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Struttura, contenuti e obiettivi del progetto di CFR, tra disciplina generale e regole speciali.

L’armonizzazione del diritto europeo attraverso il DCFR

4. Struttura, contenuti e obiettivi del progetto di CFR, tra disciplina generale e regole speciali.

Nel momento in cui ci si accingeva a redigere il DCFR, ci si è chiesti se, e in quale misura, le regole che in esso dovevano essere contenute avrebbero dovuto emanciparsi rispetto all’acquis esistente. Lo Study Group coordinato dal prof. Christian von Bar ha concluso a favore di enunciati normativi che non si limitassero a riproporre soluzioni esistenti, ma che innovassero, nei settori in cui ciò era necessario, le soluzioni offerte dal diritto comune e dal diritto comunitario. Il quadro comune di riferimento, infatti, avrebbe avuto un senso soltanto se non si fosse limitato ad essere un compendio o una fo- tografia delle soluzioni esistenti, ma se avesse aspirato ad offrire soluzioni, che, pur affondando le loro radici nella tradizione, guardassero al futuro.

Il testo del DCFR, come si è detto, è il frutto di un network di studiosi (Joint Network), il quale si è suddiviso in due gruppi di lavoro: lo Study

Group on a European Civil Code e lo European Research Group on Existing EC Private Law” (c.d. Acquis Group). Lo Study Group42 ricevette l’incarico

di rivedere i Principles of European Contract Law e di sviluppare principi analoghi, sulla base di un’analisi comparatistica, nelle altre materie interes- sate dal DCFR, tra le quali vanno ricordate la gestione di affari altrui, l’ar- ricchimento senza causa, l’acquisto della proprietà di beni mobili, i trusts e la responsabilità extracontrattuale. Il gruppo Acquis, invece, lavorò su quelle 42 Che può esser considerato la continuazione della Commissione Lando, la quale predi- spose i Principles of European Contract Law (PECL).

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parti del DCFR che avevano la loro fonte nel diritto comunitario esistente. Il testo del CFR contempla una tripartizione tra principles43, definitions44

e model rules45 che, se da un lato lo emancipa dalla normale struttura di

un codice, dall’altro conferma la funzione del quadro comune, ossia essere il punto di partenza per le revisioni future dell’acquis, fornire un modello per i legislatori nazionali e predisporre il campo per l’introduzione di uno o più strumenti opzionali che le parti potranno utilizzare per disciplinare i loro rapporti. In questo senso appare calzante la descrizione del CFR «alla stregua di un armamentario concettuale-normativo da cui estrarre gli uten- sili necessari a procedere più rapidamente in direzione dell’armonizzazione del diritto contrattuale europeo»46. Esso sarebbe «il filato con cui tessere le

trame di una rinnovata koiné giuridica, indispensabile premessa, logico-nor- mativa, per procedere speditamente alla costruzione» di un nuovo diritto europeo47.

La struttura del quadro comune è composta da ben dieci libri, ripartiti al loro interno in capitoli e sezioni; ogni sezione è composta da uno o più articoli. La suddivisione sistematica dei libri ricorda quella di una codifi- cazione, ma da un lato il numero di libri è maggiore rispetto a quello cui le codificazioni ci hanno abituato e dall’altro la suddivisione dei libri non corrisponde del tutto a quella tradizionalmente utilizzata dai codici. L’esatta collocazione della disposizione all’interno del corpus normativo del DCFR è immediatamente percepibile dalla numerazione degli articoli. Così, ad esempio, l’art. I.-1:101 è contenuto nel libro primo (I.), capitolo primo (-1), prima sezione (:1), all’interno della quale è il primo articolo (01). L’articolo II.–5:201, invece, è il primo articolo (01), della seconda sezione (:2), del capitolo quinto (-5) del libro secondo (II.)

Passando al contenuto dei singoli libri, il libro I contiene le disposizio- ni generali, che tornano utili nell’applicazione dell’intero corpus normativo contenuto nel DCFR. Abbiamo quindi un articolo che circoscrive l’ambito di applicazione del common frame (Art. I.-1:101) e poi le definizioni più ri- levanti quali quella di buona fede e correttezza (I.–1:103) o di consumatore 43 Si tratta di regole di natura più generale, come la libertà contrattuale o la buona fede, che costituiscono i muri portanti del DCFR. I principles sono libertà, sicurezza, giustizia ed efficienza. Cfr. G. KAloutA, The Draft Common Frame of Reference in the Courts, in M.

Andenas – D. Fairgrieve, a cura di, Courts and Comparative Law, Oxford, 2015, p. 696 ss. 44 Le definitions sono per lo più rinvenibili nel libro primo e in particolare nell’art. I – 1: 108, che estende la nozione di definitions anche a quelle contenute nell’allegato.

45 Le model rules, con le note e i commenti, uniscono regole derivanti dal diritto nazionale e dall’acquis comunitario. Cfr. G. KAloutA, infra.

46 G. AlPA – G. Conte, op. cit., p. 160.

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e professionista (art. I. – 1:105).

Successivamente il DCFR continua con la disciplina dei Contracts and

other juridical acts (libro secondo), Obligations and corresponding rights

(libro terzo), Specific contracts and the rights and obligations arising from

them (libro quarto), Benevolent intervention in another’s affairs (libro quin-

to), Non-contractual liability arising out of damage caused to another (libro sesto), Unjustified enrichment (libro settimo), Acquisition and loss of ow-

nership of goods (libro ottavo), Proprietary security in movable assets (libro

nono) e, infine, il libro decimo dedicato ai Trusts.

A questa semplice disamina risulta evidente come il Dcfr non si occupi di tutti gli aspetti del diritto privato (mancano, ad esempio, il diritto di famiglia e le successioni) e di come altri aspetti siano analizzati esclusivamente con riguardo ai profili circolatori (la proprietà, ad esempio, è presa in esame solo in funzione del suo acquisto e della sua perdita). Sebbene il DCFR si occupi di disciplinare anche le obbligazioni non contrattuali, è evidente che il cen- tro gravitazionale intorno al quale orbita è il contratto. Questo aspetto rap- presenta un punto di evoluzione importante del diritto europeo. La struttura del codice Napoleone, infatti, ruotava intorno alla proprietà, la quale, tutta- via, veniva a perdere parte della sua importanza con il codice tedesco che le dava un rilievo pari a quello delle obbligazioni; il fenomeno si acuiva con il codice civile italiano e la commercializzazione del diritto privato. Oggi il fenomeno si è ulteriormente enfatizzato e alla centralità della proprietà, che era una caratteristica del diritto privato ottocentesco, si è sostituita quella del contratto.

Concludiamo sviluppando alcune riflessioni su un’altra osservazione che fu mossa al CFR: mentre le codificazioni ottocentesche, prime tra tutte il

Code civil e il BGB, sancivano l’ascesa al potere della borghesia ed espri-

mevano valori e interessi omogenei, il quadro comune difetta di un substrato politico, culturale e ideologico. Esso appare ispirato unicamente dall’obiet- tivo di creare un mercato unico, rimuovendo le barriere giuridiche che ne ostacolano il raggiungimento; il piano sul quale si è edificato il CFR, quindi, è squisitamente economico, mentre mancano interessi e valori uniformi ai quali ispirarsi48. Questa riflessione sembra però essere un po’ troppo inge-

nerosa e questo per almeno due ordini di motivi. Innanzitutto, dal DCFR traspare con evidenza un nuovo paradigma del diritto contrattuale europeo, ossia la tutela del consumatore e, più in generale, del contraente debole. Emerge quindi un’impronta più solidaristica del diritto privato, rispetto a quanto non traspariva dalle codificazioni otto e novecentesche. Inoltre, se è vero che si sarebbe potuto utilizzare il CFR al fine di favorire una maggior 48 Cfr. G. AlPA – G. Conte, op. cit., p. 162 e S. SwAnn, A European Civil Code: Legal and

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integrazione europea49, così come, ad esempio, il BGB ha contribuito all’u-

nificazione della Germania50, resta altrettanto vero che il quadro comune è

visto oggi dai legislatori degli Stati membri e financo dai giudici nazionali come un insieme di regole continentali e ha quindi finito per attestare impli- citamente l’esistenza di una serie di principi comuni europei di riferimento nel momento in cui si devono modificare i diritti nazionali o si deve interpre- tare un casus dubius od omissus.

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