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L’impatto del dialogo sul rapporto fra diritti e rimed

l’effettività dei rimedi nelle interazioni giudiziali fra corti nazionali e corti europee

1. Struttura del dialogo e qualità del cambiamento normativo Quale dialogo per quali obiettivi?

1.1 L’impatto del dialogo sul rapporto fra diritti e rimed

Uno dei temi che maggiormente ha interessato il dibatto nella giurispru- denza europea, e di conseguenza anche la dottrina, è stato il rapporto fra cooperazione (leale) fra giudici, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2012, 431.

18 Si veda in particolare il caso della decisione della Corte Suprema danese che ha ritenuto non vincolante la decisione della CGUE nel caso C-441/14 Dansk Industri, del 19 aprile 2016, (ECLI:EU:C:2016:27) in merito all’applicabilità del principio generale dell’Unio- ne che vieta le discriminazioni in base all’età. Si veda anche M. R. MAdSen, H. P. olSen,

e U. SAdl, Competing Supremacies and Clashing Institutional Rationalities: The Danish

Supreme Court’s Decision in the Ajos Case and the National Limits of Judicial Cooperation, in European Law Journal, 2017, 140-150. Più vicino è poi il caso C-42/17, M.A.S. e M.B., di cui si attende la decisione della CGUE, in cui la Corte Costituzionale italiana ha ripresentato un rinvio pregiudiziale relativo agli effetti sul sistema giuridico italiano della precedente deci- sione della CGUE nel caso C-105/14, Taricco, del 8 settembre 2015, presentando alla CGUE un potenziale conflitto fra l’interpretazione offerta dalla CGUE e il principio di legalità in ma- teria penale, su cui potrebbero applicarsi dunque la dottrina dei controlimiti. Più ampiamente sul rinvio pregiudiziale si veda A. Bernardi e C. Cupelli (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le corti – L’ordinanza 24/2017 della Corte Costituzionale, Jovene, 2017; più ampiamente sul tema del conflitto giurisprudenziale fra corti europee e nazionali si veda G. MArtinico, La

giurisprudenza della disobbedienza. Il ruolo dei conflitti nel rapporto fra la Corte costitu- zionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo, in A. Bernardi, I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Jovene, 2017, 407 ss.;

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diritti e rimedi20, mostrando la connessione fra diritto privato, diritto pro-

cessuale e diritti fondamentali21. Il diritto dell’Unione ha affrontato la que-

stione dei rimedi richiamando direttamente il principio secondo il quale i diritti sono definiti a livello europeo, mentre i rimedi, in caso di violazione di tali diritti, sono individuati a livello nazionale, lasciando a ciascuno Stato Membro la scelta se adattare i rimedi pre-esistenti oppure crearne di nuovi.22

Più di recente, rivedendo tale partizione, interventi legislativi UE hanno com- preso anche i profili sanzionatori e rimediali23. Paradigmatici sono i casi della

20 Sul tema pilastri fondamentali sono W. vAn Gerven, Of Rights, Remedies and Procedures,

37, in Common Market Law Review, 2000, 501–536; K. lenAertS, National remedies for

private parties in the light of the EU law principles of equivalence and effectiveness, in Irish Jurist, 46, (2011), pp. 13-37. Inoltre si vedano le analisi di O. cherednychenKo e N. reich,

The Constitutionalization of European Private Law: Gateways, Constraints, and Challenges, in European Review of Private Law, 23, 2015, 797-827, E. cAnnizzAro, Effettività del diritto

dell’Unione e rimedi processuali nazionali, in Dir. Un. eur., 2013, p. 663. Si tenga presente che tale dibattito relativo a diritti e rimedi è trasversale ed ha coinvolto molteplici aree del diritto, ed in particolare la protezione internazionale e l’anti-discriminazione. In tali aree si vedano C. toBler, Remedies and sanctions in EC non-discrimination law : effective, pro-

portionate and dissuasive national sanctions and remedies : with particular reference to up- per limits on compensation to victims of discrimination, Office for Official Publications of the European Communities, 2005; K. wlAdASch, The Sanctions regime in discrimination

cases and its effects, Equinet, 2015, disponibile all’indirizzo http://www.equineteurope.org/ IMG/pdf/sanctions_regime_discrimination_-_final_for_web.pdf ; R. jordAche e I. ioneScu,

Discrimination and its Sanctions – symbolic vs. Effective Remedies in European Anti- Discrimination Law, in European Anti-Discrimination Law Review, 2014, 19, pp. 11-24;

M. reneMAn, EU Asylum Procedures and the Right to an Effective Remedy, Hart, 2014; D.

BAldinGer, Vertical judicial dialogues in asylum cases: standards on judicial scrutiny and

evidence in international and European asylum law, Brill Nijhoff, 2015.

21 E. nAvArrettA, Libertà fondamentali dell’U.E. e rapporti fra privati: il bilanciamento

di interessi e i rimedi civilistici, in Rivista di Diritto civile, 2015.

22 G. vettori, Contratto giusto e rimedi effettivi, in Rivista trim. dir. e proc. Civ, 2015,

787-815; N. liPAri, Diritti fondamentali e ruolo del giudice, in Rivista di diritto civile, 2010,

n. 5, parte I, p. 635; F. cAFAGGi e P. iAMiceli, The Principles of Effectiveness, Proportionality

and Dissuasiveness in the Enforcement of EU Consumer Law: The Impact of a Triad on the Choice of Civil Remedies and Administrative Sanctions, in corso di pubblicazione su European Contract Law Review, 2017.

23 Si veda per esempio la direttiva n. 2014/104 relativa ai danni riconosciuti dal diritto della concorrenza. In questo caso peraltro, il riconoscimento della risarcibilità del danno dimostra il percorso iniziato con l’enforcement privato dei casi decisi dalla Corte di Giustizia, seguito dall’intervento della Commissione europea, che aveva pubblicato delle Linee guida circa i criteri per la quantificazione del danno legato alla violazione della concorrenza. In questo caso, il dialogo istituzionale ha coinvolto la Commissione, le autorità di controllo nazionali, le corti nazionali e la CGUE. Dopo l’emanazione della direttiva tale questione è regolata pre-

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responsabilità del produttore (Dir. n. 374/85) e della vendita di beni di consumo (Dir. n. 99/44). Nell’ambito della protezione della proprietà intellettuale, delle

utilities, degli abusi di mercato nella regolazione finanziaria, e nel diritto della

concorrenza, la legislazione europea ha creato regole uniformi anche in ambito sanzionatorio.24 Parallelamente la CGUE, usando i principi di equivalenza ed

effettività, ha promosso l’adattamento delle regole processuali nazionali al di- ritto sostanziale di derivazione europea, quando le prime non consentivano la realizzazione dei diritti introdotti dalla legislazione europea25.

Sia la normativa applicabile che la giurisprudenza sono caratterizzate dal riferimento ai principi di effettività, proporzionalità e deterrenza dei ri- medi.26 La giurisprudenza della CGUE ha infatti valutato la conformità di

tali rimedi rispetto al diritto europeo sulla base del c.d. Rewe-test secondo il quale i rimedi devono conformarsi ai principi di equivalenza e di effet- tività, i quali impongono due limiti essenziali all’autonomia procedurale degli Stati membri: rispettivamente l’obbligo di non rendere in pratica impossibile l’esercizio di quei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare, e l’obbligo di provvedere a rimedi efficaci per la tutela dei diritti definiti dal diritto europeo simili o identici a quelli del diritto nazionale.27

Come anticipato, l’intervento del legislatore europeo in questi ambiti non è stato l’unico fattore dell’evoluzione normativa nell’ambito del diritto pri- valentemente dalla legislazione. Il ruolo della Commissione e quello della Corte di Giustizia rimangono tuttavia essenziali nell’interpretazione ed armonizzazione dei criteri.

24 Si vedano la Direttiva 2004/48/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, (art. 9-15); Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativo agli abusi di mercato (re- golamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione in relazione con la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato; la Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea. 25 H. MicKlitz e B. de witte (a cura di), The European Court of Justice and the

Autonomy of the Member States, Intersentia, 2012; S. PrechAl, Competence Creep and

General Principle of Law, in Rev. of Eur. Adm. Law, 2010, p. 95.

26 Si veda F. cAFAGGi e P. iAMiceli, The Principles of Effectiveness, Proportionality and

Dissuasiveness, e ivi i riferimenti legislative e giurisprudenziali.

27 Per l’evoluzione della giurisprudenza relativa a tali principi si veda, S. PrechAl e N.

ShelKoPlyAS, National Procedures, Public Policy and EC-Law. From Van Schijndel to Eco Swiss

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vato. La Corte di giustizia, nel rispondere ai rinvii pregiudiziali delle cor- ti nazionali ha attribuito ai giudici nazionali nuovi poteri e responsabilità, permettendo loro di svolgere un ruolo più attivo nel garantire la tutela della protezione del consumatore anche oltre il perimetro del principio della do- manda e dunque delle richieste che provengono dal consumatore stesso nei singoli procedimenti.28 Questo sviluppo è basato anche sull’implementazio-

ne degli obiettivi di tutela del consumatore così come affermato nell’art. 38 Carta dei Diritti fondamentali dell’UE (nel prosieguo CDF). In alcuni casi, ciò ha prodotto, in alcuni stati membri, riforme legislative delle norme del processo civile anche oltre l’ambito di tutela del consumatore con effetti di

spillover significativi in altri settori. Tale effetto viene rinforzato anche dal-

l’applicazione dell’art 47 CDF: il riferimento al principio di effettività giu- diziale può espandere l’applicazione di tali conclusioni anche nei confronti di ambiti diversi dalla protezione del consumatore29.

Un esempio paradigmatico è quello degli aspetti relativi al diritto ad es- sere sentiti nell’ambito del diritto all’asilo e alla protezione internazionale. In questo ambito, il diritto ad un rimedio effettivo ex art. 47 CDF si coniuga con il diritto ad essere ascoltati previsto dall’art. 41 CDF, il cui scopo di applicazione è però più limitato in quanto si applica solo alle istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle agenzie dell’Unione europea.30

L’art. 47 CDF ha avuto ampia applicazione con effetti diversi a secon- da dell’ambito legislativo. E’ interessante comparare la giurisprudenza sul diritto di difesa ed il diritto ad essere ascoltato in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritto dei consumatori.

Nella Direttiva in materia di immigrazione sui ritorni n. 2008/115 si pre- vede un elenco dettagliato delle garanzie procedurali concesse ai cittadini di paesi terzi nel caso di decisioni relative al rimpatrio. Tuttavia, la direttiva non menziona espressamente il diritto di essere sentiti di tali soggetti prima di adottare una decisione, né precisa le conseguenze di una violazione di questo diritto fondamentale. L’art. 12 della direttiva fa espressamente riferi- mento soltanto all’obbligo di motivazione di fatto e di diritto, che in pratica non può essere effettivamente soddisfatto se l’autorità competente non ha prima sentito il soggetto.

28 F. Cafaggi e S. Law (a cura di), Judicial dialogue in European private law, Edward Elgar, 2017

29 Si veda il riferimento alla decisione nelle cause riunite da C-317/08 a C-320/08, Alassini, nelle decisioni relative a migrazione ed asilo nei casi C-249/13, Boudjlida (in particolare par. 43), e C-166/13, Mukarubega (in particolare par. 52-53).

30 In particolare nei casi C-141/12 e C-372/12, YS et al., EU:C:2014:2081, para. 61; C-166/13, Mukarubega, EU:C:2014:2336, para. 44; C-249/13, Khaled Boudjlida c. Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 11 Dicembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2431, para. 32-33.

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In alcune recenti decisioni, la CGUE ha elaborato il diritto ad essere ascol- tato per i soggetti alla decisione di ritorno e ha stabilito anche le conseguenze legali della sua violazione nell’ambito delle procedure di rimpatrio attraverso la correlazione fra l’art. 47 CDF e i principi generali del diritto europeo i quali si applicano direttamente anche agli Stati Membri.31 Tali aspetti includono sia

le forme che le garanzie che devono essere offerte al richiedente asilo, fra cui per esempio il diritto ad essere ascoltato in relazione alle forme di rimpatrio, così come agli obblighi di motivazione della decisione di rimpatrio.

Nell’ambito del diritto dei consumatori il diritto ad essere ascoltato ha avuto più recente applicazione in casi relativi a clausole vessatorie, interve- nendo sia a favore del consumatore sia a favore del professionista, incidendo sensibilmente sull’ambito e la funzione dei poteri officiosi attribuiti al giudi- ce al fine di garantire l’effettività dei diritti32.

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