166G.Capozzi, Successioni e Donazioni., cit., pag. 1659.
167 Bonilini, Se la rinunzia all’azione di riduzione possa valere quale
donazione indiretta, in Famiglia, Persone e Successioni, n. 12 del 2010, Utet Giuridica. Ambiguo è anche il caso della rinuncia all’azione di riduzione da parte di un legittimario pretermesso in testamento, il quale ab origine non è mai stato assegnatario di quote ereditarie in quanto il testatore si ipotizza abbia fin da subito nominato come erede soltanto un altro soggetto, per cui se si precludesse di agire in giudizio, tale comportamento non potrebbe essere considerato incremento patrimoniale ma piuttosto una stabilizzazione della sua situazione, inoltre per poter parlare di liberalità è anche necessario essere in presenza del presupposto negoziale che di fatto non c’è nella rinuncia all’azione di riduzione, con il solo intento non è possibile parlare di liberalità indiretta in quanto irrilevante. Al contrario laddove si riesca a dimostrare l’intento liberale nel senso di arricchimento anche indiretto attraverso la rinuncia, allora è possibile individuare gli estremi per una possibile donazione indiretta.
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Delegazione, espromissione e accollo sono operazioni economiche che comportano la modificazione dal lato passivo delle obbligazioni e che permettono in determinati casi di realizzare donazioni indirette.
La delegazione è quel complesso di atti giuridici per cui un delegante fa promettere168 o eseguire169, con effetto sul suo patrimonio, una certa prestazione da un altro soggetto delegato verso un terzo delegatario. Può essere utilizzata come meccanismo di regolamentazione del prezzo e come strumento per raggiungere intenti liberali configurando una donazione indiretta,come ad esempio quando, mancando un rapporto di debito del delegante verso il delegatario, il primo, per realizzare una liberalità in via indiretta a favore del beneficiario (delegatario), indica al delegato di effettuare una prestazione a suo favore.170
Un’altra ipotesi in cui la delegazione costituisce una donazione indiretta si ha quando, mancando il rapporto di credito tra delegante e delegato, quest’ultimo assume l’obbligo o effettua la prestazione a favore del delegatario.
Un esempio classico è quello dei genitori che vendono un immobile di proprietà, il cui ricavato verrà destinato alla copertura del prezzo per l’acquisto di un immobile da parte del figlio: in questi casi può essere deciso in atto che l’acquirente (delegato da parte dei genitori) versi una somma di denaro direttamente ai venditori dell’immobile del figlio (delegatario), se i trasferimenti coincidono nei tempi, altrimenti potrà essere versata al figlio. Un’altra ipotesi si ha quando il delegato, che non ha debiti nei confronti del delegante, accetta di pagare il delegatario a beneficio del delegante, che aveva un debito nei confronti del delegatario.
168Delegazione di debito ex art. 1268c.c.
169 Delegazione di pagamento, ex art. 1269c.c.
170 G.Capozzi, Successioni e Donazioni, Giuffrè, Torino, 2015 pag. 1677;
A.Torrente, La donazione, Giuffrè, 1956, pag.51; B.Biondi, Le Donazioni, in
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L’espromissione, regolata all’art. 1272c.c. consiste invece nel negozio con il quale un soggetto espromittente assume nei confronti del creditore espromissario l’obbligazione del debitore espromesso, senza delega di questo. Si tratta pertanto di un contratto tra terzo e creditore, caratterizzato dalla spontaneità dell’intervento del terzo, in assenza di accordi tra questo e il debitore.
Anche questa figura può configurare una donazione indiretta, purché appunto l’intervento del terzo sia liberale e che debitore e terzo convengano sulla direzione liberale del negozio. Sarà anche qui necessario un accordo sul significato liberale dell’atto, oltre alla spontaneità del terzo, da accertarsi in concreto, dato che questo potrebbe intervenire per vari motivi.
Occorre inoltre precisare che, creandosi con l’espromissione un vincolo solidale tra espromittente ed espromesso tale per cui il creditore può chiedere l’adempimento ad entrambi, una volta che l’espromittente abbia adempiuto, si surroga nei diritti che l’espromissario aveva verso il debitore. La liberalità pertanto si realizzerà solo se e quando l’espromittente avrà pagato il debito senza esercitare il diritto di rivalsa, escluso a priori dall’animus donandi.171 Infine, vi è l’accollo, previsto dall’art 1273 c.c. ove è stabilito che “Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore”.
Esistono due forme di accollo: l’accollo interno, in cui un terzo accollante interviene nell’obbligazione preesistente assumendo il debito dell’accollato debitore, e si ha allorché il creditore non aderisca all’accordo tra accollante e accollato; l’accollo esterno, nel quale al contrario anche l’accollatario creditore aderisce all’accollo,
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comportando una modificazione soggettiva dell’obbligazione preesistente.
Mentre è pacifico in giurisprudenza che nell’accollo esterno possa ritrovarsi la figura del negozio indiretto, usando quindi l’accollo come negozio mezzo per il raggiungimento dello scopo ulteriore di liberalità172, l’accollo interno, è stato ritenuto dalla giurisprudenza in qualche occasione integrare piuttosto una donazione indiretta.173
Questa conclusione è stata fatta propria anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza numero 18725 del 2017, da noi analizzata, che riporta appunto l’accollo interno tra le ipotesi di donazione diretta, e che richiamando la Sentenza di cui alla nota precedente, ne ha seguito il ragionamento, giungendo a ritenere che nel caso dell’accollante che per arricchire un familiare, si impegni verso questo a pagare alla banca le rate del mutuo, la liberalità non si realizzi come effetto indiretto, bensì come causa dell’accollo.
Tale soluzione non è condivisa da altra giurisprudenza 174 e da parte della dottrina175, che sostengono al contrario che l’accollo interno sia un tipico strumento di liberalità indiretta, sull’assunto che lo spirito di liberalità sia la causa del contratto di donazione e che le donazioni indirette siano nate per soddisfare altri interessi, perseguiti usando un negozio tipico, piegando la sua disciplina e arricchendone la causa, per raggiungere un fine liberale. Se esistesse un altro strumento per
172Cass., 11 ottobre 1978, n.4550.
173 Cass., 30 marzo 2006, n. 7507, secondo la quale: “poichè con la
donazione indiretta le parti realizzano una liberalità utilizzando uno schema negoziale con causa diversa, configura piuttosto una donazione diretta l’accollo interno con cui l’accollante, allo scopo di arricchire la figlia con un proprio impoverimento, si sia impegnata nei confronti di quest’ultima a pagare all’istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto, attesa che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell’accollo, sicchè l’atto – non rivestendo i requisiti di forma previsti dall’art.782c.c.- deve ritenersi inidoneo a produrre effetti diversi dalla soluti retentio di cui all’art.2034c.c”.
174Cass., 8 luglio 1983, n. 4618.
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arricchire direttamente un soggetto, dovrebbe chiamarsi, anche questo, contratto di donazione.