2. Donazione come atto di liberalità
3.3. Arricchimento e donazione modale
È controverso se si debba intendere l’arricchimento in senso meramente giuridico, come incremento della sfera giuridica del donatario, o in senso (anche) economico, come incremento sostanziale della ricchezza di quest’ultimo. La discussione ruota intorno all’art 793c.c dal quale emerge che nella donazione modale il valore della cosa donata può essere interamente assorbito dall’adempimento dell’onere, dando vita quindi ad un contratto che è definito donazione, ma in realtà è privo di arricchimento in senso economico.63
Il modus nella sostanza, impone al donatario di eseguire una prestazione a vantaggio del donante o di terzi e ne limita così l’arricchimento, è un peso che il gratificato di una liberalità subisce per volontà dello stesso soggetto che effettuò l’attribuzione. E nonostante i tentativi di superare l’ostacolo, affermando per esempio come in effetti
62A.Palazzo, Commentario al CodiceCivile, diretto da Piero Schlesinger, Le
donazioni, Giuffrè, 1991.
63Il modus, o onere, può essere definito come un peso che il gratificato di una
liberalità subisce per volontà dello stesso soggetto che fece l’attribuzione. Secondo la dottrina prevalente è apponibile sia agli atti inter vivos che mortis
causa, purchè a titolo gratuito, quindi non solo alla donazione e al
testamento, come previsto espressamente dal codice, ma anche a tutti i negozi gratuiti. L’apposizione di un modus, pur costituendo un peso per l’obbligato, non snatura il carattere gratuito del negozio che rimane pur sempre tale, anche quando il beneficiario è colui che ha disposto il modo stesso.
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al momento della donazione un arricchimento vi sia, seppur poi vanificato per effetto di un incremento di valore della prestazione modale, o provando a configurare la donazione modale come un tipo contrattuale diverso dalla donazione pura64 o addirittura ritenendo che costituisca un tipo contrattuale autonomo65, nessuno è riuscito ad affermare l’essenzialità dell’arricchimento. Questa tipologia di donazione, e in particolare, la natura patrimoniale del modus66, pongono problemi delicati che attengono soprattutto alla distinzione tra donazione modale e contratti a prestazioni corrispettive.
Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia 67 ritenendo che “in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiario, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l’essenza di atto di liberalità della donazione”.
Non sempre tuttavia, è possibile distinguere il modus da un vero e proprio corrispettivo: si pensi ai casi in cui esso abbia una certa rilevanza economica. Per ovviare a questo problema, parte della dottrina ritiene utile guardare all’intenzione delle parti, escludendo che vi sia donazione quando lo scopo che si intende realizzare mediante l’apposizione dell’onere risulti donazione nei fatti prevalente rispetto
64C.Grassetti, Donazione modale e fiduciaria, Milano, 1941, pag 9 e ss. 65Per tutti: A.C.Cataudella, cit.
66Ampiamente argomentata ed esplicata da Carnevali, La donazione modale.
Cit., pag. 121 ss. L’autore distingue l’ipotesi in cui al modus si accompagni il patto commissorio espresso che in caso di inadempimento importa la risoluzione del contratto, da quella di mancanza di questo patto che importa il diritto all’esecuzione. Nella prima ipotesi si riscontra un congegno assimilabile a quello della condizione risolutiva, e l’onere costituisce solo un intento secondario la cui risoluzione rimane affidata alla espressa previsione nel contratto, della clausola. Sempre Carnevali distingue il contratto a prestazioni corrispettive dove l’adempimento del modus ha costituito l’unico motivo determinante il trasferimento, con conseguente applicabilità dell’art 1453 c.c.
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allo scopo di liberalità della donazione. In realtà, circa la natura giuridica della donazione modale non vi è unanimità di vedute in dottrina e in giurisprudenza. Non a caso A.Palazzo scriveva che della donazione modale “ è stato affermato e negato pressoché tutto ed il contrario di tutto quanto offre l’armamentario della teoria generale dei contratti a titolo gratuito e a titolo oneroso”.68 Sull’argomento si
sono susseguite molteplici teorie e ricostruzioni, cui accennerò brevemente per onere di completezza, ma su cui non mi soffermerò. La strada verso l’argomento centrale di questa tesi è ancora lunga e mi obbliga a soffermarmi su altri aspetti della donazione e atti di liberalità.
La prima teoria è quella cui ho accennato in precedenza, per la quale la donazione modale si presenta come un negozio autonomo e l’onere, nonostante sia collegato alla donazione, mantiene una sua propria autonomia69. Questa tesi trova conferma nella possibilità che il modo
donativo faccia carico a un soggetto diverso rispetto a quello originariamente previsto. Tra le ripercussioni pratiche di questa tesi merita osservarsi che, se si considera negozio autonomo, stante nel nostro ordinamento il principio di libertà delle forme, il modus rimarrebbe valido anche qualora il testamento sia nullo per difetto di forma.
Inoltre, vi è la minoritaria teoria del contratto a prestazioni corrispettive, che ritiene sussistente una relazione funzionale tra l’arricchimento del donatario e l’esecuzione del modus.
La tesi prevalente è quella dell’elemento accessorio, in forza della quale l’onere si limiterebbe a circoscrivere l’arricchimento del donatario ma non inciderebbe sulla causa gratuita della donazione.70 È
68A.Palazzo, La donazione modale, Atti gratuiti e donazioni, in Sacco (diretto
da) Trattato di diritto civile, Utet, Torino, 2000, pag 141.
69A.Cataudella, cit.
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la donazione stessa ad essere causa del modus. Non è ipotizzabile un obbligo imposto a qualcuno, svincolato da un corrispondente vantaggio a suo carico previsto nel negozio principale; il modus non può esistere e vivere indipendentemente da un’attribuzione a titolo gratuito, e quindi non può considerarsi negozio autonomo. Il modus, così, andrebbe interpretato come elemento accidentale, al pari del termine e della condizione.