2.2 “Carnelutti legislatore”
3. I progetti di riforma al nuovo codice di procedura civile.
3.3 Il progetto Redenti ed il progetto Solm
Ci fu un momento però in cui i progetti di riforma subirono uno stallo, nel periodo corrispondente agli anni '20 e '30 del XX secolo. Si tratta di una fase in cui si sviluppa l'ideologia fascista e si assiste ad una “fascistizzazione dello Stato”. Fu solo qualche anno più tardi, nel 1933 quando Redenti ricevette l'incarico di predisporre un progetto di un nuovo codice di procedura civile. Per quanto riguarda il tema della perizia, nel progetto Redenti vi è maggiore coinvolgimento del giudice nel procedimento di formazione, in quanto gli si riconosce la facoltà di nomina ex officio e inoltre, si rimette la scelta del perito alla scelta condivisa delle parti. Si procede a fornire una disciplina più dettagliata in merito all'attività peritale, disponendo che il giudice deve indicare “lo scopo e l'oggetto, specificando le rilevazioni di fatto da compiere e i quesiti da risolvere”. Vi sono molte disposizioni all'interno del progetto che propendono per un approccio liberale e dispositivistico, per esempio quelle che riguardano la ricusazione e l'accettazione dell'incarico: nel primo caso il giudice dovrà sentire previamente le parti, nel secondo l'accettazione da parte del perito non deve essere obbligatoria,
neppure nel caso in cui a nominarlo sia stato il giudice. Questa circostanza pare indicare la natura non pubblica dell'incarico affidato al perito. Ulteriormente confermato dalla previsione di un contraddittorio formale non limitato in relazione alla formazione della prova peritale. Nello svolgimento delle operazioni del consulente si ribadisce, all'interno del progetto, il diritto delle parti di partecipare alle operazioni peritali e di svolgere tutte le osservazioni opportune. Sia il perito che le parti devono comparire dinanzi al giudice, l'udienza stessa si connota per una forte attenzione circa la realizzazione del contraddittorio nella formazione della prova peritale. Il progetto Redenti noi lo troviamo riformulato all'interno dell'art 195 realizzato dal legislatore del 2009, mediante il quale si è disciplinato un contraddittorio formato solo da tecnici da realizzarsi con modalità analoghe a quelle disposte nel progetto. Nel progetto Redenti si rinvengono dei collegamenti culturali con le impostazioni di stampo liberale ottocentesco ed è proprio questa relazione a giustificare la sua non considerazione da parte del neo-nominato guardasigilli Solmi. Anche lui, come altri riformisti in precedenza, auspica ad un ampliamento dei poteri ufficiosi dl giudice e di iniziativa istruttoria. L'importanza di tale progetto, però, la si rinviene in merito alla regolamentazione delle attività riguardanti i saperi extra-giudici. Infatti Solmi spinge verso l'istituzione di nuove regole riguardanti la perizia, da svolgersi “sotto il diretto controllo del giudice, il quale può intervenire alle operazioni, disporre particolari indagini e in ogni caso chiedere i chiarimenti orali o scritti al perito”. Nel primo progetto Solmi le attività dell'esperto sono determinate dalle decisioni del giudice in materia e se ne trova conferma nella rubricazione della norma di apertura della relativa disciplina (“Facoltà del giudice di procedere a perizia”), ulteriore conferma la si rinviene nel fatto che il giudice delimita l'attività da
svolgere indicando i punti o i quesiti che rivolgerà al perito. Sempre andando a valorizzare la funzione del giudice, Solmi ritiene necessario che la scelta del soggetto esperto sia disposta dal giudce stesso, che dovrà indicare <<persone idonee>> e dovrà valutare la perizia, con la facoltà di nomina, se necessario, di tre periti. La nuova funzione del perito può essere riassunta nel giuramento che è tenuto a fare, con lo scopo di operare al fine di ricercare la verità. Appare evidente che, in quest'ottica, l'attività peritale è sganciata da una finalità tipica delle parti nell'acquisizione di elementi probatori, ma segnala una nuova funzione e la sua predisposizione come strumento a sostegno dell'attività giudiziale. L'ampliamento dei poteri del giudice in tal senso pare confermato dal fatto che spetta a lui intervenire nelle varie operazioni svolte dal perito ed, eventualmente, richiedere supplementi di indagine, autorizzare il perito a richiedere chiarimenti alle parti o ottenere informazioni da terzi. Allo stesso modo il giudice potrà chiedere chiarimenti o ordinare la rinnovazione della perizia dopo il deposito della relazione peritale. Inoltre può anche chiedere un parere orale o scritto. Anche la disciplina del contraddittorio risulta articolata, posto che si prevede che dopo il provvedimento giudiziale di nomina dell'esperto è riconosciuta la facoltà alle parti di designare un proprio consulente. Inoltre, quest'ultime possono presentare in udienza delle memorie tecniche. Non si può trascurare l'aspetto lessicale che ha una forza innovativa, facendo menzione del termine “esperto”. Tale termine segnale riferimenti culturali non esclusivamente autoctoni (expert, expertise), oltre che evidenti istanze di modernità. Innovazione che si rinviene anche nella disciplina della perizia, ove il giudice può ordinare d'ufficio “l'esecuzione di rilievi, calchi, facsimili o riproduzioni fotografiche di oggetti, documenti e luoghi e, occorrendo, rilevazioni cinematografiche, fotografiche o altre richiedenti l'impiego di mezzi,
strumenti o procedimenti meccanici”. Le critiche che in misura maggiore sono state mosse al progetto Solmi provengono proprio da Carnelutti, il quale manifesta fin da subito una opposizione circa la scelta di collocare la perizia tra i mezzi di prova, in luogo della catalogazione del consulente “quale assistente del giudice, secondo le ormai concordi vedute della scienza processualistica”. Inoltre ritiene insufficiente il riferimento alla semplicità idoneità come metodo di selezione, poiché questo inficia alla realizzazione di un “ruolo peritale”. Non sono le uniche critiche, altre provengono da Rocco. Sulla scorta della funzionalità della perizia ad acquisire nel processo “elementi tecnici che mancano al giudice “, si ritiene che “non si dovrebbe dimenticare che anche il perito nominato dal giudice è, in fondo, un consulente tecnico del giudice stesso”, aspetto che verrà ripreso poi nel codice del '42. A fronte delle critiche mosse, Solmi decide di pubblicare un nuovo progetto di riforma del codice di procedura civili, anche se in realtà la disciplina della perizia rispetto al 1937 non ha subito grandi modifiche.
Ho ritenuto necessario al fine della comprensione del tema della consulenza così come è oggi, effettuare una dissertazione su quelli che sono stati i progetti di riforma. Pur riguardando principalmente il codice di procedura civile hanno trattato anche il tema della perizia ed hanno influito nella redazione del codice del 1942.