenziale europeo. Infatti, in merito alla possibilità di fondare le sentenze di condanna su dichiarazioni predibattimentali, cartolari, se supportate da garanzia procedurali, la medesima si pone in contrasto con il filone giurisprudenziale europeo ormai consolidato. Quest’ultimo, contrariamente al dictum in analisi, acconsente, come sottolineato da varie pronunce270, all’esito descritto, senza ritenere che ciò possa essere lesivo

di un diritto dell’imputato.

Non costituisce invece una violazione all’equo processo la diversità del giudice persona fisica tra giudice di fronte al quale è istaurato il contraddittorio sulla prova dichiarativa e giudice chiamato a decidere. Tale circostanza, se pur sacrifica il principio di oralità, e come tale riduce le garanzie dell'accusato, è tuttavia considerata una privazione necessaria al fine di salvaguardare il teste vulnerabile271 .

Quindi per quanto, talvolta, la Corte appaia “aperta” a sacrificare talune garanzie dell’imputato, compiendo un bilanciamento di interessi con il teste vulnerabile o legittimando l’utilizzo di prova dichiarativa predibattimentale, censura nondimeno tuttavia la rivalutazione in appello della prova dichiarativa (decisiva) rimarcando, con particolare rigore in questo caso, l’incompatibilità del sacrificio dell'oralità con le garanzie previste dalla Convenzione272.

Sebbene le due ipotesi presentino profili di analogia soprattutto in riferimento al difetto di assunzione della prova dichiarativa alla presenza del giudice decidente, soltanto la mancata rinnovazione istruttoria in appello

270 La prima pronuncia che condivide tale lettura: Corte EDU, Grande camera, 15.12.2011, Tahery- Al-Kawaja c. Regno Unito. Successivamente: Corte EDU, V sez, 22.11.2012. Tseber c. Repubblica Ceca

271 Corte EDU, III sez, 20.01.2005, Accardi c. Italia

272 S. Recchione, La rivalutazione in appello della testimonianza "cartolare": la posizione della Corte di Strasburgo e quella della Cassazione a confronto, op cit

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integra gli estremi della violazione convenzionale. Nel raffronto tra primo e secondo giudizio, la Corte non può qualificare equo un giudizio di condanna fondato sull’analisi di un minor numero di elementi rispetto a quelli esaminati dal giudice che ha emesso un esito liberatorio. Formalmente il compendio probatorio dei due giudizi è analogo, ma diverse sono le modalità, che non consentono al giudice ad quem di valutare la credibilità dei testimoni273.