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Il progetto Mortara ed il progetto Carnelutt

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 42-46)

2.2 “Carnelutti legislatore”

3. I progetti di riforma al nuovo codice di procedura civile.

3.2 Il progetto Mortara ed il progetto Carnelutt

Altro personaggio di spicco nel panorama italiana è Mortara, il quale redige un progetto di codice accompagnato da una relazione introduttiva che si pone in antitesi rispetto al progetto precedente realizzato da Chiovenda, di cui critica l'oralità. Il suo scopo non era realizzare una vera e propria riforma, ma ordinare le varie norme che si erano susseguite nel tempo. Voleva far sì che il processo mantenesse la sua struttura, apportando delle migliorie. In questo quadro si colloca anche l'attività peritale qualificata come un mezzo di prova a disposizione delle parti per ottenere materiale avente natura probatoria utile per far luce su questioni aventi natura tecnico- scientifica. Mortara cataloga la perizia nei mezzi di istruzione indiretti tenendo conto della funzione pratica dell'istituto.

Si avvicina al codice del 1865 nella scelta del soggetto esperto. Anche qui si prevede che sia il giudice ad accogliere la scelta effettuata dalle parti. Mortara non si rifa solo al codice, ma riprende anche aspetti provenienti dal progetto precedente, per esempio la possibilità per le parti di nominare un perito di parte e la facoltà per le stesse di poter sentire l'esperto al termine dell'udienza per ottenere ulteriori chiarimenti.

Viene, inoltre, disposta la possibilità della perizia preventiva, già disposta nel progetto Orlando. In conclusione nel progetto Mortara emergono due tratti caratteristici: da un lato la volontà di recuperare il carattere dispositivistico; dall'altro l'assunzione della perizia deve avvenire con le garanzie processuali, quali il contraddittorio tra le parti.

degli anni '20 del XX secolo e confluito in buona parte nel programma presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del codice di procedura civile. Si tratta del progetto Carnelutti, che si pone , per alcuni aspetti, vicino a Chiovenda il quale sostiene una vera e propria battaglia di riforma del codice di procedura civile. Ponendo l'attenzione sul tema da me analizzato, Carnelutti, che già si era espresso in una sua elaborazione in tema di prove, dà all'istituto della perizia un nuovo nomen. Secondo le sue parole: “il perito giudiziale [..] è considerato un ausiliario del giudice” e proprio al fine di “mettere in maggior rilievo questa sua posizione, gli ha voluto dare il nome di consulente tecnico.”57

Con questa nuova terminologia, il lavoro è incentrato soprattutto sul ruolo stesso del consulente, assistente del giudice, non tanto sui risultati della sua attività.

Nel progetto Carnelutti, infatti, il ruolo del consulente si pone sia per il giudice che per le parti come necessità di procedere alla valutazione delle questioni tecnico-scientifiche. Tant'è che tale figura è inserita nel contesto dei soggetti “assistenti del giudice”. Ed è proprio in relazione a queste due personalità che si concentra l'attenzione carneluttiana, la quale ritiene la funzione dell'esperto essenziale in tutti quei casi in cui il giudice “non può arrivare” poiché sono richieste delle particolari e specifiche competenze. 58

Tuttavia la risistemazione della disciplina delle conoscenze esperte nel processo civile che realizza il progetto Carnelutti risponde anche ad altre finalità: migliorare il funzionamento dell'istituto della consulenza tecnica, da raggiungere tramite la riqualificazione della figura del perito-consulente e attraverso la semplificazione del procedimento. Soprattutto sotto il profilo della qualificazione della

57 F.Carnelutti, Studi di diritto processuale civile vol.IV, Padova, CEDAM, 1939, p.354

58 F.Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, Padova, CEDAM, 1920, p.410

figura e della individuazione dei requisiti dell'esperto che Carnelutti fa emergere i tratti di una forte cooperazione tra giudice ed esperto. A tal fine è prevista l'ufficialità della nomina e la predisposizione di una norme volte a garantire la neutralità dell'attività tecnico-scientifica. Per quanto riguarda il primo punto, si tratta di far sì che il giudice verifichi la necessità di ricorrere alla consulenza , di utilizzare l'ausilio fornito da soggetti dotati di una preparazione che il giudice non possiede. Inoltre, sarà sempre il giudice a selezionare soggettivamente l'esperto e, di conseguenza, fornirgli l'incarico. Nel progetto carneluttiano si prevede che la scelta avvenga sulla base di criteri previsti nei “regolamenti attuativi”, i quali dovevano fissare la qualifica soggettiva dell'esperto. La disciplina inserita nei “regolamenti di esecuzione del codice” doveva fissare criteri e requisiti rigidi e determinati al fine di disporre l'iscrizione all'albo del consulente, per poter garantire agli esperti una particolare competenza come delineato nell'art 77 del progetto in esame. All'interno vi sono una serie di disposizioni innovative: l'impossibilità per il consulente di rinunciare all'incarico; novità riguardanti la disciplina della ricusazione e dell'astensione; la responsabilità del perito. Proprio riguardo a quest'ultimo ambito vi sono delle disposizioni che predispongono l'applicazione di sanzioni pecuniarie e obblighi risarcitori nei casi in cui si forniscono informazioni false e vi sia il mancato rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal giudice per il compimento dell'incarico assegnato al perito. Il progetto affronta, inoltre, anche il tema dei campi di indagine da attribuire all'esperto. A tal fine, l'art 79 dispone:”le indagini che gli sono delegate”, ma anche fornire “durante il contraddittorio delle parti o in camera di consiglio, gli elementi e i chiarimenti che gli possono servire per l'ispezione delle prova o per

la risoluzione delle questioni”. 59 Carnelutti tuttavia fornisce un aiuto

interessante soprattutto ai fini della redazione del codice del 1942, tant'è che sia nel progetto che nel codice stesso si assiste ad una bipartizione disciplinare della materia: mentre la figura del consulente risulta essere inserita nel Capo III (Degli assistenti del giudice) del titolo II (Del giudice) del Libro I, la relativa attività viene invece disciplinata nel Titolo IV (Delle prove) del Libro I del progetto in esame. A tal fine occorre menzionare l'art 112, introdotto all'interno del capo relativo alle “Ispezioni delle prove”, dispone la possibilità per il giudice “quando se ne presenti la necessità o la convenienza” , di affidare all'esperto il compimento “determinate osservazioni, indagini o esperimenti”. Si tratta di disposizione importante, oltre per la forte analogia con l'impianto codicistico del '42, anche per un'ulteriore circostanza. Si dispone l'obbligo del giudice di indagare i motivi che determinano l'affidamento al consulente del compito di effettuare indagini o di procedere ad operazioni valutative. Disposizione questa che non è presente nell'attuale disciplina e che determina forti incertezze sui requisiti di ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, tanto in relazione agli obblighi del giudice, sia con riguardo alle facoltà spettanti alle parti. Proprio per quanto riguarda le parti, vi è nota una disposizione, l'art 22 del progetto, che prevede la possibilità delle stesse di farsi assistere “per la ispezione di prove o la trattazione di questioni, per le quali occorrono capacità o preparazione che la parte o il difensore non possiedono”, “da una o più persone di particolare competenza nelle questioni suddette”. 60 Quindi le parti possono avvalersi del

consulente anche qualora non vi sia stata una nomina d'ufficio da parte del giudice, tanto da considerare l'esperto come una figura

59 F.Carnelutti, Progetto al codice di procedura civile, Padova, CEDAM, 1926, p.31

60 V.Ansanelli, La consulenza tecnica nel processo civile, Milano, Giuffrè, 2011, p.181

ibrida che si avvicina molto come qualità ai difensori delle parti. Per Carnelutti, è necessario ribadirlo, il consulente ha la funzione di fornire al giudice le regole o le massime d'esperienza per il giudizio e d emerge in tale progetto la circostanza a distinguere la figura del perito da quella del testimone e altra rispetto all'attività probatoria. Tuttavia il progetto carneluttiano nonostante in parte influenzi il codice del 1942 non riceve grande successo, al punto di non ricevere il consenso della Sottocommissione a cui ne era stato assegnato l'esame né il parere concorde del guardasigilli Rocco.

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 42-46)