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Come accennato, per comprendere se il divieto contenuto nell’art 771 c.c. sia da considerarsi applicabile anche alle donazioni indirette, stante l’omesso richiamo nell’art. 809 c.c., è opportuno individuare quale sia effettivamente l’oggetto di queste.

277 G.Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2015, pag. 1671;

A.Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, pag. 51; Trib. Torino, 15 luglio 2004, in Foro pad, 2006, che include espressamente l’art. 771 c.c. nell’elenco delle cd norme materiali applicabili alla donazione indiretta.

278Tale tesi è stata formulata con riferimento all’art. 782 c.c., che essendo una

disposizione volta a realizzare la tutela del donante e non la tutela di terzi, non potrà estendersi a quei negozi che perseguono l’intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità di altro genere.

279 In dottrina si veda: B.Biondi, Le donazioni, Torino, 961, pag. 933: “

all’infuori della revoca, riduzione e collazione per cui abbiamo precise disposizioni, nessuno dei principi propri del contratto di donazione è applicabile alle liberalità atipiche, le quali sono regolate dalla disciplina propria di ciascun atto nel quadro generale degli atti e fatti giuridici”;

A.Torrente, La donazione, in Trattato di Diritto Civile e Commerciale diretto

da Cicu- Messineo, Milano, 1956, pag. 65 e ss; F.Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, pag.547; G.Balbi, Liberalità e donazione, in Riv. Dir. Comm, 1948, pag. 195.

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Pensiamo al caso, forse il più frequente, “intestazione di immobile in nome altrui”, ovverosia, un atto di liberalità con cui il donante intende far conseguire al donatario, gratuitamente e in via diretta, la proprietà di un bene che un terzo pone in vendita.

Normalmente il donante è genitore (o coniuge) del donatario e acquista l’immobile con denaro proprio, intestandolo contestualmente al figlio (o al coniuge).280 In questo modo il donante evita l’applicazione di una doppia imposizione per il trasferimento dal terzo proprietario a sé e poi da sé al beneficiario finale.

L’intestazione di immobile in nome altrui può avvenire mediante diversi procedimenti: il donante può fornire direttamente il denaro al beneficiato, che conclude personalmente il contratto di acquisto; oppure può pagare direttamente il prezzo del contratto tra beneficiato e proprietario, o ancora può accollarselo; oppure il donante stipula un contratto in nome e per conto del donatario, pagando con denaro proprio. Oppure utilizza la figura del contratto per sé o per persona da nominare o infine, il contratto a favore di terzo281.

L’oggetto delle liberalità è il tema centrale delle problematiche inerenti l’utilizzo del contratto a favore di terzo282. È importante qualificare la

fattispecie in questione come donazione diretta di denaro o indiretta di immobile.

280Per una ricognizione: C. De Lorenzo, Intestazione del bene in nome altrui e

collazione: il nuovo corso della Cassazione si consolida, nota a Cass., Sez.

Un., 5 agosto 1992, n. 9282 in Foro it., 1993.

281V.Tagliaferri, L’intestazione di immobile in nome altrui tramite contratto a

favore di terzo, Liberalità non donative e attività notarile, in Quaderni della Fondazione italiana del Notariato, 2008, pag.1.

282L’individuazione dell’oggetto della donazione indiretta acquista rilievo se

solo si pensa che le norme relative a collazione, imputazione e riunione fittizia si applicano al valore del bene oggetto di donazione al momento dell’apertura della successione del donante. È di primario rilievo stabilire se, nel caso di intestazione di immobile in nome altrui mediante contratto a favore di terzo, con spirito di liberalità, l’oggetto debba considerarsi sempre il bene immobile o, in alcune situazioni possa essere considerato tale il denaro: infatti, il denaro, con il passare del tempo si svaluta, l’immobile, nello stesso tempo, si rivaluta enormemente.

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Al momento dell’emanazione del codice del 1942, la dottrina e la giurisprudenza hanno assunto una univoca posizione a favore del considerare oggetto della donazione il denaro uscito dal patrimonio del donante.283

Questa impostazione si basava sul fatto che, nello stabilire quale fosse il bene da conferire in collazione in tema di assicurazione, il legislatore avesse espressamente scelto il denaro ex art. 1923 comma 2 c.c., poiché questo era quanto uscito effettivamente dal patrimonio dell’assicurato (de cuius).

Secondo altra parte della dottrina, argomentando dall’art. 737 c.c., che fa obbligo al donatario di conferire “tutto ciò che ha ricevuto dal defunto in donazione, direttamente o indirettamente”, la liberalità andava sempre commisurata all’arricchimento del beneficiato, e non al depauperamento dell’autore di essa.284

In realtà, nessuna delle due tesi appariva convincente, poiché la prima si fondava sull’art. 1923 c.c., che costituisce una norma di carattere eccezionale da cui è difficile trarre un principio generale; la seconda, invece, poggiava sull’art. 737 c.c., nel quale l’avverbio “indirettamente” sembrava riferirsi non già all’oggetto ma, piuttosto, al mezzo tecnico di attuazione della liberalità.285

In seguito, queste oscillazioni dottrinali e giurisprudenziali, sono state superate dalla Corte di Cassazione, che dal 1989 ha iniziato a cambiare

283A.Torrente, op., ult., cit., pag. 75 e ss; A.Palazzo, Le donazioni indirette, in

I grandi temi. La donazione, diretto da G.Bonilini, Torino, 2001, pag. 74. In

giurisprudenza si veda: Cass. 19 ottobre 1978, n. 4711, in Massimario della

giurisprudenza italiana, 1978; Cass, 28 febbraio 1987, in Vita notarile, 1987;

Cass. 11 maggio 1973, n. 1255, in Massimario della Giurisprudenza italiana, 1973.

284 V.R.Casulli, Donazioni indirette e rinunzie ad eredità e legati, Roma,

1950, pag. 105; L.Carraro, Il mandato ad alienare, Padova, 1947, pag. 139.

285G.Iaccarino, Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli

acquisti provenienti da donazioni indirette sono sicuri, in Notariato, 2010,

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il proprio orientamento286, sino a giungere alla Sentenza delle Sezioni Unite del 1992, con la quale ha affermato che, in ipotesi di intestazione di beni in nome altrui che realizzi una donazione indiretta, il bene, e non il denaro, è l’oggetto della donazione (almeno ai fini della collazione).287

Da precisare che si tratta di una pronuncia che, sebbene individui l’oggetto delle donazioni indirette, non chiarisce se da tale presupposto derivi la totale applicazione di tutti i rimedi posti a tutela dei legittimari lesi, facendo riferimento espresso solo alla collazione.288

286Cass. 31 gennaio 1989, n. 596: “Nel caso di intestazione al discendente di

un bene immobile da parte dell’ascendente, il quale abbia provveduto direttamente al pagamento del prezzo al venditore, oggetto della collazione, in sede ereditaria, è l’immobile e non una somma di denaro pari al prezzo”;

Cass., 6 maggio 1991, n. 4986:”In tema di azione di riduzione nel caso in cui

l’ascendente provveda con proprio denaro al pagamento del prezzo di un immobile che risulta acquistato dal discendente, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l’attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario di detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro, ma dell’immobile, perché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest’ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario, nel quale, invece, non è mai entrato il denaro utilizzato per l’acquisto”.

287Cass., sez. un., 5 agosto 1992, n. 9282. “Nell’ipotesi si acquisto di un

immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il soggetto medesimo intende in tal modo beneficiare con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e quindi integra una donazione indiretta del bene stesso e non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, secondo la previsione dell’art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile non il denaro donato per il suo acquisto”.

288Pur non essendo questa la sede per approfondire l’argomento,l’istituto della

collazione trova il suo fondamento nella presunzione che il de cuius, facendo in vita donazioni ai figli e al coniuge, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla sua successione; la collazione serve pertanto a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni creerebbero e a ristabilire la situazione di eguaglianza tra coeredi. La sentenza lascia un vuoto, non pronunciandosi sulla concreta applicabilità dei rimedi recuperatori spettanti agli aventi diritto, fino a quello estremo dell’azione restitutoria. Vuoto colmato inizialmente dagli interpreti estendendo quest’ultima azione alle donazioni indirette, scatenando la prassi di occultare la quasi totalità delle donazioni indirette, e rendendo necessario

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Fin quando è stato ritenuto oggetto della donazione indiretta il denaro, il divieto ex art. 771 c.c. si considerava inapplicabile alle donazioni indirette, essendo il denaro cosa generica e quindi ben distante dai concetti di futurità o altruità.289

Da quando, ribaltando l’orientamento precedente, l’oggetto della donazione indiretta è stato individuato nel bene del quale si è arricchito il beneficiario, in caso di bene futuro, se ne è dedotto che tale donazione costituisce l’unico strumento (lecito) per realizzare una donazione di bene futuro. Altrimenti si applicherà l’art. 771 c.c., che la renderà nulla, e, vista la recente equiparazione tra donazione di bene futuro e altrui, la nullità riguarderebbe tutti i casi in cui il disponente voglia beneficiare il donatario di un bene non rientrante nel suo patrimonio.290

La suddetta, e alquanto grave, conseguenza, si può tuttavia escludere se, rifacendosi al un passo della motivazione della Sentenza della

secondo la dottrina, un successivo negozio di accertamento in virtù del quale il donante indiretto e il beneficiario pongono in essere un atto di mero accertamento al fine di rendere conoscibile anche ai terzi un fatto storico a loro noto, la liberalità indiretta. Da un punto di vista teorico non è stato facile dimostrare la validità di tale negozio e la sua estraneità ai patti successori. Nel 2010, con la Sentenza n. 11496 del 12 maggio, la Cassazione ha precisato il punto lasciato in sospeso dalla precedente pronuncia del 1992, e, pur confermando che l’oggetto della liberalità indiretta è il bene immobile e non il denaro fornito dai genitori, ha precisato che il diritto del legittimario leso, in tali ipotesi, perde la natura reale e quindi recuperatoria del bene stesso per tradursi in un diritto di credito; pertanto il legittimario potrà agire in riduzione, ma non pretendere il bene attivando l’azione di restituzione. G.Iaccarino, op.,ult.,cit.,pag.3; G.A.M.Trimarchi, Atti ricognitivi di liberalità

non donative nella prassi notarile, in Liberalità non donative e attività notarile. I quaderni della Fondazione Italiana per il notariato, 2008, pag.

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289G.Capozzi, op.,ult.,cit., pag. 1546 e ss, che ricorda che la cosa generica non

rientra nel concetto di cosa futura in quanto la futurità ha rilievo soltanto nella sfera della specificità, per cui di cosa futura può utilmente parlarsi solo nei confronti di cosa già individuata.

290 C.De Lorenzo, Divieto di donazione di beni futuri e donazioni indirette,

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Cassazione del 1992291, si concluda che la corrispondenza tra il bene uscito dal patrimonio del donante e il bene entrato nel patrimonio del beneficiario si riscontra solo nella donazione diretta del bene. Nella donazione indiretta, invece, si coglie al meglio la distinzione tra arricchimento (nozione economica), e trasferimento (nozione giuridica): non sempre nelle liberalità di questo genere l’arricchimento è il risultato del trasferimento dal donante al donatario, potendo il donante procurarlo anche ottenendo a favore del donatario il trasferimento da parte di un terzo.

Dalla non piena coincidenza tra arricchimento del donatario e depauperamento del donante si può concludere che non è possibile né affermare, né negare in toto l’applicazione dell’art. 771 c.c. alle donazioni indirette, poiché la prestazione di cosa futura può riguardare solo l’uno o solo l’altro 292 , dovendosi pertanto procedere

all’individuazione della ratio dell’art. 771 c.c., alla luce della singola fattispecie concreta.