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Esame dei document

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 103-107)

Profili processual

1. La nomina con la L.69/

2.6 Esame dei document

Il C.T.U, oltre a svolgere le attività peritali, mediante l'ispezione dei luoghi ed altre attività, effettua anche un controllo sui documenti che lui stesso ha acquisito e di quelli che gli vengono presentati dalle parti. L'analisi dei documenti spesso si configura come l'elemento centrale su cui si concentrano le conclusioni del consulente.147 I

147 Il perito o il consulente tecnico di ufficio (C.T.U) o C.T.P, di Fabrizio Fava in www.fabriziofava.com

documenti su cui viene posta una valutazione da parte del C.T.U sono gli stessi su cui il giudice potrebbe fondare la sentenza. Quindi il C.T.U non disponendo di maggiore libertà rispetto al giudice, in quanto, ai fini della risposta da fornire ai quesiti posti, può ritenere esistenti solo quei fatti che anche il giudice potrebbe porre a fondamento della sua decisione.

Il regime di utilizzabilità dei documenti, da parte del consulente tecnico, varia a seconda che i documenti siano prodotti dalle parti o che siano stati acquisiti direttamente dal C.T.U.

Le parti, infatti, possono produrre documenti in vario modo: con l'atto di citazione, al momento della costituzione (art 163, comma secondo, n.5, c.p.c)148; con la comparsa di risposta, al momento della

costituzione (art 167 c.p.c); mediante produzione all'udienza, entro il termine di cui all'art 183, comma 6, c.p.c; tramite deposito in cancelleria e comunicazione alle altre parti dell'elenco dei documenti depositati, entro il termine di cui all'art 183, comma 6, c.p.c; mediante ottemperanza ad una ordinanza di esibizione (art 210 c.p.c) entro il termine fissato nell'ordinanza.149

Tuttavia, è bene valutare quali sono effettivamente i documenti che il C.T.U può acquisire e quali no durante l'espletamento dell'incarico. Quando il consulente viene nominato ritira in udienza i fascicoli delle parti depositati in quello di ufficio che viene conservato presso la cancelleria. In tali fascicoli le parti hanno riposto tutta la documentazione ritenuta probatoria, sempre col rispetto delle regole processuali, utile e conveniente al fine di dimostrare al magistrato il fondamento delle loro ragioni.

Ci sono, comunque, dei termini che le parti devono rispettare ai fini della presentazione della documentazione. I termini sono: di 30 giorni (prima memoria istruttoria che serve ad integrare le domande

148 Atto di citazione in www.diritto24.ilsole24ore.com

o a modificarle); 30 giorni (seconda memoria istruttoria: qui si producono atti, documenti, mezzi istruttori); 20 giorni (memoria istruttoria di replica: serve a controdedurre sulle assunzioni della controparte).150 Questo sta ad indicare che le parti, nelle fasi

successive al processo, non possono portare documenti ulteriori, a meno che non siano necessari perché, per esempio, ci sono state delle modifiche sostanziali successive all'introduzione degli atti in giudizio. Inoltre, le parti possono proporre istanze ed osservazioni, affinché l'esperto inizi a svolgere accertamenti, indagini o assuma una decisione in merito ad un determinato.

Stando ad una recente impostazione della S.C si sancisce che il consulente non può sostituirsi alle parti in violazione dei termini per la produzione di documenti.

La Cassazione mette un freno ai consulenti tecnici d'ufficio che, con troppa disinvoltura, acquisiscono dati e documenti che non fanno parte del processo non essendo stati prodotti nei termini dalle parti. Così la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto un ricorso in cui si lamentava che la corte d'appello aveva ingiustamente dichiarato nulla la consulenza tecnica d'ufficio che aveva acquisito una serie di documenti comprovanti i costi di alcuni lavori perduti e i relativi quantitativi.

Secondo la Cassazione però la corte d'appello ha deciso correttamente di non avvalersi delle risultanze della consulenza tecnica perché i documenti acquisiti dal CTU erano stati a lui trasmessi da una delle parti in violazione dei termini previsti per la produzione documentale. È corretta quindi la pronuncia di nullità della consulenza tecnica d'ufficio e la inutilizzabilità della stessa e di tutto il materiale acquisito.

Come si legge nel testo della sentenza, il ricorrente aveva fatto riferimento a un principio affermato dalla stessa Cassazione secondo cui "al consulente tecnico è consentito acquisire aliunde i dati

necessari per svolgere l'accertamento affidatogli ( Cass. n. 1901 del 2010 ed altre).

Ma, come spiega la corte, "è errata l'interpretazione che la

ricorrente dà al suddetto principio di diritto in ordine alla possibilità del consulente di acquisire aliunde la documentazione necessaria per elaborare la consulenza. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientri nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento,quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purchè ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Cass. n. 13686 del 2001, Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 13428 del 2008; Cass. n. 1901 del 2010). E tuttavia occorre chiarire entro che limiti è legittimo lesercizio di tale facoltà da parte del consulente e quali siano i dati, le notizie, i documenti che egli può acquisire aliunde. Il criterio guida è che si tratta di un potere funzionale all'esplemento dell'incarico affidato, che non comporta alcun potere di supplenza, da parte del consulente, rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti al rispettivo onere probatorio".

In buona sostanza il potere di attingere ad dati estranei al processo viene legittimamente esercitato "in tutti i casi in cui al consulente sia

necessario, per portare a termine l'indagine richiesta, acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia

siano necessari per portare a termine l'indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette(può trattarsi, esemplificativamente, di delibere comunali dalle quali estrarre il coefficiente per determinare il canone di locazione, documentazione relativa ai piani regolatori, dati riscontrabili relativi al valore dei terreni espropriati per verificare che lindennità di esproprio sia stata correttamente quantificata)".

Il consulente, nel rispetto del contraddittorio, potrà anche acquisire documenti non prodotti che risultino indispensabili all'accertamento di una situazione di comune interesse come ad esempio gli atti di frazionamento che servono ad individuare il confine tra due fondi. Il consulente tecnico d'ufficio infine, conclude la corte, può acquisire "dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali

delle parti, e pur sempre deve indicare loro la fonte di acquisizione di questi dati per consentire loro di verificarne l'esatto e pertinente prelievo".

L'acquisizione da parte del CTU di dati e documenti che non

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