L’individuazione delle figura donativa, nelle fattispecie di donazioni indirette, deve prescindere quindi dalla forma pubblica, per ancorarsi
70
allo spirito di liberalità e ai motivi.140 Questi ultimi, nella donazione diretta rilevano solo in una fase patologica, ex artt.787, 788, 794 c.c., rispettivamente dedicati all’errore sui motivi, che consente di impugnare la donazione se il motivo risulta dall’atto ed è stato l’unico che ha determinato il donante alla liberalità; al motivo illecito, che rende nulla la donazione; all’onere illecito o impossibile, che si considera non apposto ma determina la nullità della donazione se ha costituito il solo motivo determinante. E questa loro limitata rilevanza è dovuta alla preponderanza dell’elemento causa, che indica oggettivamente gli interessi del contratto.
Nelle donazioni indirette al contrario si deve comprendere come la causa tipica del negozio mezzo venga oggettivata per raggiungere lo scopo liberale, e questo costringe ad un’indagine sui motivi e sull’accordo tra le parti circa il significato liberale dell’atto.
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito all’individuazione dell’animus donandi nelle donazioni indirette, in difetto ovviamente di forma pubblica, esprimendo il principio di diritto per cui “ nelle donazioni indirette l’animus donandi non deve emergere direttamente dall’atto, ma solo, in via indiretta, dall’esame rigoroso di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e irritualmente dedotte e provate in giudizio dalla parte che ne ha interesse”.141
La Corte si è espressa con riguardo ad una fattispecie di co- intestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della co-intestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei co-intestatari, rilevandosi che,
140 A.Palazzo, Le Donazioni, in Codice Civile. Comm. Diretto da
P.Schlesinger.
141Ordinanza n. 4682/2018 depositata il 28 febbraio 2018 e in senso conforme
71
in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro co-intestatario.
Tutto ciò, prosegue la Corte, a condizione che sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, al momento della co-intestazione, altro scopo che quello della liberalità. A tal proposito si evidenzia che poiché, come sappiamo, nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa ad essi propria, realizzano in via indiretta l’effetto dell’arricchimento del destinatario, l’intenzione di donare emerge non già in via diretta dall’atto o atti utilizzati, bensì, in via indiretta, solo dall’esame rigoroso di tutte le circostanze di fatto del singolo caso.
In giurisprudenza si ritrovano numerosissimi interventi in materia di donazioni indirette e in particolare riguardo la fattispecie di co- intestazione di conto corrente bancario, una della ipotesi tradizionalmente riconducibili al novero delle cosiddette “ipotesi tipiche di donazioni indirette”. Ve ne sono alcune che ritengo di dover menzionare poiché ben si collegano all’individuazione dell’animus donandi, per poter classificare un’ipotesi come donazione diretta e non.
Si tratta di una sentenza del Tribunale di Potenza, la numero 915 del 2017, nella quale si legge che “la mera co-intestazione di un conto corrente o di titoli anche a firme disgiunte, non integra comunque di per sé un atto di liberalità a favore del cointestatario”. A tal fine è necessaria la prova che, al momento della co-intestazione, il proprietario del denaro, colui che ha immesso nel conto le risorse finanziarie, fosse animato solo ed esclusivamente da uno scopo di
72
liberalità. 142 Il Tribunale precisa inoltre che, se la sussistenza dell’animus donandi non è provata, la co-intestazione va considerata come comproprietà della giacenza e dei titoli. L’elemento soggettivo può essere in concreto escluso allorché emerga che la co-intestazione risponde in realtà ad esigenze pratiche (ad esempio maggiore comodità operativa presso l’istituto di credito), o che la fattispecie configuri un negozio di diverso genere, come il negozio fiduciario, in cui la titolarità è provvisoria e strumentale ad un successivo ritrasferimento. Un’ultima precisazione: nell’ipotesi di co-intestazione di conto corrente si deve ritenere che l’eventuale donazione indiretta riguardi esclusivamente le somme ivi già presenti poiché, relativamente ad eventuali successivi versamenti, ci si scontrerebbe con il divieto di donazione di beni futuri di cui all’art. 771 c.c.
Queste e molte altre statuizioni affermano e ribadiscono che la mancanza della forma pubblica nelle donazioni indirette si giustifica in virtù del ricorso ad un contratto tipizzato come negozio mezzo, in modo tale da fugare ogni eventuale dubbio in merito alla comprovazione legale e sociale del comportamento. Tuttavia, rende necessario ricorrere ad altri escamotage per provare l’esistenza di tali fattispecie e per rendergli applicabile la disciplina prevista, che si risolvono nell’individuazione del preciso intento liberale delle parti. Da qui le indagini sull’animus donandi, che deve sussistere ab origine, e le problematiche, da un punto di vista probatorio, dovute alle difficoltà in cui possono incorrere gli eventuali interessati, nel provare un atto sprovvisto della forma solenne dell’atto pubblico.
Nel tentativo di riuscire a far emergere la causa dell’attribuzione liberale, utilizzando un negozio pensato e strutturato per raggiungere finalità diverse da quella liberale, ci si chiede se questa possa essere
142In senso conforme Cass., 16 gennaio 2014. n.809; Cass., 28 febbraio 2018,
73
esplicitata anche in epoca successiva e con quali strumenti.143 La questione apre la strada ad un ulteriore dibattito circa la natura giuridica della dichiarazione di esplicitazione del disponente, se si tratti di atto di accertamento o ricognizione, ma non è questa la tematica oggetto di questa trattazione.
6. L’ultimo rilevante contributo della giurisprudenza: Corte di