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Libro III – Obbligazioni e diritti delle parti 3 a Rimedi in caso di inadempimento

Sezione I. L’applicazione del DCFR nelle Corti nazional

3. Libro III – Obbligazioni e diritti delle parti 3 a Rimedi in caso di inadempimento

Con una decisione emessa in data 11 ottobre 2012, la Suprema Corte svedese è stata chiamata a pronunciarsi sul tema della liquidazione dei dan- ni derivanti da un’ipotesi di responsabilità contrattuale. Nella specie, il ri- corrente aveva concluso, unitamente ad una serie di altri sub-fornitori, un contratto avente ad oggetto la cessione di un terreno ai fini della successiva costruzione di una centrale elettrica. Il successivo negozio di esecuzione38

elencava i doveri spettanti a ciascun sub-fornitore39, nonché le norme in

35 La disposizione in esame, relativa alle clausola non negoziate dalle parti, così enuncia: (1) Le clausole previste da una sola parte e non oggetto di negoziazione possono essere produrre effetti nei confronti dell’altra soltanto se questa ne era a conoscenza, ovvero se la stessa sia stata resa adeguatamente edotta del loro inserimento, prima o dopo la conclusione del contratto....(3) Ai fini del presente articolo (a) “non negoziate” deve intendersi secondo la definizione datane all’articolo II – 1 : 110 (Clausole non negoziate dalle parti); (b) non si considerano note alla controparte quelle clausole meramente richiamate nel contratto, anche se questa lo abbia sottoscritto.

36 HR verdict, 11 maggio 2012, LJN : BW0730, NJ 2012, n. 318.

37 Una regola analoga è altresì dettata all’articolo 2 : 104, Principi europei in materia di contratti, così come all’articolo 70 CESL.

38 AB 92 – Condizioni generali in materia di contratti di costruzione ed installazione di impianti.

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tema di responsabilità del contraente principale nell’esecuzione del contrat- to. Senonché, il termine per la conclusione dei lavori non venne rispettato, con la conseguente impossibilità per la centrale elettrica di entrare in funzio- ne alla data prestabilita. Tale ritardo, tuttavia, si sarebbe comunque prodotto anche se il contraente principale avesse adempiuto in termini, considerato che alcuni dei sub-fornitori non avevano provveduto ad eseguire la relativa prestazione nei termini prestabiliti40.

Sul punto quindi, poiché la Corte non poteva basare la propria decisio- ne sulla sola clausola penale, la quale avrebbe potuto formare l’oggetto di un’interpretazione non univoca, ha ritenuto necessario richiamate la dottrina avente ad oggetto i rimedi previsti in ipotesi di inadempimento contrattuale, riferendosi in particolar modo all’articolo III – 3 : 101 DCFR41. Pertanto,

sebbene il ritardo nel completamento dei lavori non fosse interamente impu- tabile al solo convenuto, quest’ultimo è stato comunque ritenuto responsabi- le per i danni cagionati. In simili ipotesi infatti, come osservato dai supremi giudici, quando un medesimo danno sia dovuto a due eventi dannosi veri- ficatesi nel medesimo momento, entrambi gli autori ne sono responsabili42.

Sicché, riconoscendo la sussistenza di un concorso di responsabilità per i danni causati dal ritardo nell’esecuzione dei lavori43, la Corte ha condannato

al pagamento del risarcimento non solo il contraente principale, ma anche gli altri sub-contraenti inadempienti44.

3 b. Cessazione degli effetti del contratto

In un caso sottoposto alla Suprema Corte spagnola45 ed inerente ad un

contratto di telefonia, la questione controversa era la seguente: ad avviso dell’attore la controparte avrebbe commesso una violazione del contratto, mentre per quest’ultima non vi sarebbe stato alcun inadempimento poiché generatore della centrale.

40 Di conseguenza anche la consegna e la successiva installazione del generatore sareb- bero avvenute in ritardo rispetto al termine convenuto.

41 Tale disposizione così statuisce: Rimedi possibili. (1) In caso di ingiustificato inadempi- mento all’obbligazione, il creditore può ricorrere ad ogni rimedio previsto nel presente capi- tolo. (2) In ipotesi di inadempimento dovuto a giusta causa, il creditore può invocare ognuno dei rimedi previsti, salvo quello per l’esatto adempimento. (3) Il creditore non può invocare alcuno dei rimedi previsti nell’ipotesi in cui abbia dato causa all’inadempimento del debitore. 42 HR verdict, 11 maggio 2012, LJN : BW0730, NJ 2012, n. 318, p. 9.

43 Ivi, par. 16.

44 Simile approccio richiama il principio in base al quale la parte danneggiata non può beneficiare, mediante il risarcimento, di un miglioramento della propria situazione patrimo- niale rispetto a quella anteriore al verificarsi dell’evento dannoso (v. ivi, par. 15).

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il negozio aveva cessato di produrre i suoi effetti ex tunc e ne era dunque derivato un ingiustificato arricchimento per il ricorrente.

Al riguardo il Supremo Tribunale, dopo aver osservato che l’attore aveva usufruito del codice di accesso in modo irregolare beneficiando così di un ingiusto arricchimento, e che il convenuto, in base al contratto, era titolare della facoltà di risolvere il negozio in ipotesi di inadempimento da parte del cliente, ha concluso per il rigetto della domanda. Ad avviso dei giudici infatti, poiché il ricorrente aveva utilizzato il codice di accesso per una serie di servizi diversi da quelli pattuiti nel contratto, egli aveva quindi commesso una violazione dell’accordo, con la conseguente risoluzione dello stesso.

A tal fine vengono richiamati gli articoli III – 3 : 509 e 3 : 510 DCFR, ai sensi dei quali vi sono due tipologie di effetti derivanti dalla cessazione del contratto: l’estinzione dell’obbligazione e la restituzione di quanto ricevuto. Nel caso di specie, considerato che entrambe le parti avevano violato la nor- mativa contrattuale, ne conseguiva che entrambe fossero tenute all’obbligo di restituzione di quanto ricevuto in attuazione del negozio. Con riferimento poi alla determinazione del momento a partire dal quale far produrre gli effetti della cessazione del contratto, tenuto conto che la restituzione delle prestazioni eseguite può ripercuotersi negativamente nella sfera giuridica dei terzi (in primis i consumatori), ne deriva che i suddetti effetti debbano decorrere ex nunc, a partire dal momento in cui interviene la causa estintiva del negozio. Di conseguenza, la Corte conclude che entrambe le parti han- no commesso un inadempimento contrattuale, che dunque entrambe sono tenute alla restituzione di quanto ricevuto e che gli effetti derivanti dalla cessazione del contratto operano ex nunc.

In altri due casi sempre posti all’attenzione della Suprema Corte spagno- la46, la questione ha riguardato l’acquisto, direttamente dal costruttore, di una

serie di immobili ad uso vacanza nell’ambito di una struttura adibita a resort turistico. Nella specie, la controversia ha tratto origine da un provvedimento della pubblica amministrazione locale che, successivamente alla stipula del contratto, revocava il provvedimento autorizzatorio in precedenza concesso per l’apertura del resort, il quale diveniva così inutilizzabile per i suoi utenti. Entrambi i precedenti ricorsi si erano conclusi con il riconoscimento dell’i- nadempimento contrattuale ad opera del costruttore. Nondimento la Suprema Corte, ribaltando le decisioni di grado inferiore, ha ritenuto che la questione centrale riguardasse non già la responsabilità del costruttore, quanto piuttosto l’avvenuta cessazione del rapporto contrattuale. Di conseguenza, ad avviso dei supremi giudici, le norme invocate nei precedenti giudizi non sarebbero

46 TS 99/2012, Sala 1 de lo civil, 29 febbraio 2012 e TS 103/2012, Sala 1 de lo civil, 1° marzo 2012.

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state correttamente applicate47; sul punto, infatti, vengono richiamati sia i pre-

cedenti giurisprudenziali nazionali, sia l’articolo III – 3 : 510 (5) DCFR48, ai

sensi del quale la restituzione delle prestazioni ricevute, in ipotesi di inadem- pimento del contratto, si estendono anche ai frutti naturali e civili nel mentre maturati. Pertanto, la Corte conclude che gli effetti derivanti dalla cessazione del contratto non opererebbero ex nunc, bensì retroattivamente, onde consen- tire così il ripristino della situazione anteriore alla sua stipulazione. Ne deriva che ciascuna parte sia tenuta a restituire tutti quei benefici ricevuti in esecu- zione del contratto poi risolto49, garantendo in tal modo che in simili ipotesi le

relative conseguenze siano ripartite tra le parti.

3 c. Danni ed interessi

Esemplare in materia è il caso n. T 5926 : 11 deciso dalla Suprema Corte svedese50, ove in seguito ad un incidente ferroviario il ricorrente ha richiesto

un risarcimento per le spese sostenute ai fini del soccorso. Nella specie, questi aveva concluso un contratto di trasporto con il convenuto, avente lo scopo di trasportare del gas clorino. A tal fine le parti avevano dato applicazione alle norme comuni dettate in materia di trasporto ferroviario di passeggeri (anche note con l’acronimo di “CIM”51) ed entrambe invocavano, in sede processua-

le, il risarcimento per le spese sostenute a causa delle operazioni di soccorso. Giova premettere che sulla questione non vi era mai stata alcuna pronuncia da parte delle giurisdizioni svedese e che, più in generale, la stessa non era mai stata affrontata in alcuno dei sistemi giuridici facenti parte della convenzione.

Chiamata a decidere se i costi sostenuti dal ricorrente per limitare gli ef- fetti dell’inadempimento contrattuale siano rimborsabili o meno, la Suprema Corte ha primariamente osservato che sia il CIM, sia le altre convenzioni in 47 TS 99/2012, Sala 1 de lo civil, 29 febbraio 2012, par. 5-6.

48 Tale norma così enuncia: restituzione dei benefici derivanti dalle prestazioni ricevute. (5) L’obbligo di restituire un beneficio si estende ad ogni frutto civile o naturale da esso maturato.

49 TS 99/2012, Sala 1 de lo civil, 29 febbraio 2012, par. 6.

50 HD, 4 febbraio 2013, caso n. T 5926 – 11, Anne hAnSen, nota a T 5926 – 11, Info Torg

Juridik, pubblicato in data 6 febbraio 2013.

51 Trattato sul trasporto internazionale ferroviario (COTIF), firmato del 1980. Esso con- tiene in primo luogo la regolamentazione del trasporto internazionale di beni e persone e vi comprende norme sia di diritto privato che di diritto pubblico. Si compone di un atto costitutivo, seguito da due appendici: il CIV, ossia le norme uniformi in tema di contratti aventi ad oggetto il trasporto ferroviario internazionale di passeggeri; il CIM, ossia le nor- me uniformi in tema di contratti aventi ad oggetto il trasporto ferroviario internazionale di beni. Il trattato di revisione della versione originaria, intervenuto nel 1999, non è ancora stata ratificato dalla Svezia.

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tema di trasposto internazionale, non contengono disposizioni che regola- no espressamente il risarcimento dei danni in ipotesi simili (ossia quando il beneficiario del trasporto abbia adottato una serie di misure per limitare determinati effetti dannosi). In sostanza non è dunque applicabile il citato CIM, prevedendo quest’ultimo il solo caso di rimborso per aver ricevuto beni danneggiati ovvero in ipotesi di ritardo della consegna.

Pertanto, in assenza di una regolamentazione apposita, e non potendo richiamare alcun precedente giurisprudenziale, la Suprema Corte svedese ha ritenuto opportuno riferirsi ai principi generali in materia di contratti e, più precisamente, all’articolo III – 3 : 705 DCFR. Il diritto al risarcimento è stato dunque ricollegato alla più generale obbligazione, spettante alla parte lesa, di adoperarsi, nel limite del ragionevole sacrificio, al fine di ridurre i dan- ni cagionati dall’inadempimento dell’altro contraente52. In tale prospettiva

inoltre si ritiene che, indipendentemente dall’esito favorevole o meno delle azioni condotte, la parte danneggiata ha comunque diritto al risarcimento per le lesioni subite, anche quando il rimedio adottato abbia determinato un peggioramento delle conseguenze dannose. L’obiettivo così perseguito mira non solo ad incoraggiare la parte lesa, tenuto conto della sua posizione generalmente più favorevole53, a non rimanere inerte a fronte dell’inadempi-

mento altrui, ma tutela altresì l’interesse della controparte inadempiente ad evitare un peggioramento dei danni causati.

In definitiva, nel caso in esame si è posto il problema di stabilire se le parti di un contratto di trasporto siano tenute ad adottare le misure necessa- rie per ridurre i danni cagionati dalla violazione del negozio ovvero se una tale pattuizione costituisca un’eccezione ai principi generali del contratto54.

Ebbene, posto che in materia non è applicabile il CIM e che manca una giu- risprudenza consolidata sul tema, la Suprema Corte ha concluso per l’appli- cazione dei principi generali del contratto, così come richiamati nel DCFR55.

A sostegno della propria decisione, i giudici svedesi hanno particolar- mente insistito sull’esigenza di applicare la regola descritta, rischiando altri- menti di riconoscere al beneficiario del trasporto, parte lesa, l’ingiustificato vantaggio di non rispondere per gli ulteriori danni cagionati ai beni quando essi potevano essere evitati mediante l’adozione di tempestivi rimedi56. Un

52 HD, 4 febbraio 2013, caso n. T 5926 – 11, sopra citata, par. 3.3 – 3.5. Si v. altresì Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), op. cit., vol. I, p. 939 f.

53 HD, 4 febbraio 2013, caso n. T 5926 – 11, par. 3.6. 54 Ivi, par. 3. 12.

55 Ivi, par. 3. 13. 56 Ivi, par. 3. 11.

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tale risultato, infatti, finirebbe col condurre ad esiti del tutto irragionevoli non solo da un punto vista generale, ma anche in una prospettiva di buon funzionamento degli scambi commerciali.

3 d. Clausole risarcitorie per inadempimento del contratto

Con riferimento al primo caso (caso T 4728 : 0857), la Suprema Corte sve-

dese, chiamata ad affrontare una questione inerente allo smarrimento di una chiave passepartout, ha dovuto stabilire se la clausola penale inserita nell’al- legato del contratto debba essere considerata come uno strumento limitativo della responsabilità contrattuale e se il medesimo possa essere fatto valere contro la compagnia assicurativa.

Sul punto i giudicanti hanno primariamente osservato che nei modelli contrattuali standardizzati, così come nei contratti per la costruzione di im- pianti, la clausola penale viene generalmente considerata come parte inte- grante dell’obbligazione di pagare il risarcimento del danno in caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione richiesta, salva la risoluzione del contratto. Al riguardo, nondimeno, la dottrina scandinava rimane divisa, perma- nendo controverso se la parte danneggiata possa scegliere il risarcimento in luogo dell’azione per far valere la clausola penale, ovvero se, nell’ipotesi in cui l’interpretazione del contratto sia oscura, l’unico rimedio possibile sia costituito dalla predetta azione. Dubbi simili sono stati ugualmente prospet- tati dalla dottrina in alti paesi europei, in particolare è controverso se il risar- cimento del danno debba essere liquidato in aggiunta alla penale ovvero se questa rappresenti il solo strumento possibile nel caso di mantenimento del contratto. Sul tema, l’articolo III – 3 : 71258 DCFR ha optato per quest’ulti-

ma soluzione, condivisa dalla Suprema Corte svedese che vi ha dunque fatto riferimento per interpretare il contenuto dell’allegato in esame e concludere che la clausola penale costituisca l’unica forma di risarcimento prevista tra le parti. In conclusione, i giudici hanno dunque statuito favorevolmente al convenuto, tenuto a risarcire il danno da perdita del passepartout per un am- montare fisso e predeterminato nell’allegato del contratto59.

57 Caso n. T 4728 – 08 Högsta Domstolens Dom p. 1 – 26 e Richard ByStröM, Vitesavtal

begränsar skadeståndet för borttappad nickel, in InforTorg Juridik, 27 dicembre 2010. 58 Art. III – 3 : 712 : Clausola penale. (1) Se il negozio dispone che in ipotesi di inadempimen- to il debitore è tenuto a risarcire il creditore per un determinato ammontare, questi ha diritto a ricevere la somma data indipendentemente dall’entità del danno. (2) La somma individuata nel contratto o altro atto giudirico può tuttavia, salva previsione contraria, essere proporzionalmente ridotta allorché il suo ammontare sia manifestamente iniquo considerata l’entità dei danni deri- vanti dall’inadempimento e tenuto di tutte le ulteriori circostanze del caso.

59 Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), op. cit., vol. I, p. 964, articolo III – 3 : 712.

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3 e. Pluralità di obbligazioni

Nel 2010, la Suprema Corte spagnola60 è stata investita della questione

inerente alla responsabilità sorta nell’ipotesi di un incidente d’auto verifica- tosi nel corso di un viaggio organizzato. Nella specie, i ricorrenti avevano prenotato un viaggio all’estero per il tramite di un’agenzia di viaggi (riven- ditore) domiciliata nello Stato di residenza delle vittime; il pacchetto turisti- co, tuttavia, era stato interamente organizzato da un ente diverso (fornitore). Senonché, nel corso del viaggio il bus locato dal fornitore era incorso in un grave incidente, cagionando così diversi danni ai ricorrenti. La questione controversa può dunque così riassumersi: se la responsabilità per l’evento descritto debba imputarsi ad uno solo dei due organizzatori, ovvero se en- trambi siano solidalmente responsabili.

Al riguardo, la direttiva comunitaria relativa alla materia in esame61 nulla

dispone in merito all’eventualità che, in un’ipotesi come quella in oggetto, la responsabilità competa sia al fornitore, sia al rivenditore, rimettendo la questione alla discrezionalità di ciascun Stato membro. Ne deriva così che ciascun Stato, nell’attuazione della direttiva predetta all’interno del proprio ordinamento, sia libero di regolamentare la responsabilità in esame secon- do le proprie scelte. Ebbene, poiché tale normativa europea è divenuta par- te integrante del sistema giuridico spagnolo e che la questione non forma l’oggetto di precedenti giurisprudenziali, il Supremo Tribunale ha ritenuto opportuno richiamare le soluzioni adottate nelle altre legislazioni europee62,

nonché, quali principi direttivi, le norme contenute del DCFR.

Così, i giudici hanno dato applicazione all’articolo III – 4 : 103 (2) DCFR, ai sensi del quale se nulla è disposto nel negozio, la responsabilità di due o più debitori per l’inadempimento ad una medesima obbligazione si presume solidale. Precisamente, la responsabilità è solidale allorché due o più debi- tori sono responsabili per la stessa obbligazione. Pertanto, i supremi giudi- ci hanno ritenuto entrambi gli obbligati, ossia il rivenditore ed il fornitore, responsabili per i danni occorsi ai ricorrenti, garantendo in tal modo una maggior tutela dei consumatori.

In un caso non dissimile63, sempre la Suprema Corte spagnola è stata

nuovamente chiamata a pronunciarsi su una questione vertente, questa volta, sul ricorso proposto dall’acquirente di nove impianti di condizionamento nei confronti sia del venditore, sia dell’azienda fornitrice. In particolare, il ricor- 60 TS 870/2009, Sala 1 de lo civil, 2 gennaio 2010.

61 Direttiva 90/314/EEC.

62 Quali ad esempio l’Austria, l’Inghilterra, l’Italia o la Francia. In materia inoltre, il Supremo Tribunal ha ritenuto opportuno esaminare la normativa norvegese.

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rente ha domandato: la risoluzione del contratto di vendita; la cancellazione dell’accordo di conciliazione; il risarcimento del prezzo pagato e dei danni subiti maggiorato degli interessi.

La successiva conciciliazione è stata raggiunta unicamente tra il ricor- rente ed il fornitore, consentendo così al venditore, essendo rimasto estra- neo a tale secondo accordo, di continuare a negare qualsiasi inadempimento contrattuale. Nondimeno, ad avviso della Suprema Corte quest’ultimo sa- rebbe comunque responsabile in virtù del contratto di vendita, considerato che l’accordo di conciliazione riguarda i soli vizi di produzione e non an- che quelli da prodotto difettoso, i quali rientrano nella garanzia fornita dal venditore64.

È certo vero, come osservato dagli stessi giudici, che in tali ipotesi il venditore agisce di regola quale mero intermediario, spettando direttamente al fornitore la responsabilità per eventuali vizi dovuti a prodotti difettosi. Pur tuttavia, la prassi sviluppatasi in materia nella giurisprudenza spagnola rispecchia pienamente il contenuto del citato articolo III – 4 : 103 DCFR, ai sensi del quale se nulla è disposto nel negozio, la responsabilità di due o più debitori per l’inadempimento ad una medesima obbligazione si presume solidale.

In applicazione della norma suddetta dunque, la Corte ha considerato en- trambi i convenuti responsabili per i danni lamentati, ritenendo necessario, sebbene le rispettive obbligazioni non siano pienamente identiche, privile- giare la tutela dell’acquirente65. Di conseguenza, in virtù della responsabili-

tà solidale sancita dall’articolo III – 4 : 103 DCFR, la Corte ha ugualmente ritenuto non fondato il successivo contro-ricorso proposto dal venditore.

3 f. Prescrizione

La casistica inerente alla tematica della prescrizione è particolarmente ricca. La questione è stata invero affrontata, ad esempio, nel caso E 265: 1166 proposto avanti alla Suprema Corte svedese. Nella specie, il ricorrente

sosteneva che il proprio debito nei confronti dell’Agenzia per la Previdenza Sociale svedese, avente ad oggetto il rimborso dei contributi versati a soste- gno della famiglia, fosse ormai prescritto, con la conseguente inamissibilità di ogni azione nei suoi confronti.

Sul punto, la legge svedese67 prevede, in via generale, un termine di

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