Quanto detto fino ad ora si presta ad innumerevoli spunti per comprendere la frammentarietà del quadro delle donazioni indirette, la difficoltà di poterne delineare i tratti caratteristici per riuscire ad offrirne un elenco esauriente. Si tratta però di una materia che necessita di una compiuta regolamentazione, che come vedremo, perviene solo in parte dalla giurisprudenza di legittimità nella formulazione di principi di diritto, non totalmente risolutivi.
Analizziamo quindi una delle pronunce più recenti e chiarificatore della Corte di Cassazione, destinata ad essere menzionata nei manuali universitari perché traccia una netta linea di demarcazione tra donazione diretta, per cui si esige la forma dell’atto pubblico, e donazione indiretta, con cui si arricchisce il patrimonio del donatario senza formalismi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state investite della questione con ordinanza interlocutoria, per la composizione del contrasto rilevato in tema di donazione indiretta e in particolare per la definizione dello strumento utilizzabile e del meccanismo di funzionamento di tale fattispecie negoziale prevista dall’art. 809c.c. Su quest’ultimo punto, i giudici di legittimità si erano chiesti se per la configurabilità di una donazione indiretta fossero necessari almeno due
143 G.A.M. Trimarchi, Atti ricognitivi di liberalità non donative nella prassi
notarile, Liberalità non donative e attività notarile. Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, Milano, 2008, pag.163 e ss.
74
negozi, il negozio mezzo e il negozio fine, oppure uno solo ovvero anche un solo atto materiale.
L’ordinanza di rimessione n. 106/2017 si inserisce in uno scenario più che caotico, senza continuità di vedute, nella quale il Collegio ritiene opportuno trasmettere gli atti al primo Presidente, per investire della questione alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite affinchè questa proceda a “ricomporre tale quadro frammentato, in quanto oltre alla mancanza di apprezzabile uniforme interpretazione, largamente inquinata dai turbamenti del caso concreto, la questione si carica di particolare rilievo ove si consideri che le operazioni in discorso assumono assai di sovente funzione trans o post mortem, e quindi, il significato di regolamento ultimo, non più emendabile. Per contro, non può obliterarsi l’esigenza, sottesa alla prescrizione della forma solenne imposta dal legislatore in materia di donazione diretta, di circondare con particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo di uno o di tutti i suoi beni”.
Pertanto, oltre alla definizione del caso concreto, si chiede alle SS.UU di erigere per quanto possibile uno spartiacque tra la donazione nulla per mancanza di forma e la donazione valida perché indiretta.
La Suprema Corte di Cassazione, al fine di risolvere il quesito sollevato dalla Seconda Sezione circa la necessità o meno di più atti negoziali per la realizzazione di una donazione indiretta ( punto sul quale sussistono, come evidenziato, orientamenti giurisprudenziali non uniformi), ha compiuto un esame delle varie fattispecie che sono state oggetto di pronunce distinguendo tra quelle qualificate come donazioni dirette o indirette, fornendone un vero e proprio catalogo, ed estraendone alcune figure, da raffrontare col caso concreto.
Il caso in esame riguardava una fattispecie attributiva triangolare a mezzo banca, compiuta a titolo di liberalità: più precisamente, un trasferimento di valori mobiliari, di cospicuo valore, depositati su un
75
conto bancario, eseguito in favore di un terzo beneficiario in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l’operazione.
6.1. La risposta delle Sezioni Unite
In primo luogo le Sezioni Unite hanno voluto chiarire cosa si intenda per donazione indiretta e quali siano le differenze con la donazione diretta.144 Hanno, conformemente a quanto ritenuto fino ad ora, definito la donazione indiretta come una liberalità attuata attraverso un negozio diverso dalla donazione, e tale da comprendere tutti gli atti che pur non ripetendo lo schema tipico della donazione, sono caratterizzati dallo spirito di liberalità, ovvero l’intenzione di arricchire il beneficiario con contestuale depauperamento di chi dà esecuzione alla liberalità, pur non essendone obbligato.
Nel considerare gli aspetti distintivi delle donazioni indirette rispetto al contratto di donazione , recependo quanto affermato in materia dalla dottrina, le SS.UU hanno sancito che la donazione diretta è un contratto tra donante e donatario la cui unica funzione è quella di realizzare direttamente, per puro spirito di liberalità, l’arricchimento di quest’ultimo con conseguente impoverimento del donante, mentre nella donazione indiretta questa funzione è ulteriore rispetto a quella propria dello strumento utilizzato, che è un contratto tipizzato, con una causa e una disciplina proprie, sempre a condizione che sussistano sia l’elemento oggettivo che soggettivo proprio delle liberalità. Pertanto, la differenza risiede nelle modalità giuridiche con le quali si persegue il fine di liberalità.
144 Anche la Corte di Cassazione specifica che la terminologia usata per
riferirsi alle liberalità diverse dalla donazione è ambigua, in quanto, come spiegato in questo capitolo, vi sono i sostenitori della teoria del negozio indiretto, che usano l’espressione donazioni indirette; contrariamente, vi è chi ritiene di doverle definire liberalità atipiche. Nel proseguo del testo della Sentenza si noti che viene usato il termine donazioni indirette.
76
L’ulteriore risultato in questione, prosegue la Corte, richiamando la dottrina, può essere ottenuto: “ (a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo e le rinunce abdicative); (b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali beneficiario è un terzo; (c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; (d) con la combinazione di più negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui)”.
Con riguardo al caso di specie la Corte ritiene si tratti di “stabilire se l’operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante in favore di un altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all’ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili di addebitamento o accreditamento, costituisca donazione tipica ex art. 769c.c o sia inquadrabile tra le liberalità non donative ai sensi dell’art. 809c.c, ossia tra gli atti, molti dei quali aventi una propria disciplina, che, secondo una accreditata definizione dottrinale, possono essere impiegati per attuare in via mediata gli effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione”. Sottolinea poi che la riconduzione all’uno o all’altro ambito ha conseguenze rilevanti circa la disciplina applicabile, e, richiamando anche quanto già da noi esposto in merito alle disposizioni sulla donazione tipica applicabili anche alle donazioni indirette, riafferma che per le donazioni indirette non occorre l’assolvimento dell’onere della forma ex art. 782c.c., essendo per queste sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato.
Se ne conclude che, se si inquadrasse il caso di specie nella donazione indiretta, si ammetterebbe che l’accreditamento nel conto del beneficiario sia frutto di un’operazione trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall’autore della liberalità, sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, che obbligherebbe questa
77
a dar corso al bancogiro ed effettuare la prestazione in favore del beneficiario. Non vi sarebbe quindi nessun atto diretto di liberalità tra disponente e beneficiario, ma solo un’attribuzione liberale a favore di questo attraverso il mezzo del bancogiro.
Le Sezioni Unite tuttavia ritengono che l’operazione bancaria si realizzi non attraverso un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante attività di intermediazione gestoria dell’ente creditizio, rappresentando il bancogiro una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di un altro. Non c’è triangolazione in quanto la banca si limita a dare esecuzione ad un ordine impartitole dal titolare del conto e il passaggio di ricchezza avviene direttamente. Inoltre, nel bancogiro, la banca non può rifiutarsi di eseguire l'ordine richiesto, sussistendo un rapporto contrattuale che la vincola al delegante, ammesso che vi sia la disponibilità di conto, a differenza di quanto avviene nella delegazione, in cui il delegato, ancorché debitore del delegante, può non accettare l'incarico.
Si è di fronte perciò non ad una donazione attuata indirettamente, bensì ad una donazione tipica e diretta, ad esecuzione indiretta.
La Corte di Cassazione pronuncia quindi il seguente principio di diritto: “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore".
Come già accennato, le Sezioni Unite, per rispondere ai quesiti sollevati dal Collegio nell’ordinanza di rimessione, hanno ritenuto di
78
dover preliminarmente procedere ad una ricognizione delle ipotesi più significative che l’esperienza giurisprudenziale ha ricondotto all’ambito della donazione indiretta. Da tener presente che dottrina e giurisprudenza non sempre sono unanimi nel determinare l’appartenenza di una fattispecie all’ambito delle cosiddette ipotesi “tradizionali” di donazioni indiretta o a quello delle ipotesi “dubbie”145, considerando inoltre che le fattispecie esistenti sono moltissime e sempre oggetto di nuova formulazione in conformità all’evolversi delle norme e di nuove prassi adottate dalle parti.
7. Contratto a favore di terzo (assicurazione sulla vita a favore di