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Requisiti richiest

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 62-66)

2.2 “Carnelutti legislatore”

4. La consulenza tecnica nel codice di procedura civile del 1942.

4.1 Figure affini e controverse

4.2.2 Requisiti richiest

La disposizione che disciplina l'iscrizione è l'art 15 disp.Att.c.p.c la quale ritiene che possono essere iscritti coloro che sono dotati di una “speciale competenza tecnica in una determinata materia”. Ovviamente l'iscrizione avviene su richiesta dell'interessato e ciascun consulente non può essere iscritto in più di un albo (art 15 disp.Att.c.p.c, 2 comma), ma è possibile ottenere l'iscrizione in più categorie dello stesso albo. Sono necessari tre requisiti: speciale competenza in una determinata materia; condotta morale rispecchiata; l'iscrizione in un ordine professionale. In realtà prevederebbe anche una condotta politica specchiata, che però pur non essendo mai stata abrogata, è stata “pacificamente” disapplicata poiché in contrasto con l'art 2 Cost. Analizzando nel dettaglio i requisiti si può notare che non basta essere competenti ai fini dell'iscrizione, ma possedere una “speciale” competenza. In questo caso l'esperto deve dimostrare una competenza in più rispetto a quella richiesta nella media. La “speciale competenza” è quella di chi ha lavorato a dei progetti o prestazioni particolarmente complessi, di chi ha svolto prestigiosi incarichi professionali, di chi ha compiuti numerosi studi o pubblicazioni. In ogni caso, spesso, accade che il tribunale proceda all'iscrizione di chiunque ne faccia domanda, sol che dimostri di essere iscritto ad un ordine e di svolgere un'attività professionale. Si tratta di prassi che devono respingersi,poichè oltre a non essere rispettosa del testo di legge, genera effetti perversi. Il secondo requisito ai fini dell'iscrizione è il possesso di una “condotta morale specchiata”. Non si parla di “incensuratezza”, ma di condotta morale, per cui il soggetto che ha precedenti penali non è precluso dall'iscrizione, ma lo sarà solo se la natura del reato commesso fa desumere la mancanza di senso morale. Ma può essere comunque

negata l'iscrizione a coloro, che pur non avendo commesso reati, hanno posto in essere condotte riprovevoli. Il terzo requisito è l'iscrizione ad un ordine professionale. Qualsiasi esperto, ergo non solo i professionisti, possono ottenere l'iscrizione all'albo. Dal successivo art 16 n.3 disp.Att.c.p.c sembra emergere un altro requisito, la residenza nella circoscrizione del tribunale. Molti comitati interpretano questa norma come sinonimo di domicilio, infatti spesso succede che un candidato, pur risiedendo altrove, viva e lavori nella circoscrizione del tribunale presso il cui albo domanda di essere iscritto. L'iscrizione è anche consentita ai pubblici dipendenti, che devono munirsi di un'apposita autorizzazione del ministro o del capo del ministro.

Dopo avere passato in rassegna i soggetti, sorge spontanea una domanda: come avviene l'iscrizione? Innanzitutto la domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti indicati nell'art 16 disp.att. c.p.c: estratto dell'atto di nascita, certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione, certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale, certificato di iscrizione all'ordine professionale, i titoli e i documenti che l'aspirante cede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica. Alcune di queste hanno subito delle modifiche, quale ad esempio l'art 44 d.p.r 28 dicembre 2000 che dispone che gli atti di stato civile sono richiesti solo per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia, vengono acquisiti d'ufficio. Il successivo art 46 comma 1 dispone che possono essere comprovati, con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti atti: residenza, appartenenza ad ordini professionali, assenza di carichi pendenti, assenza di precedenti

penali. L'art 16 delle disp. Att. c.p.c nella parte in cui impone al candidato nel momento in cui si iscrive di presentare un certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale, certificato di iscrizione all'ordine professionale e del certificato del casellario giudiziale, debba esser letto alla luce dell'art 46 del d.p.r.

La domanda di iscirizone all'albo deve essere presentata al presidente del tribunale, secondo quanto sancisce l'art 16 disp.att.c.p.c , successivamente viene depositata in cancelleria, ove vi sarà un cancelliere preposto a formare un fascicolo contenente la domanda ed i documenti allegati, dopodichè lo presenta al comitato dell'art 14 disp.att.cp.c. Quest'ultimo quando è chiamato a valutare l'iscrizione ha una composizione variabile: oltre al presidente e il procuratore della repubblica, vi sarà anche un rappresentante del consiglio dell'ordine di appartenenza del candidato. Tuttavia, è possibile per il comitato convocare il candidato al fine di valutare le competenze richieste dalla legge. Il provvedimento di rigetto, invece, deve essere motivato e comunicato alla Cancelleria. Tale obbligo non è previsto dal codice , ma è imposto dall'art 3, comma 1, della l 7 agosto 1990 n 241 sul procedimento amministrativo. La notificazione avviene nel rispetto dei termini indicati dall'art 15 disp.att.c.p.c , da cui decorrono 15 giorni per il reclamo. Il provvedimento di rigetto può comunque essere impugnato, nonostante la legge non dica niente in merito ai soggetti legittimati. La disposizione che ne fa riferimento è l'art 15 disp.Att.c.p.c.che parla del reclamo del provvedimento, non specificando di che tipo. Il reclamo deve essere proposto, in ogni caso, da parte del soggetto istante, quindi eventuali terzi non vi sarebbe un dies a quo certo dei termini di decorrenza. Va proposto dinanzi la Corte d'Appello nel cui distretto è ricompres il tribunale nel cui albo è stata negata l'iscrizione. Se accoglie il reclamo, ordina l'iscrizione del reclamante nell'albo del tribunale: il comitato può

comunque negare nuovamente l'iscrizione fondando le motivazioni su ragioni diverse. In conclusione è possibile dedurre che il procediemtno volto all'esame della domanda di iscrizione è un procedimento amministativo, avente ad oggetto l'esame di una domanda di autorizzazione. Quindi da un lato al procedimento per la verifica della domanda di iscrizione sono applicabili le norme sul procedimento amministrativo, di cui la l.241 del 1990 e questo comporta dei problemi sull'art 117 Cost. Poiché la materia dei procedimenti amministrativi rientra nella competenza regionale, con la conseguenza che il procedimento per l'iscrizione all'albo potrebbe essere disciplinato in norme diverse, a seconda della localizzaizone regionale del tribunale nel cui albo si chiede l'iscrizione. L'altro collegamento con l'ambito amministrativo è dato dal fatto che l'impugnazione può avvenire non solo dinanzi la corte d'appello, ma anche dinanzi al tar per motivi di legittimità. Infine che sul giudicato non si forma mai nessun vincolo di giudicato.

Per quanto riguarda, invece, la cancellazione dall'albo, questa può avvenire nei seguenti casi: su domanda dell'interessato, proposta senza formalità al comitato di cui all'art14 disp.Att.c.p.c; in seguito a revisione, quando il comitato accerti che siano venuti meno i requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione (art 18 disp.Att.c.p.c). In quest'ultimo caso, il comitato procede d'ufficio, senza obbligo di sentire previamente l'interessato e salva la reclamabilità del provvedimento dinanzi al giudice amministrativo. Ultimo caso in cui viene disposta la cancellazione è laddove questa sia prevista come conseguenza sanzionatoria di un illecito disciplinare da parte del consulente tecnico (art 20 disp.Att.c.p.c). 72

CAPITOLO II

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 62-66)