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L’applicazione del DCFR nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea

1. Libro II. Contratti e altri atti giuridici 1 a. Doveri informativi nei contratti B2C

Nell’ambito di una questione preliminare indirizzata all’Avvocato Generale ed inerente all’interpretazione della Direttiva sulle pratiche com- merciali scorrette nei confronti dei consumatori, è stato richiamato l’articolo II – 3 : 102 DCFR in luogo dell’articolo 7 (4), Direttiva 2005/29/EC, consi- derato poco chiaro dagli interpreti. In ragione del suo contenuto, l’Avvocato Generale Trstenjak ha quindi ritenuto opportuno riferirsi alla prima delle di- sposizioni citate, in virtù della quale il professionista è tenuto ad una serie di obblighi di informazione nei confronti del consumatore, specie in riferimen- to alle principali caratteristiche del prodotto ed ai servizi da esso derivanti. Ne deriva così un vero e proprio dovere di fornire informazioni veritiere ai consumatori in ordine ai prodotti o servizi acquistati. Inoltre, l’articolo citato avrebbe introdotto una norma di chiusura in tema di comunicazioni com- merciali, migliorando e modificando in tal modo la Direttiva di cui sopra84.

L’Avvocato Generale ha dunque concluso per l’applicazione dell’articolo previsto dal DCFR, considerati numerosi dubbi interpretativi causati dalla dalla normativa comunitaria.

1 b. Esistenza dell’accordo tra le parti

In un caso ancora diverso, sempre l’Avvocato Generale Trstenjak è stato investito della questione inerente all’esistenza o meno di un contratto. Al riguardo, è stata data applicazione all’articolo II – 4 : 101 DCFR, ai sensi del quale, ai fini della conclusione di un contratto, è essenziale l’esistenza di un serio e vincolante accordo tra le parti. Sicché, occorre verificare se vi sia stato lo scambio tra l’offerta e l’accettazione. A tal fine vengono richia- mati gli articoli II – 4 : 201 e II – 4 : 204 DCFR, in virtù dei quali l’offerta determina la conclusione del contratto allorché sussistano tutti i requisiti generali richiesti per la stipulazione di un negozio. Così, tale offerta deve (a) dimostrare l’esistenza di un effettivo contratto e (b) definirne il contenuto in 84 Principles, Definitions and Models Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Full Edition, a cura di c. von BAr, e. clive, Monaco, 2009,

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modo sufficientemente chiaro e completo. L’offerta deve poi essere resa nota ad uno o più destinatari specifici, ovvero al pubblico85. Ogni dichiarazione

o comportamento del destinatario che manifestino il suo consenso devo- no considerarsi come un’accettazione86. Ad avviso dell’Avvocato Generale,

inoltre, la questione della presenza o meno di un’offerta valida deve essere risolta prendendo come base il punto di vista del destinatario. Pertanto, la volontà di una parte di vincolarsi ad un contratto dipende dall’interpretazio- ne che la medesima dà alle dichiarazioni o comportamenti della controparte offerente87 (art. II – 4 : 102)88.

1 c. vendita a distanza

In un caso ulteriore poi, relativo questa volta ad una vendita a distanza, si è trattato di decidere in ordine al risarcimento per diminuito valore in- tervenuto all’esito dei controlli dei prodotti venduti. Sul punto l’Avvocato Generale Trstenjak ha ritenuto applicabile l’articolo II – 5 : 201 (1), nonché l’articolo II – 5 :201 (4), ai sensi dei quali in un rapporto a distanza il consu- matore ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, diritto riconosciuto nell’intera Unione europea.

La questione in esame, nondimeno, viene affrontata in modo particolar- mente esteso dal DCFR, il cui ambito applicativo include una serie di ipotesi non contemplate dalle Direttive comunitarie in tema di vendita a distanza e di vendita porta a porta, più limitate rispetto alla normativa propria ad alcuni Stati membri89. In tale prospettiva quindi, il DCFR riprende i più ampi prin-

cipi previsti nelle discipline nazionali, estendendo in tal modo l’ambito di applicazione delle direttive di cui sopra. Alla disposizioni del DCFR poc’an- zi citate si aggiunge inoltre l’articolo II – 5 : 105 (4), relativo agli effetti dell’esercizio del diritto di recesso e funzionale a garantire il rimborso entro 85 Principles, Definitions and Models Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), op. cit., Art. II – 4 : 201, p. 292.

86 V. Conclusioni dell’AG Trstenjak, 11 settembre 2008, caso C-180/06, Renate Ilsinger v. Martin Dreschers (curatore del fallimento Schlank & Schrick GmbH), par. 49, note 45 – 48.

87 Principles, Definitions and Models Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), cit., Art. II – 4 : 204, p. 310.

88 V. Conclusioni dell’AG Trstenjak, 11 settembre 2008, cit., par. 51, nota 52. Le mede- sime conclusion sono state sostenute nel caso Chartbrook Ltd vs Persimmon Homes Ltd and others, House of Lords (2009), UKHL 38, Lord Hoffmann.

89 Tra le ipotesi contemplate dal DCFR vi sono ad esempio quelle inerenti alla fornitura dei beni o alla prestazione dei servizi nelle strade e negli spazi pubblici. Sull’ambito di ap- plicazione del DCFR, v. Principles, Definitions and Models Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), op. cit., Art. II – 5 : 201, p. 388.

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il termine di 30 giorni, paralizzando al contempo la pretesa della controparte di ricevere la prestazione dal contraente receduto90.

Con particolare riferimento al caso di specie quindi, il ricorso viene ri- gettato in quanto la diminuzione del valore del bene, conseguente ad un ra- gionevole ed appropriato controllo dello stesso, esclude la responsabilità del consumatore (art. II – 5 : 105 (4)). Nello specifico, l’Avvocato generale si è soffermato sulla nozione di “interesse ragionevole”, osservando che que- sto dipende da molteplici fattori, quali la conoscenza, o conoscibilità, della facoltà di recesso ad opera della parte che ne ha diritto91. Se dunque il con-

sumatore non è stato per nulla, o comunque non adeguatamente, informato dell’esistenza del predetto diritto di recesso, questi non può ritenersi respon- sabile per la diminuzione di valore del bene, anche se la medesima è dovuta al normale utilizzo del prodotto (art. II – 5 : 105 (5))92. Di conseguenza, ad

avviso dell’Avvocato generale Trestnajak, l’applicazione del DCFR importa che l’onere della prova spetti non già al consumatore, bensì al venditore che ha richiesto il risarcimento93.

In conclusione, nel caso di specie si è ritenuto che il professionista deb- ba rimborsare al consumatore il prezzo pagato, posto che, in applicazione dell’articolo II – 5 : 105, ogni pagamento effettuato dalla parte recedente deve essere restituito senza ritardo ed, in ogni caso, entro trenta giorni dal momento in cui il cui recesso è divenuto effettivo94.

1 d. I contratti contrari ai principi fondamentali

In un diverso caso relativo alla distinzione tra la nullità e l’illiceità del contratto perché contrario ai principi fondamentali, l’Avvocato generale Trestnjak ha nuovamente dato applicazione al DCFR ed, in particolare, al suo articolo II – 7 : 301. Ai sensi di quest’ultima disposizione infatti, un contratto è vietato quando (a) viola principi riconosciuti come fondamentali nell’ordinamento di uno Stato membro dell’Unione europea e (b) tale vio- lazione importa la nullità del contratto. Un simile negozio non sarà pertanto 90 Principles, Definitions and Models Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), op. cit., Art. II – 5 : 105 (3), p. 374.

91 Poiché il diritto di recesso consente al titolare di compiere una scelta informata e consapevole, ne consegue che questi non abbia motivo di negare i controlli ed i tests sui prodotti acquistati. V. Principles, Definitions and Models Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), op. cit., Art. II – 5 : 105 (3), p. 375.

92 Principles, Definitions and Models Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), cit., Art. II – 5 : 105 (3), p. 375-376.

93 Conclusioni dell’AG Trstenjak, 18 febbraio 2009, caso C-489/07, Pia Messner vs Firma Stefan Krüger, par. 85, note 74, 78-80.

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idoneo a produrre alcun effetto, a prescindere da un’eventuale diversa vo- lontà delle parti95. In virtù di tale previsione quindi, l’Avvocato generale ha

considerato vietati, ad esempio, i contratti conclusi a causa di un errore (art. II – 7 : 201), in caso di frode (art. II – 7 : 205) o in ipotesi di coercizione o minaccia sussistenti al momento della stipulazione del negozio (art. II – 7 : 206)96.

1 e. Interpretazione del contratto

L’Avvocato generale Cruz Villalòn ha sostenuto che la giurisprudenza della Corte di giustizia, ad avviso della quale il diritto al risarcimento dei danni sorgerebbe non già in conseguenza dell’inadempimento al contratto, bensì a causa di ogni comportamento costituente un atto ingiusto, è confor- me ai principi generali comuni agli Stati membri. In particolare, con rife- rimento alle circostanze rilevanti ai fini dell’interpretazione del contratto, l’Avvocato generale ha applicato l’articolo II – 8 : 102 DCFR97 nel quale

vengono elencati una serie di fattori. Tra questi, gli accordi pre-contrattuali sono esplicitamente menzionati al punto I(a); tali accordi possono essere considerati dall’interprete, a meno che ciò non sia espressamente escluso da singole clausole specificatamente convenute tra le parti98.

1 f. Responsabilità dell’intermediario

Sul tema può menzionarsi il parere dell’Avvocato generale Saugmandsgaard emesso in data 7 aprile 201699. Al riguardo, si trattava di

una questione avente ad oggetto la responsabilità di un trader che aveva agi- to in qualità di intermediario per un venditore non professionista. Sul pun- to si poneva dunque il problema di analizzare la figura dell’intermediario, considerato il suo vasto ambito di applicazione nonché le diverse definizioni datane nei vari sistemi giuridici. Invero, sebbene tale questione sia già sta- ta affrontata nell’ambito dei rapporti tra gli Stati membri100, il concetto di

95 V. Principles, Definitions and Models Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), cit., Art. II – 7 : 301, p. 535 – 537.

96 Conclusioni dell’AG General Trstenjak, 8 settembre 2009, caso C-227/08, Eva Martìn Martìn vs EDP Editores, S.L., par. 51, nota 40-44.

97 Conclusioni dell’AG Cruz Villalòn, 15 novembre 2012, caso C-103/11 P, European Commission vs Systran SA and Systran Luxembourg SA, par. 73, nota.

98 V. Principles, Definitions and Models Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), cit., Art. II – 8 : 102, p. 561.

99 Sabrina Wathelet v. Garage Bietheres & Fils SPRL

100 Al riguardo, l’Avvocato generale rinvia, nella nota 6, all’opera Principles. Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), 2009, Libro II, Capitolo 6, dedicato all’istituto della rappresentanza.

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“intermediario” permane ancorato a ciascun diritto nazionale dei contratti, con le conseguenti difficoltà nel giungere ad una piena armonizzazione. Nel caso di specie inoltre, la corte adita non aveva nemmeno dato una propria definizione di “intermediario”, lasciando così il problema senza alcuna so- luzione. Ciò ha dunque condotto l’Avvocato generale dapprima a rilevare un vero e proprio vuoto normativo in materia nella Direttiva 1999/44, tanto nei lavoratori preparatori quanto nell’interpretazione datane dalla giurispru- denza della Corte di giustizia, per poi osservare la presenza di un’ulteriore lacuna in tema di responsabilità dell’intermediario nell’ambito dei contratti con i consumatori101. Orbene, quest’ultima lacuna può essere colmata me-

diante il ricorso al diritto comparato, analogamente alla nozione di trader che, come già rilevato, è definita in diverse altre direttive inerenti alla prote- zione dei consumatori ed include tanto la figura di colui che agisce in nome proprio, quanto quella di colui che agisce in nome di altri. Ebbene, ad avviso dell’Avvocato generale102, tale distinzione non farebbe altro che riprendere il

contenuto degli articoli II – 6:106103 e II – 6:105104 DCFR, ai sensi dei quali

i rappresentanti che agiscono in nome proprio sono vincolati dal contratto mentre quelli che spendono il nome altrui non vanno considerati come parti contrattuali105.

Con riferimento al caso di specie quindi, l’Avvocato generale ha effet- tuato una comparazione tra, da un lato, l’ipotesi di un intermediario che ha agito in nome proprio e, dall’altro lato, quella contemplata dall’articolo II – 6:106 DCFR ove il rappresentante, che ha agito in nome e per conto di altri, sia apparso alla controparte come il vero venditore106. In tal caso dun-

que, in applicazione della disposizione poc’anzi citata, l’Avvocato generale ha concluso che il trader, il quale abbia agito in qualità di intermediario in 101 V. par. 31, Conclusioni dell’AG Saugmandsgaardøe, presentate in data 7 aprile 2016, caso C-149/15.

102 Ivi, par. 32.

103 Tale disposizione così statuisce: «Rappresentanza diretta: “quando il rappresentante, pur provvisto di autorità, agisce in nome proprio o in maniera tale da indurre il terzo a con- vincersi di trattare con il reale contraente, il contratto produce gli effetti direttamente nei suoi confronti. (…)».

104 Tale articolo riguarda l’ipotesi in cui l’atto del rappresentante produce I suoi effetti nei confronti del rappresentato.

105 Par. 32, Conclusioni dell’AG Saugmandsgaardøe, emessa in data 7 aprile 2016, caso C-149/15. V. anche le note 9 e 10 nel medesimo parere.

106 Ivi, par. 51: “In tal caso il professionista appare, dal punto di vista del consumatore, come colui che vende beni di consumo in virtù di un contratto, nell’esercizio di un rapporto commerciale, di un affare o della sua professione. Simile ipotesi potrebbe dunque essere equiparata alla figura di un intermediario che agisce in nome proprio”.

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