Profili processual
1. La nomina con la L.69/
2.1 Oggetto della consulenza tecnica
Una volta pervenuto il provvedimento di nomina, notificato a mezzo dell' ufficiale giudiziario, il consulente tecnico nominato deve comparire all'udienza fissata nella data stabilita dal giudice istruttore. Sarebbe buona norma che il tecnico, come già anticipatamente analizzato, valutasse la totale assenza di casi di incompatibilità per interessi, parentela o quanto altro citato all'interno dell'art 51 c.p.c, per non incorrere in una successiva ricusazione.115 Una volta giunto
in udienza e preso i primi contatti con i difensori delle parti, è opportuno prendere conoscenza dell'oggetto del procedimento attraverso un colloquio informale con i legali e, ove possibile con gli atti di causa.
114 I limiti del giudice e il rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio in www.accademia-lancisiana.it
Le modalità di svolgimento dell'incarico del consulente tecnico sono disciplinate all'interno degli art 61,62,194,195,197c.p.c. Di regola, nonostante la scelta del legislatore volta a privilegiare il principio di oralità nello svolgimento e nel resoconto delle attività compiute dal consulente tecnico, accede nella prassi che le indagini vengono condotte senza l'intervento del giudice, attraverso la redazione di una relazione scritta. Anche in questa fase dell'istruzione probatoria, si rinviene la volontà del legislatore nell'assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Il contenuto dell'attività di consulenza è definito, quanto al campo di indagine ed ai suoi confini, dal tenore del quesito formulato dal giudice. Per quanto riguarda l'oggetto delle indagini peritali è necessario soffermarsi su due punti: per il principio “iura novit
curia” ogni valutazione in diritto (individuazione ed interpretazione
della normativa applicabile; interpretazione delle clausole pattizie tra le parti; accertamento della colpa e/o dell'inadempimento contrattuale; interpretazione e valutazione di prove documentali) è inibita al consulente tecnico, perché è riservata al giudice, salvi i casi in cui la normativa applicabile alla fattispecie faccia largo uso di un linguaggio specialistico tecnico-scientifico. In questi casi una risalente pronuncia della Corte di Cassazione116 riconosce al giudice
la facoltà di disporre di un consulente per l'interpretazione di tale normativa. Inoltre, l'altro punto che attiene all'oggetto della consulenza tecnica è quello secondo cui essa va disposta in funzione chiaramente probatoria per l'accertamento dei fatti esulanti dalla competenza tecnica delle parti e dei loro difensori, quando quindi costituisce l'unico mezzo per tale accertamento, anche se non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione ai fatti che le parti sono in grado di provare.117
116 Cass civ., sez 1. 13 ottobre 1974, n.2472 in Pluris, Wolters Kluwer
Quando si ha a che fare con questioni tecnico-scientifiche, il giudice non può rifiutare di disporre una consulenza tecnica, così come non può non ritenere accertati i fatti che il C.T.U avrebbe potuto valutare in base alle sue precise competenze tecniche. In quest'ultimo caso, se così fosse, si realizzerebbe un'ipotesi di insufficienza e contradditorietà della motivazione della sentenza emessa in tal senso. Ci sono una serie di situazione in cui è ritenuto ammissibile ricorrere alla C.T.U e procedere allo svolgimento delle operazioni peritali. Per esempio, in tema di controversie di lavoro:al fine di accertare i rapporti di dare ed avere tra l'agente ed il preponente; per accertare lo stato di crisi finanziaria ed aziendale del datore di lavoro, nel giudizio di legittimità di un licenziamento collettivo; per valutare il mutamento dell'indirizzo politico di un giornale, quando questo assuma rilievo nel rapporto di lavoro col giornalista. Nel settore condominiale e dei diritti reali, lo svolgimento delle operazioni peritali viene disposto per accertare la titolarità della proprietà in capo a chi abbia proposto una domanda di accertamento del diritto dominicale o di rivendica; per accertare la minor somma dovuta dal condomino al condominio a seguito della chiusura dei radiatori del proprio appartamento; accertare l'entità delle spese sostenute dal comproprietario per la manutenzione e la gestione dei beni e dei servizi di uso comune; calcolare l'ammontare del danno consistente nella perdita o diminuzione del panorama goduto da un appartamento a seguito della illegittima sopraelevazione del proprietario confinante; verificare il valore di un'area edificatoria, per determinare l'indennità di espropriazione; accertare la natura abusiva o meno di una costruzione per accertare la sussistenza di una causa di ineleggibilità a consigliere comunale; valutare l'esistenza effettiva degli usi civici a carico di un fondo. In tema di affitto aquiliano, invece, le operazioni peritali possono compiersi al fine di verificare il
grado di invalidità permanente causato da un infortunio; accertare il danno ambientale subito da un comune, a seguito di un illecito sversamento di sostanze tossiche; verificare la sussistenza di un nesso causale tra i lavori edili di ristrutturazione e i danni all'immobile sovrastante; pattuire un prezzo di mercato di un immobile. Nel settore della materia contrattuale, la C.T.U può essere disposta al fine di accertare gli effetti dannosi di una condotta omissiva; il prezzo di una vendita di un immobile, determinato dalle parti per relationem; accertare l'autenticità di un'opera d'arte oggetto di compravendita; verificare l'esistenza e l'entità dei vizi della cosa venduta. In tema di famiglia, le operazioni peritali possono svolgersi al fine di verificare la paternità o la maternità, mediante un'indagine per valutare l'assenza di incompatibilità genetiche.118