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Il fondo patrimoniale, disciplinato dall’art. 167 c.c. si costituisce con apposita convenzione matrimoniale mediante atto pubblico o per testamento, attraverso il quale si destinano alcuni beni per far fronte ai bisogni della famiglia: oggetto del fondo patrimoniale possono essere beni mobili iscritti ai pubblici registri,titoli di credito e beni immobili. È opinione diffusa, sia in giurisprudenza che in dottrina, che rientri

nell’ambito delle donazioni indirette l’atto inter vivos costitutivo del fondo patrimoniale con beni di un terzo o di uno solo dei coniugi181.

Si precisa che per aversi una donazione indiretta è necessario escludere tutte quelle ipotesi di costituzione del fondo che non realizzano alcuna vicenda traslativa, e in questo caso non pongono in essere alcuna donazione; bisogna invece considerare solo quelle costituzioni poste in essere da parte di uno solo dei coniugi o da parte di un terzo soggetto con contestuale trasferimento della proprietà o di alcuni diritti reali come l’usufrutto, superficie, enfiteusi e in questi

181Non si può infatti ipotizzare una liberalità nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi, contitolari di un bene, decidano di destinarlo a far fronte alle necessità del loro nucleo familiare.

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termini deve essere valutato il carattere liberale della costituzione del fondo patrimoniale.182

Laddove la costituzione del fondo venga realizzata per raggiungere fini liberali, si inquadrerebbe la fattispecie nell’ambito di applicazione dell’art.809 c.c., e sarebbe a tal fine necessaria non solo la spontaneità intesa come mancanza di costrizioni o di obbligazioni, ma anche un accordo integrativo a monte sul significato liberale del fondo patrimoniale.

Quando invece il fondo viene costituito senza intento liberale, senza animus donandi, esso non viene considerato liberalità indiretta ma utilizzo di un mezzo tipico, quale è la costituzione di fondo

182Iaccarino, Liberalità indirette, IPSOA 2011, pag. 116: Bonilini, Trattato di

diritto delle successioni e donazioni, Giuffrè, 2009, pag.140; A.Palazzo, Il Codice civile Commentario- Le donazioni, diretto da P.Schelsinger, Giuffrè,

1991, pag.571. Svariate possono essere le tipologie costitutive di fondo patrimoniale ad esempio: 1) costituzione del fondo da parte di un terzo di determinati beni attribuendone specificatamente la proprietà o altro diritto reale ad entrambi i coniugi nel qual caso vi è un effettivo trasferimento di diritti; 2) costituzione da parte di un terzo di un fondo con il quale lo stesso soggetto si riserva ad esempio la nuda proprietà dei beni: in questo caso ci potrà essere attribuzione ai coniugi del diritto di godimento del bene ma su tale bene verrà applicato un vincolo di destinazione; 3) attribuzione ad uno soltanto tra i coniugi da parte del terzo di un diritto reale di godimento con vincolo di destinazione sui beni oggetto del fondo: in questo caso c’è un effetto traslativo ad uno soltanto tra i coniugi da parte del terzo al quale si affianca la costituzione a favore dell’altro coniuge di un diritto reale di godimento sul quale ricadranno tutte le facoltà concesse sui beni costituenti il fondo patrimoniale (dà luogo ad una comunione di godimento); 4) costituzione di fondo patrimoniale tra i coniugi con beni dei quali gli stessi sono già proprietari ma vincolando l’intera proprietà o altro diritto reale di godimento: in questo caso non vi è effetto traslativo ma semplicemente si crea il vincolo di destinazione; 5) il coniuge che costituisce un fondo patrimoniale su beni di sua esclusiva proprietà, vincolandoli di conseguenza: in questo caso c’è trasferimento di una quota dei beni in capo all’altro coniuge; 6) costituzione di fondo patrimoniale da parte di uno dei coniugi con beni che già gli appartengono sul quale si riserva la proprietà: in capo all’altro coniuge si costituisce un diritto di godimento, che nasce simultaneamente al vincolo di destinazione su questi beni, si instaura una comunione di godimento tra i coniugi per quanto riguarda l’amministrazione di tali beni.

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patrimoniale ex art. 167 c.c., e si rendono inapplicabili le norme a tutela dei legittimari previste per le donazioni.

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Capitolo Terzo

Donazione di bene altrui

1. Premesse

Allo scopo di mettere in evidenza ed analizzare le novità giurisprudenziali in materia di donazioni, non si può non soffermarsi sulla rinnovata attualità del tema del divieto di donazione di beni altrui e la conseguente connessione con la donazione di beni futuri.

Al centro dell’analisi e del dibattito, vi è l’art. 771 c.c., il quale vieta categoricamente che l’oggetto mediato dell’atto di liberalità sia rappresentato da beni futuri.

L’espressione “beni futuri”, lungi dal rappresentare un concetto dalla semantica chiara e ben definita, ha dato vita ad un acceso contrasto in dottrina e giurisprudenza, culminato poi nella sentenza resa dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 5068/2016.

Con riguardo al tema della donazione di beni altrui per la verità non si è mai registrato un profondo contrasto in giurisprudenza; nessuna sentenza ha mai affermato la validità della donazione di beni altrui, il dissenso ha semmai riguardato la qualificazione di tale tipologia donativa come nulla o inefficace. In sintesi, il fondamento della nullità, come vedremo, viene ricondotto ad un’applicazione analogica o diretta dell’art. 771 c.c. che vieta la donazione di beni futuri, mentre la tesi dell’inefficacia poggia sulla natura eccezionale del divieto di donazione di beni futuri e sulla conseguente impossibilità di applicare per analogia l’art. 771c.c.

La particolarità della Sentenza n. 5068 del 2016 è quella di affermare la nullità dell’atto donativo di cosa altrui, discostandosi però dalle motivazioni assunte a sostegno delle precedenti pronunce, facendola pertanto derivare da una mancanza di causa donandi, stante

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l’impossibilità di realizzare l’arricchimento del beneficiario a fronte di un depauperamento del donante.

Alla base delle incertezze ermeneutiche degli ultimi anni si è posto anche il concetto stesso di futurità, da alcuni inteso in senso oggettivo e da altri, soprattutto in tempi più recenti, in termini soggettivi. I sostenitori della prima impostazione, come vedremo, ritengono che il divieto di alienazione sancito dall’art. 771 c.c. si riferisca a tutti i beni non venuti ancora ad esistenza nella realtà fenomenica e che sarebbero quindi oggettivamente inesistenti, rendendo un eventuale atto dispositivo gratuito nullo. L’interpretazione più evoluta, al contrario, estende la futurità anche a quelle res che, seppur presenti nella realtà materiale, non possono essere alienate perché non appartenenti al donante al momento dell’atto di disposizione. Costituirebbero pertanto beni futuri da un punto di vista soggettivo, data la loro mancanza nella sfera giuridica del disponente. Quest’ultima tesi è stata fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha dovuto affrontare anche la relativa tematica del decorso del termine dell’usucapione decennale ex art. 1159 c.c. per l’aver posseduto ininterrottamente il bene per un certo numero di anni.

L’intento è allora quello di ricostruire il percorso giurisprudenziale che ha condotto le SS.UU alla Sentenza n. 5086 del 2016, alla luce delle precedenti statuizioni.