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Il DCFR come “scatola per gli attrezzi” per il giudice italiano

4. Il DCFR come toolbox per le corti nazional

Il Draft Common Frame of Reference (DCFR) abbraccia, come si è detto, vari settori del diritto delle obbligazioni e alcuni aspetti dei diritti reali che hanno particolare rilevanza per l’armonizzazione del diritto europeo (in par- ticolare acquisto e perdita della proprietà, diritti di garanzia e trusts). Esso appare, tra i vari progetti di diritto comune, quello più completo e sistemati- co, anche perché dotato di una parte generale contenente i principi generali che devono guidare l’interprete nell’applicazione del corpus normativo.

Tramontata l’idea di un codice civile europeo, il DCFR è stato salutato come una toolbox, una scatola degli attrezzi, alla quale il legislatore europeo e quello nazionale avrebbero potuto fare ricorso nel momento in cui si ac- cingevamo a disciplinare o a modificare la disciplina degli istituti del diritto privato. Il quadro comune di riferimento, infatti, non solo conteneva le regole risultanti dall’acquis comunitario, ma le rielaborava in modo sistematico, in- dividuando soluzioni innovative che consentono di superare alcune criticità del diritto vigente. Nel corso degli anni la validità del DCFR come modello per il legislatore è apparsa consolidarsi; non solo il DCFR è stato utilizzato nei lavori di ricodificazione in alcuni ordinamenti europei, ma dal testo del DCFR è stato estrapolato il feasibility text, dal quale è stato tratto il testo del progetto per un diritto comune europeo della vendita (Common European Sales Law o CESL57), poi abbandonato e sostituito da una serie di progetti di direttive

ad armonizzazione massima, riguardanti alcuni peculiari settori del diritto dei contratti, in particolare quelli connessi al mercato digitale.

Il testo del DCFR è stato poi preso in considerazione in maniera siste- matica anche dalla giurisprudenza di alcuni Stati membri dell’UE come

56 In questo senso si vedano P.G. MonAteri, A. SoMMA, op. cit., c. 52 e 53.

57 Cfr. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law COM(2011) 635 final 2011/0284 (COD)

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il dcfrcome “scatolapergliattrezzi” perilgiudiceitaliano

Svezia58, Spagna, Olanda59 e dalla stessa Corte di Giustizia. Appare in pro-

posito di notevole interesse riportare la traduzione in inglese di un passo di una decisione svedese del 2014, nella quale si afferma espressamente che «it is not naive to argue that the DCFR should rank if not on the same level, then at least just below the level of accepted sources. The Supreme Court rulings of the past five years indicate that law practitioners should familia- rise themselves with the DCFR and a comprehensive knowledge of it might prove valuable in any commercial litigation or arbitration under Swedish law»60. I giudici svedesi, del resto, godendo di un margine di discrezionalità

maggiore rispetto a quello dei loro colleghi continentali, sono più inclini a ricercare nel diritto comparato le soluzioni più confacenti alla soluzione del caso concreto61; tuttavia, il fatto che si rivolgano a un testo di soft law, rico-

noscendo in esso una fonte quasi equiparabile a quella della legge, dimostra in modo significativo come i principi contenuti nel DCFR abbiano assunto un’estrema autorevolezza e una notevole rilevanza pratica.

Diversamente sono andate le cose in Spagna62; in un primo momento le

sentenze del Tribunal Supremo che utilizzavano il DCFR lo facevano perché influenzate dall’autorità della prof.ssa Roca Trías, che era divenuta giudice della Corte Suprema. Ritiratasi la professoressa Roca Trías, però, il DCFR ha continuato a essere utilizzato non soltanto dalla Corte Suprema, ma an- che dalle Corti di merito, dimostrando in questo modo di essere divenuto una delle fonti attraverso le quali il formante giurisprudenziale interpreta e innova il diritto nazionale63.

58 Sull’esperienza svedese si veda A. de MArco, Alcune riflessioni a margine della sen-

tenza 3 novembre 2009 della Corte Suprema di Svezia: un primo esempio applicativo del Draft Common Frame of Reference on European Contract Law, in Diritto del commercio internazionale, 2012, p. 236 ss.

59 Si veda per maggiori informazioni il capitolo curato da Tina Kalouta e tradotto da Giovanna Debernardi.

60 Il passaggio è riportato da E. clive, The Draft Common Frame of Reference in the Swedish

Supreme Court, in European Private Law News, 14 ottobre 2014 (http://www.epln.law.ed.ac. uk/2014/10/14/the-draft-common-frame-of-reference-in-the-swedish-supreme-court/). 61 B. thoMAeuS, Draft Common Frame of Reference and the Supreme Court, in internatio-

nal law office, http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Company-Commercial/ Sweden/Grde-Wesslau-Advokatbyr/Draft-Common-Frame-of-Reference-and-the- Supreme-Court?l=7M69R9A , 13 ottobre 2014

62 Sulla peculiarità dell’esperienza spagnola si veda infra il contributo di Celia Martínez Escribano, tradotto da Ennio Piovesani.

63 Cfr. H. W. MicKlitz, F. cAFAGGi (a cura di) European Private Law After the Common

Frame of Reference, Celtenham – Northampton, 2010, p. 150 e. A. vAquer Aloy, El Soft

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geomagri

L’esperienza spagnola evidenzia come il DCFR sia stato utilizzato dal formante giurisprudenziale per tre diverse finalità. La prima per rafforzare e legittimare una decisione che la corte avrebbe comunque preso, la seconda per giustificare un’interpretazione che si emancipa da quella codicistica e la terza per superare il diritto vigente attraverso un’interpretazione evolutiva dell’ordinamento che si legittima attraverso l’autorevolezza del Draft com-

mon frame of reference.

Dalla lettura della giurisprudenza nazionale che fa ricorso al DCFR emer- ge come l’utilizzo del quadro comune sia ristretta in particolar modo ai prin- cipi generali e alla materia contrattuale64. Il motivo alla base di una tale

tendenza è probabilmente individuabile nel fatto che, in queste materie, i giuristi e i giudici nazionali sono maggiormente abituati a lavorare con il diritto sovranazionale di derivazione eurounitaria65. Negli altri settori di-

sciplinati dal DCFR, invece, manca quest’attitudine mentale. Sembra quin- di plausibile che il giudice nazionale, di fronte a un caso nuovo o dubbio che riguarda il diritto dei contratti e magari alcuni aspetti del contratto già disciplinati dal diritto europeo, percepisca il DCFR come una fonte di rife- rimento; mentre di fronte ad altre fattispecie, ad esempio la responsabilità civile, sia meno orientato a ricercare un ausilio nel quadro comune europeo, ma preferisca rivolgersi al formante dottrinale piuttosto che all’ausilio della comparazione con il diritto di ordinamenti nazionali affini.

5. Le finalità per le quali il diritto comune può essere utilizzato dal giu-

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