Il DCFR, il Manifesto sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti e la proposta di regolamento per un
3. Il rilievo da attribuirsi ai principi ed alla giurisprudenza comunitaria
Gli autori del Draft dichiarano di avere considerato i citati valori del- la giustizia, della solidarietà e della responsabilità sociale assieme ad altri valori, includenti il principio della certezza giuridica, con i quali i primi possono anche entrare in conflitto; precisano che le regole modello (Model
Rules) contenute nel Draft sono state redatte procedendo ad un bilanciamen-
to dell’insieme di detti valori e che di tale insieme deve essere tenuto conto nella interpretazione di quelle regole. Il legislatore comunitario, nella misura in cui vorrà ispirarsi al Draft, nell’adottare un proprio Quadro Comune di Riferimento e nella realizzazione di un adeguato diritto europeo dei contrat- ti, dovrà, però, tener conto non solo dei valori e dei principi fondamentali in esso indicati, ma anche degli ulteriori valori tutelati negli ordinamenti degli 6 Vedi punto 24 p. 14.
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Stati membri e di quelli propri dell’ordinamento comunitario.
L’atteggiamento che a questo riguardo il Draft assume rispetto al diritto comunitario si differenzia marcatamente da quello che rispetto a tale diritto ha assunto il Manifesto.
Quest’ultimo documento, infatti, è dominato da un’idea secondo cui il diritto contrattuale CE esistente, ed in particolare quello a tutela dei consu- matori, sarebbe improntato ad una concezione puramente economicistica di tutela della correttezza del mercato, e non sarebbe in alcun modo stato corretto dall’operato degli organi di giustizia comunitari: esso li considera “nettamente insufficienti ai bisogni di un’interpretazione integrativa di quel mosaico di di- sposizioni di cui attualmente si compone tale diritto”. In linea con tale giudizio gli autori del Manifesto precisano che l’adeguamento della disciplina europea dei contratti dovrebbe avvenire prestando un rilievo assolutamente preminente a studi comparatistici sui principi degli ordinamenti giuridici e sulla giuri- sprudenza dei Paesi membri; a loro avviso è necessario “non affidarsi” alla giurisprudenza comunitaria in quanto in gran parte determinata da richieste di pronunce pregiudiziali costituenti dei “riferimenti a casaccio fatti dai giudici nazionali alla Corte di giustizia delle CE”7 e perché la giurisprudenza che sin
qui è stata posta in essere esprime “conclusioni parziali ed incomplete sul modo in cui il bilanciamento tra valori e interessi deve essere operato”8.
Gli autori del Draft, invece, indicano di avere fatto riferimento, nella redazio- ne di questo, ai principi fondamentali e ai valori dell’ordinamento comunitario accanto ad un riferimento ai valori degli ordinamenti degli Stati membri: preci- sano di non avere attribuito a questi ultimi un valore assolutamente preminente ma, anzi, di avere mediato tra gli uni e gli altri e suggeriscono che una tale mediazione debba essere compiuta dagli organi politici comunitari nella reda- zione del Quadro Comune di Riferimento e nell’adozione della legislazione di adeguamento e di integrazione dell’attuale disciplina9; e, peraltro, non esitano
a indicare esplicitamente la giurisprudenza comunitaria quale fonte dell’evo- luzione realizzatasi nella disciplina di determinati contratti dei consumatori e quale fattore tenuto presente nell’adozione delle definizioni che hanno allegato al Draft (come hanno fatto, innanzitutto, riferendosi con apprezzamento posi- tivo, all’estensione a danni di tipo non economico al cui risarcimento un con- sumatore ha diritto in relazione all’applicazione della direttiva sui viaggi tutto compreso compiuta dalla Corte di giustizia nella sentenza Simone Leitner c. TUI
7 Cfr. Giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo: un manifesto, cit., pp. 128 e 129. 8 Cfr. Giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo: un manifesto, cit., p. 119.
9 Cfr. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), cit., punto 21, p. 12.
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Deutschland10; e, poi, dando segno di adeguarsi a tale giurisprudenza includendo
nelle disposizioni contenute nell’Allegato al Draft una larga definizione di danni comprendendo in essi “a sum of money … which a person may be awarded by a
court, as compensation for some specified type of damage”11).
La differente attenzione che i due documenti, nel modo indicato, presta- no alla giurisprudenza comunitaria trova un rilevante riscontro nell’atteg- giamento che l’uno e l’altro hanno assunto con riferimento ad un principio generale che si è affermato nell’ordinamento comunitario con l’importante sentenza resa dalla Corte di giustizia il 20 settembre 2001 nel caso Courage12.
Con tale sentenza, come nella dottrina civilistica italiana è stato auto- revolmente rilevato13, la Corte di giustizia ha affermato che quando ad un
contratto suscettibile di realizzare una violazione del diritto comunitario si profilino come parti due soggetti di forza contrattuale molto diversa, la parte economicamente più forte deve avere la cura di non concludere il contratto approfittando della debolezza negoziale dell’altra; e, se tale cura non ha, è, per questo suo comportamento, soggetta ad un obbligo di risarcimento del danno alla controparte. Tale statuizione, nonostante sia stata compiuta con riferimento ad un accordo ritenuto illecito per contrasto con il diritto della concorrenza, stante l’intonazione generale con cui è stata espressa ed il ca- rattere decisivo (non di obiter dictum) che ha avuto per la soluzione del caso di specie, ha dato luogo ad un principio generale del diritto comunitario. Ciò in ragione del fatto che statuizioni del genere sono riconosciute come dotate di efficacia erga omnes e come idonee a precisare ed integrare non solo la disciplina della materia con riferimento alla quale sono poste in essere, ma anche l’ordinamento comunitario considerato nel suo insieme.
Il Manifesto non ne tiene assolutamente conto: nel sostenere che i lavori volgenti a realizzare una più adeguata armonizzazione su scala europea del diritto dei contratti devono superare i limiti, in termini di giustizia sociale, che esso attualmente presenta, si limita ad auspicare che quei lavori si av- valgano di studi comparatistici sui principi e sulla giurisprudenza degli ordi- namenti privatistici nazionali per desumere meri suggerimenti dall’accogli- 10 Corte CE, 12 marzo 2002, causa C-168/00, in Racc., 2002, I, p. 2631. Cfr. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), cit., pp. 31-32.
11 Ibidem, p. 331.
12 Corte CE, 12 settembre 2001, causa C-453/99, in Racc., 2001, p. I-6297.
13 Cfr. di MAjo, Il risarcimento da adempimento del contratto, in Europa e dir. priv.,
2002, pp. 795-796; PAlMieri e PArdoleSi, Intese illecite e risarcimento a favore di una
parte: “chi è causa del suo mal … si lagni e chieda i danni”, in Foro it., 2002, IV, c. 84;
Scoditti, Danni da intesa anticoncorrenziale per una delle parti dell’accordo: il punto di
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mento che in essi è intervenuto di un obbligo di ciascuna parte contrattuale di avere cura degli interessi della controparte14.
Ben diverso è, invece, l’atteggiamento degli autori del Draft. Questi riprendono puntualmente, nelle Model Rules 7:207 Unfair Exploitation e 7:214 Damages for loss, quanto affermato dalla Corte di giustizia nel caso
Courage. La regola 7:207 drasticamente prevede:
(1) Una parte può invocare l’inefficacia di un contratto se al momento della conclusione di questo:
(a) quella parte si trovava in una situazione di subordinazione o si trovava in una situazione che la induceva a prestare fiducia nei confronti dell’altra parte, era in una situazione di difficoltà economica o doveva far fronte a bisogni urgenti, era scarsamente accorta, non sufficientemente informata, priva di esperienza o mancante di capacità negoziale e
(b) l’altra parte era a conoscenza o ci si poteva ragionevolmente aspettare che avesse acquisito conoscenza di questo e, date le circostanze e l’obiettivo del contratto, aveva sfruttato la situazione dell’altra parte traendone un ec- cessivo beneficio o un vantaggio grandemente ingiusto
La regola 7:214, dal canto suo, altrettanto drasticamente prevede:
Una parte che ha il diritto di invocare l’inefficacia di un contratto a ter- mini di questa sezione (o che avesse tale diritto prima della sua estinzione in ragione della scadenza dei termini per farlo valere o della conferma dello stesso) ha il diritto, sia stata o meno invocata l’inefficacia del contratto, al ri- sarcimento dei danni dall’altra parte per ogni perdita sofferta come risultato di errore, frode, coercizione, minacce o sfruttamento abusivo, a condizione che l’altra parte conoscesse o ci si potesse ragionevolmente aspettare che avesse acquisito conoscenza della ragione dell’inefficacia dell’accordo15.16
14 Cfr. Giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo: un manifesto, p. 120.
15 Nella sentenza Courage la Corte di giustizia, per sostenere il diritto di una parte debole ad un contratto incompatibile con il diritto della concorrenza a pretendere dalla controparte il risar- cimento del danno subito per effetto del detto contratto, aveva precisato che: 1) “tra gli elementi di valutazione che possono essere presi in considerazione dal giudice nazionale competente è necessario menzionare il contesto economico e giuridico nel quale le parti si trovano nonché, … , il potere di negoziazione e il rispettivo comportamento delle due parti contrattuali” e 2) in particolare, è compito di detto giudice verificare se la parte che sostiene di avere subito un danno in seguito alla conclusione di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorren- za si trovasse in una posizione d’inferiorità grave nei confronti della controparte tale, da com- promettere seriamente, e persino da annullare, la sua libertà di negoziare le clausole del detto contratto nonché la sua capacità di evitare il danno o limitarne l’entità, in particolare esperendo tempestivamente tutti i rimedi giuridici a sua disposizione” (punti 32 e 33).
16 L’atteggiamento del Draft sul contributo che alla realizzazione di un più adeguato diritto eu- ropeo dei contratti può venire da un’attenzione alla giurisprudenza comunitaria risulta così “molto
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4. Il metodo da seguirsi per l’elaborazione di un diritto comune europeo dei