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Il metodo da seguirsi per l’elaborazione di un diritto comune europeo dei contratti e la proposta di un regolamento relativo ad un diritto della vendita

Il DCFR, il Manifesto sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti e la proposta di regolamento per un

4. Il metodo da seguirsi per l’elaborazione di un diritto comune europeo dei contratti e la proposta di un regolamento relativo ad un diritto della vendita

Sulla scia del DCFR la Commissione, postulando che il mercato comu- ne implica la necessità di un diritto comune dei contratti, per fare fronte a tale necessità si è impegnata per l’adozione di una proposta di regola- diverso” rispetto all’atteggiamento del Manifesto. Le espressioni non certo positive e la mancanza di attenzione puntuale che in quest’ultimo si trovano nei confronti di detta giurisprudenza, per il largo numero e l’autorevolezza degli studiosi che l’hanno redatto e ad esso hanno chiesto di essere associati, hanno inciso sensibilmente dando luogo ad un clima culturale che ha favorito un travi- samento di detta giurisprudenza non solo in relazione ad un possibile riferimento ad essa de iure condendo ma anche de iure condito (per una evidenziazione del diffondersi di rischi del genere a causa di incursioni nella ricostruzione dei principi del diritto comunitario a causa di non adeguati interventi di persone non provviste di una specializzazione scientifica in materia cfr. tizzAno, A.

Quelques réflexions sur la doctrine du droit de l’Union europénne : les “communautaristes” et les autres, in Diritto U.E., 2008, p. 225 ss.). Manifestazione eclatante di un tale travisamento è costitu- ita da un saggio (Cfr. SABAtini, F., Il diritto privato e il contesto comunitario: la ricerca di conformi-

tà e l’interpretazione del diritto nazionale alla luce delle direttive, in Contratto e Impresa/Europa, 2007, p. 133 ss.) con il quale ci si riferisce al contenuto della sentenza che la Corte di Giustizia CE ha adottato il 6 ottobre 1982 nella Causa Cilfit (Causa 283/81, in Racc., 1982, p. I-3415). L’autore di quel saggio travisa doppiamente l’interpretazione che tale sentenza ha dato all’art. 234 CEE (attuale art. 267 TFUE): da un lato pretende che, a termini di tale sentenza, tutti i giudici nazionali (e non solo quelli di ultima istanza come, in sintonia con tale articolo, afferma la Corte) siano obbli- gati a fare a questa rinvio quando di fronte ad essi sorga una questione di diritto comunitario ed in particolare una questione di diritto europeo dei contratti; dall’altro sostiene che il criterio di riferirsi alla giurisprudenza dei giudici degli Stati membri, che la Corte di giustizia ha indicato ai giudici nazionali di ultima istanza di seguire al fine di limitare il loro obbligo di rinvio, debba invece essere applicato da ogni giudice nazionale per risolvere qualunque questione che insorga con riferimento a tale diritto. Così limitando massimamente il riferimento ai precedenti giurisprudenziali comu- nitari nell’interpretazione del diritto CE, ed al contrario valorizzando al riguardo massimamente gli studi comparatistici sui principi e sulla giurisprudenza dei paesi membri, preconizza un nuovo metodo ermeneutico del diritto europeo dei contratti che definisce di interpretazione comparativa orizzontale. Questa manipolazione della giurisprudenza comunitaria non è accettabile e deve esse- re considerata come un tentativo di dare all’attenzione ai principi e alla giurisprudenza degli Stati membri propugnata dagli autori del Manifesto un seguito (de iure condito) eccessivo e ben più am- pio rispetto a quello (de iure condendo) auspicato dai suoi autori. Restando sul piano dello ius con- dendum su cui intende porsi il Draft, non vi è dubbio che questo dà largo spazio ad un approccio che, per riprendere la terminologia del saggio immediatamente sopra evocato, può considerarsi un approccio comparativo orizzontale; il Draft, però, ha il pregio di farlo senza trascurare gli apporti che ad un più adeguato diritto europeo dei contratti può venire dalla giurisprudenza comunitaria: si prefigge solo di proporre principi, regole-modello e definizioni che traggano elementi dai principi e dalla giurisprudenza della Comunità e degli Stati membri per suggerire al legislatore comunitario l’adeguamento dell’attuale diritto europeo dei contratti al fine di renderlo più coerente e più giusto.

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mento relativa ad un diritto europeo della vendita. Ritenendo di conferire una legittimazione democratica alla sua azione e per procedere il più ra- pidamente possibile al riguardo, ha considerato opportuno seguire, come metodo diverso da quello propugnato dal manifesto sulla giustizia sociale, quello sulla base del quale si è arrivati a detto DCFR, che è stato elaborato da un gruppo di studio su un codice civile europeo e da un gruppo di ricerca sul diritto privato della CE (Acquis Group): ha aperto un dibattito pubblico ispirato ai principi di apertura e di partecipazione. A questo fine essa, pur fissando gli orientamenti da prendersi, con delle lettere aperte ha posto al pubblico questioni precisamente formulate, dando termini particolarmente stretti per rispondere. Dati tale tipo di termini ed il carattere molto tecnico dei quesiti, hanno dato riscontro alla partecipazione richiesta principalmente dei professionisti, delle entità rappresentative dei consumatori, dei ricerca- tori e degli Stati membri e non si è aperta un’adeguata discussione, con la partecipazione di tutti i cittadini, sull’opportunità di arrivare in materia ad un diritto comune europeo. Ne è seguito che i soggetti che hanno risposto tempestivamente alle lettere aperte della Commissione, hanno assunto un ruolo particolare nella consultazione, che li ha portati ad essere invitati pri- vilegiatamente a conferenze e ad ateliers. Tra questi, poi, sono stati scelti gli esperti, successivamente associati ai gruppi di lavoro che, di fatto, hanno portato alle proposte concrete in materia.

Come rilevato nitidamente in uno scritto, recentemente pubblicato17, i

partecipanti alle conferenze ed agli ateliers non prescelti come esperti hanno svolto ed alimentato molte critiche al testo oggetto di elaborazione: si è, tra l’altro, rilevato che a) la lacunosità e la mancanza di chiarezza di alcuni suoi passaggi possono condizionare la sua interazione con le altre fonti inter- nazionali intervenute in materia, b) esso, aldilà delle competenze effettive dell’Unione Europea, intende introdurre in modo surrettizio un codice del contratto o del diritto privato patrimoniale e c) lo stesso ha un carattere ibri- do in quanto si premura di dettare, con riferimento alla vendita, una discipli- na organica comprensiva sia delle norme generali, riferibili tendenzialmente anche a qualsiasi altro contratto, sia di norme specifiche del tipo contrattuale di cui si tratta18. Ne è disceso che, per effetto di esse e di perplessità mostrate

17 Poillot, E., Le droit privé européen à l’épreuve de la gouvernance économique:

l’exemple du droit européen des contrats, in Actes du Colloque de l’Université de Toulon sur la governance en droit privé européen, 2016, p. 101 ss.

18 Su dette critiche cfr., oltre all’opera citata nella nota precedente, d’AMico, G., Il di-

ritto comune europeo della vendita, in I Contratti, 2012, p. 611 ss., Ferreri, S., Una fonte

aggiuntiva in materia di vendita: il regolamento europeo in progetto, in European Legal Culture, 2014, p. 3 ss.

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al riguardo da qualche governo nazionale19, il testo finale del lavoro prepa-

ratorio compiuto ha portato all’adozione, anziché di una proposta di un atto strettamente vincolante (come poteva ritenersi auspicato dalla Commissione secondo cui un mercato comune implica la necessità di un diritto comune europeo dei contratti), di una proposta di un regolamento opzionale relativo ad un diritto comune europeo delle vendite transfrontaliere, opzionale nel senso che, quanto meno nel rapporto tra professionisti e PMI, le disposizioni del regolamento trovano applicazione quando, e solo quando, le parti ad un contratto abbiano fatto una scelta esplicita per iscritto per la loro applicazio- ne. Ciò ha fatto sì che se ne è tratto motivo per domandarsi se la scelta di apertura e di partecipazione fatta dalla Commissione non sia stata contropro- duttiva e se l’elaborazione del testo per la via del puro processo decisionale classico non avrebbe potuto condurre ad un risultato migliore20.

19 Ferreri, S., Una fonte aggiuntiva in materia di vendita: il regolamento europeo in

progetto, op. cit., p. 13.

20 Poillot, E., Le droit privé européen à l’épreuve de la gouvernance économique:

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