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L'attività del C.T.U.

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 139-142)

5.2 presso i servizi territorial

6. L'attività del C.T.U.

Posto che l'obiettivo della consulenza tecnica, nei casi di affidamento di minori a seguito dei procedimenti di separazione o divorzio, è quello di valutare la condizione psicologica che connota la relazione intercorrente tra i vari componenti della famiglia, l'attività espletata dai consulenti è piuttosto complessa. Dovranno sicuramente tener conto degli aspetti “prognostici” della situazione familiare al fine di comprendere quali saranno gli interventi opportuni per tutelare il minore. La prima cosa che è tenuto a fare il consulente, una volta assunto l'incarico, è quella far firmare alle parti un consenso informato in cui si specificano le finalità dei colloqui cui saranno sottoposti, compresi i minori, specificando inoltre che i dati assunti non verranno comunicati a terzi e saranno trattati limitatamente al perseguimento delle finalità inerenti all'incarico.

Nel corso della sua attività, l'esperto dovrà comunque tener conto di una serie di fattori essenziali ai fini dell'intervento, tra i quali: gl aspetti fisici (ambiente fisico, cura, ecc); aspetti emozionali o sociali (cura psicologica del figlio, protezione, ecc); aspetti intellettuali (stimolazioni intellettuali); aspetti ambientali (come verrebbe organizzato il contesto ambientale in cui il minore poi dovrebbe

andare a vivere). Ovviamente per l'espletamento di tali valutazioni, il consulente dovrà tener conto dei dettami propri del codice deontologico, in questo caso quello degli psicologi forensi. Per fare solo qualche esempio, basti pensare all'art 6 in cui si afferma che, nel corso delle sue funzioni, si avvale di metodi scientifici validi; l'art 7 che stabilisce che il consulente valuta il grado attendibilità delle azioni.

Al di là dei singoli articoli, sinteticamente, il consulente è chiamato a svolgere i seguenti compiti: porre attenzione alla presenza di elementi legati ad esperienze personali che possono indirettamente influenzare o suggestionare la valutazione; coniugare l’esercizio della propria professionalità con la tutela dell’interesse psicologico dei minori e della famiglia, tenendo presente che il proprio contributo incide inevitabilmente sul livello psico-affettivo delle persone coinvolte; segnalare ogni condizione di rischio che possa porre il minore in stato di pregiudizio e/o di pericolo; mantenere la propria autonomia scientifica e professionale rispetto ai committenti e ai vari operatori giuridici, anche nella scelta dei metodi e nell’applicazione degli strumenti psicologici; scegliere gli strumenti di valutazione in modo pertinente al quesito indicato; effettuare un racconto puntuale dell’attività peritale, utilizzando strumenti quali audio- video- registrazione, soprattutto in caso di colloqui con il minore, per un’osservazione più accurata anche del linguaggio non verbale; giungere alla formulazione del proprio parere attraverso un’analisi integrata dei dati rispettando i criteri della logica scientifica, riferendosi a tecniche e teorie che costituiscono un sapere condiviso seppur non generalizzato all’interno della comunità scientifica; valutare la possibilità di recupero delle funzioni genitoriali, fornendo eventuali indicazioni sulle risorse territoriali presenti a sostegno della situazione in esame (sostegno genitoriale, mediazione familiare,

sostegno psicologico individuale ai minori); riferire ai Consulenti di parte i risultati del proprio esame, favorendone la controllabilità nel rispetto del principio del contraddittorio; rispondere alle osservazioni critiche dei Consulenti di parte e inserirle nella sua relazione finale prima del deposito della stessa in Tribunale.

7. L'attività del C.T.P.

Prima di tutto i doveri. Il CTP, prima di accettare l’incarico, deve:effettuare uno o più colloqui con il cliente; incontrare e confrontarsi con l’Avvocato; esplicitare al cliente che “essere di parte” significa fornire supporto alla parte e tutelare gli interessi, prima di tutto, dei minori coinvolti nel procedimento; laddove dovesse ravvisare nel cliente un comportamento ostativo nei confronti dell’ex coniuge che arreca grave pregiudizio ai figli, prendere seriamente in considerazione la possibilità di non accettare l’incarico; chiarire che manterrà la propria autonomia professionale; evitare di accettare l’incarico in caso di amicizia/parentela con la parte; evitare di accettare l’incarico se ha già avuto rapporti di natura professionale con il cliente. Ad esempio, non potrebbe accettare l’incarico il professionista che ha già avuto rapporti di natura clinica con il cliente (consulenza, psicoterapia ecc.); stabilisce l’onorario e la modalità di pagamento. Il CTP può: effettuare “note critiche” al CTU mediante verbale che si redige ad ogni fine incontro consulenziale oppure tramite Pec destinata al CTU; chiedere un momento di confronto (meglio un incontro dedicato) con il CTU e l’altro CTP per condividere la metodologia scientifica da utilizzare nella Consulenza; assistere a tutti gli incontri consulenziali. Solitamente negli incontri in cui il CTU somministra i tests, il CTP non assiste, ma il CTU dovrebbe garantire quantomeno l’audio o videoregistrazione degli

incontri di psicodiagnostica; chiedere al CTU approfondimenti e altri incontri consulenziali.Il CTP non può: incontrare i minori al di fuori della CTU; interagire ai fini della Consulenza con i periziandi e minori durante gli incontri senza autorizzazione del CTU; Durante la CTU, il CTP: supporta il cliente e cerca di contribuire alla restituzione della responsabilità genitoriale e di aiutarlo ad uscire dalla spirale del conflitto; contribuisce a stabilire un clima sereno e di collaborazione con CTU e l’altro CTP. Nello scrivere le osservazioni (ex art. 195 c.p.c.) il CTP: cerca di essere sintetico, tenendo in considerazione che se tutto va bene il Giudice leggerà solo le sue conclusioni; eventualmente non attacca su un livello personale il CTU, ma attacca la CTU. Differenza sostanziale che corrisponde a “duro con il problema, morbido con la persona”; evita riferimenti personali al CTU (“è un incompetente”, “ha sbagliato”, “non è formato”). Le osservazioni devono riguardare i contenuti della Consulenza, non il CTU, ad esclusione dei casi in cui il CTU abbia palesemente manifestato uno sbilanciamento (collusione) per l’uno o l’altro genitore; espone il suo punto di vista sulla vicenda, prendendo in considerazione solo i dati emersi durante la Consulenza.

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 139-142)