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Attività del consulente tecnico

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 98-102)

Profili processual

1. La nomina con la L.69/

2.4 Attività del consulente tecnico

L'attività del consulente tecnico è disciplinata all'interno dell'art 194 c.p.c ed assume forme diverse. Il consulente può in via alternativa o cumulativamente: partecipare all'udienza; svolgere le indagini che gli sono state commesse dal giudice, in assenza del giudice stesso; fornire al giudice i chiarimenti richiesti, in udienza od in camera di consiglio; chiedere, se autorizzato dal giudice, chiarimenti alle parti; assumere, se autorizzato dal giudice, informazioni da terzi. Non necessariamente l'insieme di tali attività vengono sempre e comunque cumulativamente svolte dal consulente.137 Il giudice,

anche qualora autorizzi lo svolgimento delle operazioni peritali senza la sua presenza, può comunque assistere alle operazioni che vengono svolte dal C.T.U.138 Le operazioni peritali sono necessarie affinché il

consulente tecnico, attraverso accertamenti ed altri tipi di iniziative, possa fornire una risposta ai quesiti posti dal giudice, secondo quanto

135 Cass.civ., sez.lav., 7 luglio 2001, n.9231 in Pluris, Wolters Kluwer 136 CTU e CTP: due facce della stessa medaglia in www.factalex.it

137 M.Rossetti, Il C.T.U “l'occhiale del giudice”, Milano, Giuffrè, 2012, p.157 138 G.Brescia, Il consulente tecnico e la perizia nel processo civile e penale,

sancito all'interno dell'art 62 c.p.c139. Di operazioni peritali possiamo

distinguere due tipi: quelle che vengono svolte presso lo studio del consulente, ove vengono effettuati studi, valutazioni, e deduzioni con la presenza delle parti e dei loro propri consulenti; l'altro tipo, invece, si caratterizza per il fatto di effettuare valutazioni presso i luoghi di causa, Uffici e Pubbliche Amministrazioni.140

Durante le operazioni peritali, spesso il giudice riconosce un'ampia discrezionalità circa le modalità e lo svolgimento delle indagini stesse. Tant'è vero che non è raro che il quesito posto dal giudice all'ausiliario si apra con l'ampia formula:” il C.T., compiuto ogni

accertamento ritenuto indispensabile..” o simili.141

Gli art 62 e 194 c.p.c sono le disposizioni di riferimento per ciò che concerne l'attività peritale e sono state soggette ad un'interpretazione estensiva da parte della giurisprudenza. Quest'ultima ha ammesso che il C.T.U quando compie le indagini da solo possa anche, senza espressa autorizzazione, compiere tutti gli accertamenti che siano collegati con l'oggetto della consulenza e quindi, di conseguenza, possa assumere di propria iniziativa notizie ed informazioni presso terzi.142 Tale facoltà incontra è soggetta a tre condizioni: innanzitutto

le notizie acquisite da parte di terzi devono riguardare fatti e situazioni relativi all'oggetto della relazione; l'acquisizione presso terzi deve essere necessaria per far svolgere l'incarico attribuito al consulente tecnico; infine, nella relazione il C.T.U deve indicare le fonti del proprio accertamento, in modo tale da poter permettere l'intervento delle parti. Dunque, il potere di indagine del consulente

139 Art 62 c.p.c:”Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli art 194 ss, e degli art 441 e 463.” 140 “Il perito e il consulente tecnico d'ufficio (CTU) O CTP” in

www.fabriziofava.com

141 E.Berton, P.Zen, R.Balasso, La perizia e la consulenza tecnica d'ufficio e di parte, Rimini, Maggioli Editore, 2012, p.86

tecnico, anche se esercitato senza l'autorizzazione dell'organo giudicante, deve consentire, in ogni caso, alle parti di poter allegare fatti in giudizio. Le indagini compiute con la violazione di tali limiti sono nulle per violazione del principio del contraddittorio.143

Tuttavia, vi sono certi tipi di indagine che non possono essere omessi da parte del consulente tecnico. Si tratta di casi in cui il consulente deve intervenire, non tralasciando l'attività peritale solo perché i luoghi sono inaccessibili o la persona è impossibilitata a comparire. Lo svolgimento delle operazioni peritali è una diretta conseguenza del dovere di bene e fedelmente adempiere l'incarico, fissato all'art 193 c.p.c. La Corte di Cassazione, in una pronuncia, affermò:” in

base al disposto dell'art 193 c.p.c, il consulente ha l'obbligo di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità, egli ha, cioè, l'obbligo di eseguire con diligenza le indagini affidategli; obbligo che ha carattere generale e che può assumere diversi contenuti a seconda delle situazioni concrete.”144

Sulla base delle disposizioni regolanti l'attività del consulente, in particolare l'art 194 c.p.c, è possibile dedurre che: il consulente è tenuto ad assistere alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; è tenuto a compiere, anche in sua presenza, le indagini che gli vengono affidate anche fuori dalla circoscrizione giudiziaria; può chiedere chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi ed eseguire piante, calchi, rilievi.145 In tal caso, il giudice può anche

ritenere che non sia necessario che il consulente rediga una relazione scritta, ma le sue indagini, i suoi rilievi, le sue osservazioni ed i suoi pareri espresse alle udienze possono essere inseriti nei processi verbali di udienza a cura del cancelliere. Analizzando l'art 194 c.p.c,

143 Cass.civ., sez lav., 29 maggio 1998, n.5435 in Pluris, Wolters Kluwer 144 Cass. Civ., sez lav., 28 luglio 1994, n.7036 in Pluris, Wolters Kluwer

145 F.Carpi, M.Trauffo, Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, Cedam, 1965, p. 138

vediamo che questo si collega con l'art 62 c.p.c, il quale dispone la possibilità per il C.T.U di compiere indagini anche al di fuori della circoscrizione giudiziaria e quindi in un ambito territoriale diverso da quello in cui opera il giudice (art 194, secondo comma c.p.c).

Stando a quando disposto nella disposizione in esame emerge che il consulente tecnico è tenuto a rispondere esclusivamente alle domande ed ai quesiti che gli vengono posti dal giudice, senza alcun obbligo di eseguire gli accertamenti sollecitati dalle parti o dai loro C.T.P, poiché il C.T.U è vincolato solo alle richieste poste dal giudice.

Nel suo complesso, l'attività peritale può distinguersi in due fasi: la prima è quella concernente la raccolta del materiale, che integra la fase delle indagini vere e proprie, di cui fa menzione l'art 62 c.p.c e che va compiuta nel contraddittorio delle parti; la seconda, invece, si conclude con la redazione dell'elaborato peritale.

Dall'analisi dell'art 194 c.p.c emerge che :”il consulente tecnico […]

compie, anche fuori dalla circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'art 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone”. Sulla base di tale disposizione emerge l'impossibilità di

applicare l'art 203 c.p.c, sul presupposto che la consulenza si collocherebbe fuori dall'istruzione probatoria, cui è limitata l'operatività, dell'istituto dell'assunzione fuori della circoscrizione del tribunale di mezzi istruttori.146 A sostegno della tesi della non

delegabilità militano anche altre tesi: tra queste, la necessità che il consulente tecnico sia scelto, di norma, nell'albo esistente presso il tribunale al quale è stato assegnato il giudice procedente. Inoltre, anche la natura fiduciaria che lega il C.T.U al giudice mal si concilia con la possibilità per il primo di delegare a terzi il potere di scegliere il consulente. Parte della dottrina ammette la possibilità di disporre la

146 G.Brescia, Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale, Rimini, Maggioli Editore, p.105

delega della C.T.U nell'espletamento dell'attività peritale al tribunale del luogo dove debba essere eseguita, ex art 203 c.p.c, osservando: che l'argomento letterale dell'art 194 c.p.c non è decisivo, posto che vi sono altre disposizioni che contengono al loro interno indicazioni di segno opposto; che la natura che lega il giudice e il C.T.U non viene meno con la delega conferita; ed infine, che la legge prevedendo che la nomina del consulente avvenga anche nei confronti di soggetti non iscritti all'albo ammette di per ciò stessa la possibilità di delega. Tuttavia, al di là delle tesi al riguardo, è preponderante quella che ritiene non delegabile l'attività del consulente e fa leva soprattutto sul rapporto fiduciario che lega C.T.U e giudice. Posto che il consulente è un soggetto di conoscenze specifiche nell'ambito processuale, di conseguenza, il giudice sceglierà il consulente che meglio degli altri è in grado di portare avanti l'incarico conferitogli.

In ogni caso, il problema della derogabilità ex art 203 c.p.c è un falso problema. Anche ammettendo la delega nello svolgimento delle attività peritali, al giudice delegato verrebbe assegnato solo il potere di scegliere il consulente e non non potrebbe occuparsi della risoluzione delle controversie sorte durante l'attività esplicata dal C.T.U. Inoltre, ammettendo l'art 203 c.p.c si eviterebbe di addossare alle parti i costi di trasferta dei consulenti.

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 98-102)