• Non ci sono risultati.

Linee guida: il protocollo di Milano

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 132-136)

La consulenza tecnica nell'affidamento dei minori a seguito dei procedimenti di separazione e divorzio.

4. Linee guida: il protocollo di Milano

Nonostante l'attività di consulenza, nei casi di affidamento di minori a seguito di un procedimento di separazione o divorzio, trovi una propria guida anche a livello internazionale, con i Protocolli

Al termine del Convegno “Verso un protocollo per l’affidamento dei figli. Contributi psico-forensi”187 si è proceduto, grazie all’apporto

interdisciplinare di psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, avvocati, e magistrati,alla stesura delle “Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi”. Il Protocollo, sorto a seguito del convegno, contiene al suo interno una serie di disposizioni già contenute nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989, dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli e dal Regolamento n.2201 del 2003.

Lo scopo di tale Protocollo è quello di munire gli operatori e gli esperti, che si occupano delle questioni riguardanti l'affidamento dei minori a seguito di separazione o divorzio, delle linee guida concettuali e metodologiche affinché si salvaguardi il minore coinvolto e il loro benessere psico-fisico.

È, inoltre, uno strumento utile per gli avvocati e tutti gli operatori di diritto che si trovano ad avere a che fare con minori in situazioni di questo tipo e li agevola nella scelta dei provvedimenti più idonei, sempre per tutelare i bambini.

Ogni considerazione circa il miglior affidamento e luogo di

187 Convegno tenutosi a Milano il 16-17 marzo del 2012 ed organizzato dalla Fondazione Guglielmo Gulotta, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'AIAF Lombardia, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'ordine degli Psicologi, dell'ordine degli Psicologi della Lombardia, del Centro per la Riforma del diritto di famiglia e della Camera minorile di Milano in

abitazione del minore deve essere effettuata tenendo conto di quelle che sono le ricerche scientifiche più aggiornate, che indicano che il minore sviluppa un legame forte con entrambi i genitori e ne trae vantaggio a seguito del mantenimento di tale rapporto.

4.1 L'esperto psicologo

Il Protocollo di Milano rappresenta un'ottima guida per comprendere il ruolo e i limiti dell'attività del C.T.U nel caso dell'affidamento dei minori.

Sancisce, innanzitutto, che la consulenza tecnica psicologica viene disposta dal giudice al fine di reperire il maggior numero di dati possibile al fine di comprendere quale sarà la strada da intraprendere per offrire una tutela piena al bambino coinvolto nel procedimento di separazione. Il giudice, infatti, a tal fine nomina un consulente tecnico, il quale dovrà svolgere un'indagine familiare approfondita o valutare la capacità genitoriale dei coniugi, intesa come capacità di far fronte ai bisogni e agli interessi del minore. Il mandato del giudice al C.T.U consiste proprio in un'osservazione critica, di raccolta e di organizzazione funzionale di una serie di informazioni rilevanti, per fornire al giudice quegli elementi che gli servono per assumere decisioni nel modo più informato possibile.

Il C.T.U dovrà comunque accettare l'incarico solo se munito di un'apposita competenza posto che la sua attività incide fortemente sull'esistenza del minore e dei suoi familiari. Al fine di un miglior svolgimento della loro attività, devono essere costantemente aggiornati e non possono offrire il loro ausilio con riferimento a questioni su cui non hanno competenza o non sono sufficientemente preparati.

un conflitto di interessi, per esempio qualora abbia svolto un'attività di sostegno psicologico nei confronti del minore o della coppia stessa. Tuttavia, se l'accertamento peritale è abbastanza complesso, lo psicologo può fare presente al giudice affinché venga svolta una consulenza collegiale e ovviamente altrettanto faranno le parti.

4.2 Il quesito

Nella consulenza tecnica in tema di affidamento di minori, come rileva Dogliotti, il quesito peritale è rimesso ad una valutazione discrezionale del magistrato, il quale fa leva soprattutto sul concetto di “interesse del minore”. La mancanza di una definizione chiara ed univoca sul piano normativo può consentire di centrare l'indagine del consulente tecnico sulle specifiche esigenze relative alla realtà della famiglia in esame, ma può nel contempo rappresentare una forma di condizionamento del clinico rispetto al mandato ricevuto dal magistrato ed ai valori ed i fini espressi da quest'ultimo. Questo condizionamento rientra all'interno di una realtà sostanziale in continua evoluzione. Molti anni fa, i quesiti erano soprattutto incentrati sulla inidoneità di un solo genitore, mentre successivamente si è passati ad ottenere un parere circa la idoneità educativa di entrambi i genitori. Un esempio del primo tipo è riscontrabile nel seguente quesito, posto molti anni fa in una consulenza tecnica in tema di affidamento del figlio di una coppia nella quale la moglie era portatrice di disturbi psicopatologici: “Dica

il consulente tecnico d'ufficio, letti gli atti e sottoposta ad indagine psichiatrica e psicodiagnostica la madre del minore, quale sia il suo attuale stato psichico e quali le sue modalità comportamentali, con particolare riguardo alla personalità e/o ad eventuali specifici disturbi psicopatologici. Dica altresì, valutate le attuali condizioni

del minore, se la Signora.... sia in condizioni tale da poter educare convenientemente il figlio.”

Sulla base di tale quesito, è possibile notare, come in passato in casi come questo, si faceva leva soprattutto sulle carenze della donna, piuttosto sulle potenzialità che la stessa poteva sviluppare. Il quesito non poneva attenzione nei confronti del padre del bambino e degli altri congiunti, come se la “follia” della donna facesse ritenere implicitamente adeguate le capacità genitoriali del padre o come se il giudice fosse concentrato a valutare i disturbi della donna anziché l'interesse del minore. Successivamente, anche a seguito della nuova legge sull'affidamento dei minori, il quesito ha assunto una qualificazione tale da interessarsi in misura maggiore agli spazi affettivi del minore all'interno della coppia-genitori. Spesso i quesiti in caso di affidamento vengono formulati nel modo seguente:” Dica

il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti, sottoposte ad ogni opportuno e necessaria indagine medico psicologica le figure dei genitori e del bambino, quelle dei terzi significativi nella vita dello stesso, e quella del minore..., quali siano i rapporti tra esse intercorrenti. Evidenzi, inoltre,sentiti i servizi eventualmente interessati, ed acquisita ogni opportuna documentazione, quale sia la collocazione più idonea per il minore, e quali possono essere le modalità più adeguate per la migliore concretizzazione delle risorse educative dei genitori. Precisi le più opportune modalità di contatto tra gli stessi ed il figlio, e svolga ogni altra considerazione utile ai fini di Giustizia.” Così formulato il quesito permette innanzitutto di

valutare l'intero sistema famiglia, anche mediante terze persone che hanno rapporti o assumono un ruolo rilevante per il minore stesso. Il tipo di rapporti instauratasi tra i componenti della famiglia consente di superare anche quelle “patologie” di uno dei coniugi (vd. Quesito precedente) e porre in essere una ricerca dinamica nel contesto

familiare. Inoltre si delinea la relazione intercorrente tra il consulente tecnico ed i servizi socio-sanitari che comporta un legame tra la componente valutativa con quella di tipo assistenziale e terapeutica, che fa sì che l'attività peritale consenta una perfetta collaborazione tra il C.T.U e gli operatori di tali servizi.

5. Modelli di accertamento peritale: la consulenza

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 132-136)