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Il consulente tecnico di parte: la nomina.

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 91-98)

Profili processual

1. La nomina con la L.69/

2.3 Il consulente tecnico di parte: la nomina.

Prima di passare all'analisi riguardante lo svolgimento delle attività peritali, ritengo opportuno soffermarmi sulla figura del consulente tecnico di parte.

Mentre il consulente tecnico d'ufficio è un ausiliario tecnico del

giudice, il consulente tecnico di parte è un ausiliario tecnico della parte.120 Si tratta di una figura professionale che va assumendo

sempre più importanza nei processi civili e penali. Infatti, essere rappresentati da un C.T.P, con capacità e conoscenze adeguate, è condizione essenziale per vedere accolte le proprie tesi dal C.T.U, in primo luogo, e dal giudice, allo scopo di giungere ad una sentenza favorevole.121

Al principio della terzietà e imparzialità del consulente tecnico fa da sfondo in qualche modo il principio del contraddittorio, caratteristico di tutte le fasi del processo e quindi anche delle operazioni di valutazione delle prove. Tale contraddittorio, nell’ambito della consulenza tecnica nel processo civile si articola con lo strumento previsto dall’art. 87 c.p.c. ovvero con la nomina dei consulenti tecnici di parte (CTP). Il C.T.P validamente e tempestivamente nominato dalla parte assume il ruolo di parte attiva nello svolgimento della consulenza tecnica ed ha il diritto-dovere di partecipare alle attività svolte dal C.T.U. Ove già nominato o se nominato nella stessa udienza, il consulente tecnico di parte può intervenire all'udienza fissata ai sensi dell'art 193 c.p.c per il giuramento del C.T.U e svolge le operazioni indicate all'interno 201, secondo comma c.p.c, ossia:”oltre ad assistere a norma dell'art 194 c.p.c alle operazioni

del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.”122 Oltre alle suddette attività, il C.T.P è chiamato a presentare al consulente tecnico d'ufficio, sia a voce che per iscritto, prima del deposito della

120“Il portale del c.t.u” in www.ilportaledelctu.it

121“Il consulente tecnico di parte e il consulente d'ufficio” in www.perizieforensi.com

122 C.Cantù, La consulenza di parte nel nuovo processo civile in www.intersezioni.eu

relazione del C.T.U, osservazioni ed istanze; predisporre osservazioni e rilievi sulla relazioni presentata dal C.T.U. 123

I CTP hanno il compito di ausiliari del difensore della parte, come il CTU lo è del giudice. A tale effetto, una volta che la loro nomina è stata portata a conoscenza del CTU, o per menzione del nominativo al verbale dell’udienza o per comunicazione diretta (come è prassi piuttosto comune), a essi va comunicato ogni avviso riguardante le operazioni peritali.124

Chi intende svolgere il ruolo di consulente tecnico di parte deve possedere molto “mestiere” ed essere dotato di un'elevata competenza professionale. Proprio in relazione a quest'ultimo punto, il consulente tecnico di parte deve fondare l'assurance professionale anche nei confronti del C.T.U e della parte. Infatti, il C.T.P non necessariamente deve essere iscritto in un apposito albo, come nel caso del consulente tecnico d'ufficio. Se una parte è professionalmente competente in merito alla materia oggetto della consulenza, può egli stesso svolgere la funzione di C.T.P nel proprio interesse.125 Si tratta, comunque, di un soggetto che conosce

approfonditamente le procedure giudiziarie e dispone di un buon intuito, una buona capacità di analisi.126

La vera funzione del C.T.P è quella di effettuare un controllo tecnico sull'operato del consulente tecnico d'ufficio. Il C.T.P non si limita a fornire pareri orali, ma redige una consulenza scritta dopo aver assistito alle operazioni del C.T.U alle udienze o in camera di consiglio. In concreto, il giudice stabilisce un termine, con

123 Le osservazioni ed i rilievi effettuati durante le operazioni peritali non è necessario che siano raccolti all'interno di un verbale. Ciò che conta è che il consulente tecnico d'ufficio, anche quando non voglia raccoglierli, dimostri di averli comunque valutati. M.Rossetti, Il CTU “l'occhiale del giudice”, Milano, 2012

124 Il consulente tecnico d'ufficio: oneri e onori in Tuttomisure_news 125“Il consulente tecnico di parte” in www.ilportaledelctu.it

126 “Il consulente tecnico d'ufficio e di parte nel processo civile” in www.odcec.mi.it

l'ordinanza di nomina del consulente, che consente alle parti di poter nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.127 La mancata prefissione del termine non

comporta nessuna nullità, non essendo stata prevista a norma dell'art 201 c.p.c.

Quest'ultima disposizione disciplina quella che è la nomina del consulente tecnico di parte. La dichiarazione di nomina deve essere trascritta nel verbale dell'udienza o con un apposito atto depositato in cancelleria. Inoltre, la dichiarazione deve contenere il domicilio o il recapito del C.T.P (art 91 c.p.c).

Il C.T.P si distingue da quello di ufficio in quanto, a seguito della nomina dello stesso, non fa seguito il giuramento ed, inoltre, non è soggetto alle norme che regolano la ricusazione e l'astensione.

La nomina del C.T.P trova il suo presupposto nella nomina del C.T.U: “Il giudice istruttore con l'ordinanza di nomina del

consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico”.128 Infatti, la nomina del consulente tecnico di parte può avvenire solo se è stato nominato un C.T.U.

Si desume che prima di tale momento, non potendosi fissare il termine per la nomina, quest'ultima non è consentita. Da ciò derivavano due importanti conseguenze: da un lato, le parti non possono nominare un consulente tecnico di parte né, tanto meno, quest'ultimo può svolgere alcuna attività processuale, prima che il

127 A.Benvenuti, P.Frediani, Le attività del tecnico per l'autorità giudiziaria, Milano, Giuffrè, p.47

128 Art 201 c.p.c:” Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con

dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.”

giudice nomini un c.t.u; dall'altro laddove il giudice intenda avvalersi degli ausiliari, disciplinati nel codice, non disporrà una consulenza tecnica.129

In passato si era discusso circa la legittimità costituzionale del diniego alla nomina di un C.T.P in difetto di nomina del C.T.U da parte del giudice, ma sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale si è pronunciata nel senso che :”Le consulenze di parte, pur

inerendo all'istruzione probatoria, non costituiscono mezzi di prova ma semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio, sicché, coerentemente, la norma impugnata autorizza la nomina dei Consulenti Tecnici di parte solo nel caso di nomina del Consulente Tecnico d'ufficio, le cui funzioni parimenti sono preordinate, non ad accertare fatti rilevanti ai fini della decisione, bensì ad acquisire elementi di valutazione ovvero a ricostruire circostanze attraverso una specifica preparazione, a scopo di controllo sugli elementi di prova forniti dalle parti ed in funzione ausiliaria del Giudice.”130 Il citato art 201 c.p.c precisa che le parti “possono” nominare un proprio consulente tecnico. Ora, è ovvio che l'uso del singolare non preclude che le possano nominare una pluralità di C.T.P, ma si è comunque in presenza di una facoltà di nomina.131 Non sussiste per le

parti un obbligo, ma è altamente consigliabile per le stesse munirsi di un proprio consulente.

Tuttavia, in mancanza di nomina del C.T.P, la parte potrà produrre in giudizio, nei termini e con le modalità previste dall'art 183 c.p.c, eventuali perizie stragiudiziali predisposte da un tecnico di fiducia, posto che le stesse, come stabilito dalla già citata ordinanza del 1995 n.124 della Corte Costituzionale, integrano”mezzi di difesa come le

129 Cass civ., sez 1, 4 aprile 2001, n.4919 in Pluris, Wolters Kluwer

130 Cfr. Ordinanza n.124 del 13 aprile 1995, in Giuris. Cost. 1995, Consulta Online in www.giurcost.org

deduzioni e argomentazioni dell'avvocato e sono soggette al libero apprezzamento del giudice”. In base a tale principio già in

precedenza la Corte di Cassazione, con la sentenza n.2574 del 3 marzo del 1992132, aveva stabilito la possibilità per il giudice di

merito di fondare la propria decisione su una C.T.P e stragiudiziale, alla condizione di fornire un'adeguata motivazione di tale valutazione.

Ai fini della nomina dei consulente tecnici di parte è previsto un termine stabilito dal giudice. Il termine per la nomina del CTP dovrebbe essere fissato con la stessa ordinanza con cui viene nominato il CTU. Di solito, però, il giudice assegna il predetto termine all’udienza fissata per il suo giuramento. Le parti, ovviamente, possono nominare in quella sede il loro CTP, ma potrebbero anche chiedere un termine ad hoc. In tal caso, il giudice solitamente concede il termine con conseguente onere di depositare la nomina in cancelleria. Detto termine è ordinatorio, il che significa che può essere prorogato con istanza prima della scadenza, ma una volta scaduto produce gli stessi effetti del termine perentorio.133

Il termine non viene indicato nell'ordinanza ammissiva dei C.T.U, ai sensi dell'art 191 c.p.c, ma viene assegnato in occasione dell'udienza, ex art 193 c.p.c, fissata per la comparizione ed il giuramento del consulente tecnico. Il termine in cui deve essere disposta la nomina è ordinatorio, il che comporta delle conseguenze. Innanzitutto prima della scadenza la parte interessata può instare per la proroga, sempre che sussista un giustificato motivo; inoltre, dopo la scadenza, il termine non può essere né prorogato né nuovamente concesso. Talvolta, nella prassi, accade che il termine venga fissato con scadenza “fino all'inizio delle operazioni peritali.”134

132 Cass.civ, sez lav, 3 marzo 1992, n.2574 in www.laleggepertutti.it 133 Cass civ. 8976/92 in Pluris, Wolters Kluwer

Tale prassi potrebbe anche ritenersi ammissibile, purché la nomina venga disposta con un atto formale, depositato in cancellerai prima dell'inizio delle operazioni peritali. Al contrario, la nomina del consulente tecnico di parte fatta dinanzi al C.T.U al momento in cui iniziano le indagini peritali non è conforme all'art 201 c.p.c, il quale sancisce che la nomina va fatta “con dichiarazione ricevuta dal

cancelliere.” Tale prassi è comunque sconsigliabile per due motivi.

Innanzitutto perché permette alle parti ed al consulente tecnico d'ufficio di conoscere solo all'ultimo momento le generalità del consulente nominato dalla controparte, quindi non consente loro di valutare se vi sono rapporti o vincoli, tra il C.T.P della controparte e il consulente d'ufficio, da rendere necessaria la ricusazione del C.T.U. Inoltre, tale prassi è sconsigliabile per un altro motivo: nell'ipotesi in cui il C.T.U od il giudice decidano di differire l'inizio delle operazioni peritali, se solo una parte abbia nominato il proprio consulente, l'altra può godere di una insperata e non sollecitata proroga del termine, preclusa invece alla controparte.

Si discute se è possibile che una parte possa nominare un C.T.P, con la facoltà per quest'ultimo di farsi sostituire. Tale affermazione è da escludersi: in primis, la nomina del C.T.P deve provenire dalla parte e non da un altro consulente tecnico di parte; inoltre, la nomina richiede pur sempre un atto formale ricevuto dal cancelliere; infine, la nomina deve essere effettuata entro il termine fissato dal giudice ex art 201 c.p.c e conferire al consulente tecnico di parte la facoltà di farsi sostituire costituirebbe un aggiro nei confronti di tale termine; il numero dei soggetti che prestano la loro opera nel processo deve essere determinato e certo. Quindi, di conseguenza, la parte potrebbe anche procedere alla nomina del proprio consulente, prevedendo la possibilità di sostituzione del C.T.P, però la formula varrebbe come nomina contestuale di due o più consulenti di parte, ciascuna delle

quali subordinata alla impossibilità o alla rinuncia del C.T.P nominato per primo. E' bene ricordare che stando ad una pronuncia della Corte di Cassazione135, la nomina irregolare di un consulente

tecnico di parte, il quale abbia partecipato alle operazioni peritali, comporta la nullità della relazione se ha comportato una violazione del diritto di difesa.

CTU e CTP rappresentano, dunque, due strumenti come tanti altri a disposizione dei cittadini che intendono far valere i propri diritti di fronte ad un Giudice e, si auspica, svolgano le loro funzioni con il solo intento di tutelare la giustizia.136

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 91-98)