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Il compenso del C.T.U.

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 166-170)

Responsabilità e compens

5. Il compenso del C.T.U.

Il consulente tecnico, svolte le attività con correttezza ed imparzialità, ma soprattutto esente da ogni forma di responsabilità, ha diritto ad un compenso. La disciplina relativa al compenso del C.T.U era precedentemente regolata dalla L.319/1980210, mentre oggi

209 Le responsabilità del CTU in www.ingenio-web.it 210 L. 8 luglio 1980, n.319 in Pluris, Wolters Kluwer

trova una propria regolamentazione all'interno del D.P.R del 2002.211

Quest'ultimo ha sostituito la precedente disciplina, andando a riscrivere gran parte delle norme che in passato regolavano la disciplina dei compensi. Nel Testo Unico le disposizioni che, in particolare, attengono al profilo del compenso del C.T.U vanno dal 49 al 72 e sono inserite all'interno del Titolo VII.212 Tuttavia,

nonostante la nuova disciplina si sia sostituita alla precedente, ha mantenuto inalterato il vecchio art 4 della L319/1980, relativo agli “onorari commisurati al tempo”. 213

Dunque, il consulente tecnico ha diritto: all'onorario per l'attività svolta; ad una indennità di viaggio e di soggiorno; al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico svolto, comprese le spese di viaggio.214

211 DPR 30 maggio 2002, n.115 in Pluris, Wolters Kluwer

212 Il compenso del CTU come si determina in www.profesionegiustizia.it 213 Art 4 L. 319/1980:”Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le

quali non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

1.La vacazione è di due ore. L’onorario per la prima vacazione è di L.

10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000.

2.L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il

compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L’onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un’ora e un quarto è dovuto interamente.

3.Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun

incarico.

4.Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla

presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

5.Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924,

n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

5.1 Gli onorari

Gli onorari a cui ha diritto il C.T.U si distinguono in tre categorie: fissi, variabili e a tempo, le c.d vacazioni. I primi due sono quelli comunemente applicabili, mentre gli onorari a tempo sono residuali, ovvero vengono applicati o quando non è previsto alcun onorario nella materia oggetto del compenso oppure quando l'applicazione del criterio fisso o variabile risulta essere impossibile.

Secondo quanto sancito all'interno dell'art 29 del d.p.r del 30 maggio del 2002 tutti gli onorari, a meno che non sia diversamente stabilito, devono contenere: la relazione peritale; l'indicazione della partecipazione del consulente alle udienze; ogni altra attività riguardante i quesiti posti al C.T.U.

Ora, per quanto riguarda i criteri di liquidazione bisogna anche qui distinguere a seconda del tipo di onorario. Nel caso degli onorari fissi si ha a che fare con un importo fisso stabilito dalla legge ed invariabile. Ad oggi la misura di tali onorari risulta essere iniqua, a causa del loro mancato adeguamento al mutato potere d'acquisto della moneta.

Per quanto, invece, riguarda gli onorari variabili è necessario distinguere due tipologie: quelli disposti tra un minimo ed un massimo stabilito direttamente dalla legge215; onorari a percentuale

sul valore della controversia.

Per quanto riguarda la liquidazione degli onorari a tempo, questa si commisura in relazione al tempo necessario per svolgere l'incarico. Per rendere più agevole l'opera di liquidazione, la legge impone che il tempo impiegato dal C.T.U sia compiuto in base ad un'unità di misura denominata “vacazione” che corrisponde a due ore di lavoro.

215 In questo caso il magistrato dovrà tener conto della difficoltà che ha avuto il consulente tecnico nello svolgimento dell'attività peritale.

La liquidazione avverrà moltiplicando il valore monetario della vacazione, stabilito dalla legge, per il numero di vacazioni che il giudice ritiene essere necessario per concludere l'attività peritale.216

5.2. Indennità di viaggio e di soggiorno

E' previsto dal TU in materia di spese di giustizia che il consulente abbia diritto ad un'indennità di viaggio e di soggiorno, al fine di svolgere l'incarico conferitogli. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei; questi ultimi dovranno essere preventivamente autorizzati dal magistrato. In aggiunta alle spese di viaggio è dovuta un’indennità supplementare (art. 14 legge 836/1978) pari al: 10% del costo del biglietto a tariffa intera per il viaggio in ferrovia ed altri servizi di linea; 5% del costo del biglietto se il viaggio è compiuto in aereo. Nel caso in cui l’esperto opti per l’utilizzazione del mezzo proprio dovrà essere autorizzato dal Giudice; in tal caso avrà diritto ai sensi dell’art. 8 della legge 417/1978, ad una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina; le spese per pedaggi verranno rimborsate integralmente. Nel caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, l’indennità di viaggio e di soggiorno viene ridotta di 1/3 se sono rimborsate le spese di alloggio; di ½ se sono rimborsate le spese di vitto e di 2/3 se sono rimborsate sia le spese di vitto che di alloggio.217

216 Il valore monetario della vacazione è, per la prima, di euro 14,68, per le successive è di 8,15 euro.

217 Liquidazioni dei compensi al CTU le novità dopo il DL 83/2015 in www.ediltecnico.it

5.3 Rimborso spese sostenute per l'adempimento

dell'incarico.

Il C.T.U ha diritto ad un rimborso per le spese sostenute e per ottenerlo non necessita di alcuna autorizzazione da parte del giudice. Come ho già analizzato precedentemente, il C.T.U può avvalersi di ausiliari e anch'essi necessitano di un rimborso spese. Per comprendere meglio quest'aspetto è necessario soffermarsi sull'art 56 del d.p.r del 2002. La norma va interpretata nel senso che se l'ausilio di un collaboratore del consulente tecnico è stato autorizzato dal giudice, la spesa per il compenso di tale ausiliario sarà rifusa in base agli onorari risultanti dalle tabelle del d.m 30 maggio 2002; per converso, se invece la nomina non è stata autorizzata dal giudice, allora la spesa sarà rifondibile secondo il valore del mercato che potrebbe anche essere minore rispetto al compenso erogato dal C.T.U al proprio collaboratore. Infatti, è consigliabile richiedere sempre l'autorizzazione del giudice prima di avvalersi di un collaboratore.218

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