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I primi passi verso l’armonizzazione del diritto privato degli Stati membr

L’armonizzazione del diritto europeo attraverso il DCFR

2. I primi passi verso l’armonizzazione del diritto privato degli Stati membr

I primi passi verso l’armonizzazione del diritto privato europeo sono stati mossi dal Parlamento Europeo con le Risoluzioni del 26 maggio 1989 (A2-157/89)18 e del 6 maggio 1994 (A3-0329/94)19. Tali atti sollecitavano

la necessità di uniformare i settori più rilevanti del diritto privato, allo sco- po di fornire una più efficiente risposta alle necessità di natura giuridica della Comunità. La soluzione che appariva più opportuna per il raggiun- gimento di un tale obiettivo era la redazione di un codice civile europeo, alla quale avrebbero dovuto prendere parte accademici di tutti gli Stati membri.

Se la presa di posizione del PE appariva decisamente chiara con riguardo al risultato, ossia la codificazione del diritto privato europeo, essa rimaneva molto più vaga con riferimento alle materie che avrebbero dovuto formare oggetto di un tale progetto20. Il PE faceva infatti riferimento a generiche

15 Cfr. J. BASedow, Codification of Private Law in the European Union, cit. p. 35 ss.

16 L. MenGoni, op. cit., p. 527 s.

17 G. AlPA – G. conte, op. cit., p. 146.

18 In G.U. C 158 del 26.6.1989, p. 400. 19 In G.U. C 205 del 25.7.1994, p. 518. 20 Cfr. L. MenGoni, op. cit., p. 517.

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quanto «numerose branche del diritto privato», «al diritto delle obbligazio- ni», piuttosto che a quello contrattuale o al diritto privato comune euro- peo. Le Risoluzioni individuavano il risultato al quale la volontà politica del Parlamento aspirava, ma non potevano certo essere idonee, data la loro genericità, a fondare un vero progetto di codificazione, progetto che, in ogni caso, non poteva prescindere dall’avvallo delle altre istituzioni comunitarie e degli Stati membri.

Le Raccomandazioni, però, non rimasero una voce nel deserto: esse con- tribuirono a far fiorire un dibattito sull’opportunità di codificare il diritto eu- ropeo, che, come era già avvenuto nella Germania di fine Ottocento, divise l’Europa21.

In questo clima politico culturale non sorprende che il progetto di ri- elaborare i principi del diritto europeo dei contratti, portato avanti dalla Commissione Lando, si sia poi esteso ad ambiti più vasti del diritto privato con la commissione coordinata dal prof. Christian von Bar22. Sebbene il pro-

posito di un’armonizzazione del diritto europeo fosse stata più volte riba- dita, continuava a rimanere irrisolto il problema di fondo, ossia che cosa si dovesse intendere con il termine diritto privato e quale fosse l’esatta portata da dare alla materia23. Inoltre, rispetto al PE, la Commissione si dimostrava

21 Senza pretese di completezza si vedano C. von BAr, From Principles to Codification:

Prospects for European Private Law, in G. Alpa-R. Danovi, Diritto contrattuale europeo e diritto dei consumatori, in Quaderni di Rassegna Forense 11, Milano, 2003, p. 43; C.

cAStronovo, I « Principi di diritto europeo dei contratti » e l’idea di codice, in Riv. dir.

comm., 1995, p. 23, l’espressione « codice civile » sarebbe utilizzata dal Parlamento europeo in maniera generica; E. ioriAtti FerrAri, op. cit., passim; O. lAndo, Principles of European

Contract Law and Unidroit Principles: Moving from Harmonisation to Unification?, in Uniform L. Rev., 2003, 1/2, p. 123 ss.

Non a caso O. lAndo, Some Features, cit., p. 87, concedendosi quella che definisce una

“licenza poetica” richiama la polemica che, agli inizi del XIX secolo, contrappose von Savigny a Thibaut. Come noto von Savigny invocava un gemeines Recht, per negare la necessità di una codificazione, mentre Thibaut auspicava l’adozione di un codice civile tedesco (la querelle, in ristampa anastatica, è pubblicata in J. Stern, a cura di, Thibaut und Savigny, Darmstadt, 1919).

22 Cfr. C. von BAr, Communication on European contract law: joint response of the

Commission on European Contract Law and the Study Group on a European Civil Code, in Europ. rev. priv. law, 10 (2002), p. 183 ss.; Idem, Paving the way forward with Principles of European Private Law, in S. Grundmann-J. Stuyck, a cura di, An Academic Green Paper on European Contract Law, cit., p. 137 ss. Per una sintesi delle attività di ricercar dello Study Group si veda C. von BAr, Il gruppo di studio su un codice civile europeo, in G. Alpa-E.N.

Buccico, a cura di, Il codice civile europeo, cit., p. 3 ss.

23 Il Consiglio di Tampere (riunione del 15 e del 16 ottobre 1999) faceva riferimento ad una maggiore convergenza nel settore del diritto civile. Così anche la risoluzione del 16

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molto più fredda con riguardo all’adozione di una codificazione europea tanto che nel 2000, con la Risoluzione del 16 marzo 2000, il PE tornava a ribadire l’essenzialità dell’armonizzazione per il mercato interno e stigma- tizzava l’inattività della Commissione rispetto al tema.

Un anno e qualche mese dopo, la Commissione, con una Comunicazione24

inviata al Consiglio e al Parlamento, si decideva finalmente a rompere il si- lenzio e iniziava l’indagine sulle modalità più efficaci per perseguire l’au- spicato ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, individuando, nel contempo, anche il settore in cui tale riavvicinamento appariva di mag- giore importanza: il diritto contrattuale. La Commissione stabiliva anche quattro opzioni alternative per perseguire il programma di armonizzazione: la prima consisteva in una “armonizzazione blanda”, che prevedeva l’asten- sione da un’azione comunitaria lasciando che fosse il mercato a risolvere i problemi. In alternativa si sarebbe potuto adottare un complesso di principi comuni non vincolanti, che le parti contraenti, i giudici e i legislatori avreb- bero potuto prendere in considerazione nello svolgimento delle loro attività; tramite questa via si auspicava la creazione di un diritto consuetudinario, basato sull’autorità di soluzioni comuni condivise e rispettate come diritto dai privati. La terza ipotesi consisteva nel migliorare qualitativamente la le- gislazione comunitaria, fornendole anche una maggiore sistematicità. Infine si poteva procedere all’adozione di un nuovo strumento legislativo comuni- tario (regolamento o direttiva a seconda che si intendesse raggiungere un’ar- monizzazione più o meno ampia), che, a seconda delle materie, i contraenti avrebbero potuto o dovuto far proprio25.

Nel 2001 la Commissione adottava una nuova Comunicazione (Comunicazione del 2 ottobre 2001 [COM (2001) 531 def.]), intitolata «Libro verde sulla tutela dei consumatori nell’Unione europea», con la qua- le avviava un’ampia consultazione pubblica avente lo scopo di verificare la presenza di eventuali ostacoli che consumatori e imprese riscontrassero nella loro attività e che avessero la loro fonte nelle differenze tra le normative na- zionali in materia di trasparenza e correttezza delle operazioni commerciali. La Comunicazione ebbe ampio riscontro e dai rilievi avanzati da governi, marzo 2000 del Parlamento europeo relativo al programma di lavoro della Commissione per l’anno 2000. In altri testi, invece, come la Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2001 ci si riferiva sia al diritto civile che a quello commerciale, auspicando un loro ravvicinamento. Cfr. G. AlPA – G. Conte, op. cit., p. 150.

24 Comunicazione dell’11 luglio 2001 [COM (2001) 398 def.].

25 E. McKendricK, Harmonisation of European Contract Law: The State We Are In, in The

Harmonisation of European Contract Law, cit., p. 10 ss. e N. reich, Critical Comments on

the Commission Communication «On European Contract Law», in S. Grundmann-J. Stuyck, a cura di, An Academic Green Paper on European Contract Law, cit., spec. p. 284 ss.

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associazioni, ordini professionali, accademici e centri di ricerca emerse una generale critica verso il modo di legiferare comunitario, considerato eccessi- vamente approssimativo, scarsamente sistematico e poco coordinato. In par- ticolare veniva segnalato che alcuni termini e istituti avevano significato e portata diversi a seconda dell’atto nel quale venivano utilizzati, il che finiva inevitabilmente per complicare ulteriormente il processo di armonizzazione. Alla luce delle criticità avanzate dai commenti, la Commissione nel luglio 2001 ha adottato il Libro bianco sulla governance (COM(2001) 428 def.) e la Comunicazione 5 giugno 2002, intitolata Piano d’azione “Semplificare e

migliorare la regolamentazione” (COM(2002) 278 def.) allo scopo di mi-

gliorare la qualità, l’efficacia, e la semplicità degli atti normativi; al raggiun- gimento di un analogo obiettivo mirava anche il Progetto interistituzionale

Legiferare meglio (G.U. 2003/C 321/01).

Con la risoluzione del 15 novembre 2001 intitolata «ravvicinamento del di- ritto civile e commerciale degli Stati membri» (A5-0384/2001), il Parlamento europeo prendeva atto dell’intervento della Commissione, stigmatizzando il fatto che la Comunicazione dell’11 luglio 2001 della Commisione facesse eclusivo riferimento al diritto contrattuale, nonostante il Consiglio europeo di Tampere avesse previsto interventi più ampi. Il PE auspicava quindi che, nel quadro di un ravvicinamento del diritto civile e commerciale degli Stati membri, venissero ricompresi anche altri settori quali la responsabilità extra- contrattuale, i diritti reali e l’arricchimento senza causa26.

3. Il progetto di un Common frame of reference (CFR): il «Piano d’A-

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