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Il Feasibility Text e il Common European Sales Law

L’armonizzazione del diritto europeo attraverso il DCFR

6. Il Feasibility Text e il Common European Sales Law

La vitalità del DCFR e la centralità della disciplina del contratto sono con- fermate anche da successivi interventi che hanno la loro origine nel quadro comune di riferimento e che quindi meritano di essere esaminati in questa sede: il feasibility text e il testo della proposta di regolamento per un diritto comune europeo della vendita (cd. Common European Sales Law o CESL).

Il feasibility text54 nasce dalla necessità di creare un insieme di regole in

materia di diritto dei contratti volte ad agevolare la formazione del mercato unico europeo, eliminando gli ostacoli rappresentati dalle diverse discipli- ne nazionali. Nell’aprile 2010 la Commissione ha nominato un gruppo di esperti al fine di coadiuvarla nella predisposizione di un Common Frame of

Reference in the area of European contract law, ossia di un quadro comune

di riferimento che fosse limitato alla sola materia contrattuale e che fosse destinato a divenire un testo dal quale poter ricavare un possibile futuro diritto comune europeo in materia contrattuale. Il gruppo era composto da magistrati, avvocati e professori proveninenti da diversi paesi membri, in modo che fossero rappresentate le differenti esperienze giuridiche. I lavori del gruppo risultavano del resto facilitati non solo dall’esistenza del DCFR, che già conteneva una dettagliata disciplina del contratto, ma anche dai la- vori portati avanti dall’Association Henri Capitant des Amis de la Culture sabilità extracontrattuale della Comunità e di rimborso delle spese di garanzia bancaria. 53 Per un’analisi dettagliata delle occasioni più rilevanti in cui le Corti hanno applicato il DCFR si veda G. KAloutA, infra. Per un commento della sentenza si veda anche A. de

MArco, Alcune riflessioni a margine della sentenza 3 novembre 2009 della Corte Suprema

di Svezia: un primo esempio applicativo del Draft Common Frame of Reference, in Dir. Comm. Int., 2012, p. 236 ss.

54 Il testo del feasibility study è contenuto nella relazione A European contract law for consumers and businesses: Publication of the results of the feasibility study carried out by the Expert Group on European contract law for stakeholders’ and legal practitioners’ feedback è pubblicato sul sito della Commissione all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/ contract/files/feasibility_study_final.pdf.

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Juridique Française e dalla Société de Legislation Comparée, che avevano

predisposto dei Principes Contractuels Communs55.

Nel luglio 2010 la Commissione pubblicò il Green Paper on policy op-

tions for progress towards a European contract law for consumers and businesses (COM (2010) 348) con la finalità di avviare una consultazione

pubblica volta a determinare quali fossero le migliori opzioni per la forma- zione di un diritto contrattuale europeo. La consultazione suscitò un intenso dibattito sulle modalità con le quali procedere al fine di ottenere una mi- gliore uniformazione/armonizzazione del diritto europeo dei contratti. La Commissione, al fine di ottenere un testo che fosse il più corrispondente possibile alle esigenze pratiche, istituì un Group of Key Stakeholder Experts (c.d. Sounding Board) che doveva rappresentare le esigenze delle differenti categorie destinatarie di uno strumento in materia contrattuale56. Il gruppo

rielaborò il draft predisposto dal gruppo di esperti al fine di renderlo più funzionale alle esigenze del mercato.

Con il feasibility Text la Commissione si proponeva di ottenere un testo autonomo e autosufficiente, che coprisse gli aspetti più rilevanti del diritto dei contratti e che avrebbe potuto eliminare i problemi rappresentati dalle differenti discipline nazionali, agevolando le transazioni tra Stati membri e aumentando la propensione dei consumatori ad acquistare beni o servizi anche in Stati diversi da quello di residenza.

La proposta di un diritto comune della vendita (CESL o Common

European Sales Law) è la proposta di un Regolamento relativo a un diritto

comune europeo della vendita presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio nell’ottobre 2011 e rappresenta un tentativo di uti- lizzare i risultati raggiunti attraverso il feasibility Text. Scopo del regolamen- to era la produzione di un corpus di regole uniformi nel campo del diritto contrattuale europeo della vendita, attraverso un regolamento direttamente efficace negli Stati membri.

La proposta constava di tre parti: una parte normativa e due allegati. L’Allegato I, contenente 186 articoli, rispecchia sostanzialmente lo Studio di Fattibilità e le regole contenute nel DCFR e nel PECL57. La Proposta si pro-

55 Si veda in particolare B. FAuvArque-coSSon, D. MAzeAud (a cura di), European Contract

Law, Materials for a Common Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model Rules, Monaco, 2008. Al gruppo di esperti fu chiesto anche di tenere debito conto della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale (CISG), degli Unidroit Principles of International Commercial Contracts, dei Principles of European Contract Law e più in generale di ogni testo che si proponesse l’armonizzazione del diritto dei contratti. 56 Si trattava di rappresentanti dei consumatori, dei professionisti del diritto e degli imprenditori.

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geomagri

pone di regolare la vendita transnazionale58 di merci e la fornitura di contenuti

digitali e servizi collaterali (artt. 1 e 5). Essa adotta la tecnica dello strumento opzionale, ossia di una normativa di diritto nazionale di secondo livello59, ap-

plicabile solo in base all’accordo delle parti (c.d. opt-in). L’accordo delle parti è valido, nei contratti B to C «solo se il consenso del consumatore è prestato con una dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che esprime l’ac- cordo a concludere il contratto». Il professionista, inoltre, avrebbe dovuto dare conferma dell’accordo al consumatore su un mezzo durevole (art. 8 e 9) e il CESL avrebbe potuto essere adottato solo in maniera integrale.

L’idea alla base del CESL era quella di creare un diritto comune europeo che agevolasse la creazione del mercato unico, rimuovendo i problemi rap- presentati dal diritto internazionale privato e dalla conseguente frammenta- zione delle leggi applicabili, viste come un ostacolo alla creazione del mer- cato unico, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Nonostante la proposta sia stata approvata il 26 febbraio 2014 dal Parlamento Europeo, essa non ha avuto seguito per la ferma opposizione degli Stati membri. La Commissione Juncker ha infatti abbandonato la pro- posta di regolamento, sostituendola con due proposte di direttiva tese alla creazione di un mercato unico digitale europeo60: la prima riguardante i

contratti per la fornitura di contenuto digitale; la seconda, invece, i contratti di vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni.

Le due proposte di direttiva si prefiggono l’obiettivo di creare una mag-

heSSelinK, How to Opt into the Common European Sales Law? Brief Comments on the

Commissions Proposal for a Regulation, in Eur. Dir. Priv., 2012, p. 198 ss.; G. AlPA,

Towards a European Contract Law, in Contratto e impresa. Europa, 2012, p. 123 ss.; N.

zorzi GAlGAno, Dal codice europeo dei contratti al Regolamento sulla vendita: la logica

del sistema, anche con riferimento alla protezione del consumatore, ivi, 2012, p. 307 ss.; R. rolli, La proposta di regolamento europeo sulla vendita nel processo di codificazione

europea, ivi, 2012, p. 380 ss. e H. BeAle e W. G. rinGe, Transfer of Rights and Obligations,

in G. Dannemann e S. Vogenauer (a cura di), The Common European Sales Law in Context – Interactions with English and German Law, Oxford, 2013.

58 Gli Stati membri possono però estendere l’applicazione del Cesl anche ai contratti interni. 59 In altre parole il CESL si affiancherebbe, come un secondo regime, al già esisten- te diritto interno che resterebbe invariato. Maggiori chiarimenti su questo aspetto in S.

zorzetto, The Common European Sales Law: A Case study on Uniformity and Feasibility

in European Legal System, in Dir. Comm. Int., 2012, p. 745 ss.

60 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, Bruxelles, 9.12.2015 COM(2015) 634 final e Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni COM(2015) 635 final e Bruxelles, 9.12.2015.

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giore fiducia nei consumatori con riguardo agli acquisti transfrontalieri on line e di garantire contestualmente alle imprese una riduzione dei costi de- rivanti dalle differenze giuridiche tra le discipline dei singoli Stati membri. L’uniformazione delle regole in materia di vendita dovrebbe inoltre age- volare la realizzazione del mercato unico digitale consentendo il completo sfruttamento del potenziale di crescita economica che esso rappresenta e i contestuali effetti positivi sulla concorrenza.

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