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I limiti della scienza nel processo

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 173-176)

Oltre i confini nazionali: un sintetico raffronto con l'ordinamento americano.

1. I limiti della scienza nel processo

In questo capitolo tratterò il tema della consulenza tecnica da un altro punto di vista, quello che la vede collegata alla scienza ed ai suoi costanti mutamenti. Analizzerò la C.T.U da un punto di vista comparativistico, facendo riferimento a due casi verificatesi negli Stati Uniti d'America che hanno cambiato il modo di vedere le conoscenze scientifiche ed il ruolo dell'esperto consulente. Pertanto ritengo necessario citare le parole di un noto Professore della Facoltà di Legge della Yale University, Mirjan Damaska. Quest'ultimo, in un suo testo “Il diritto delle prove alla deriva”, afferma che guardare al futuro del processo, oggi, significa soprattutto parlare della progressiva adozione di modelli scientifici, dal momento che molte controversie per poter esser risolte richiedono l'intervento di elementi tecnici e conoscenze scientifiche.221

Ora, può sembrare quasi scontato considerare certi fatti come risolvibili solo mediante l'ausilio di consulenti tecnici esperti nel settore. In realtà in molti ambiti dell'esperienza giudiziaria esiste una zona di confine tra massime d'esperienza generalmente riconosciute, fatti notori e sentire comune da un lato; scienza e metodi scientifici dall'altro. Tale confine non è ben chiaro e delineato. Quando il limite tra i due settori viene meno e inizia a sfumare, allora è lì che il giudice si rende conto della necessità di avvalersi di un consulente 221 Il giudice, l'esperto e il paradosso della prova scientifica, in

esperto in grado di guidarlo nella risoluzione della controversia; altrimenti, il giudice può anche agire direttamente nel processo civile senza nessuna forma di ausilio, ma questo si verifica soprattutto nei casi di interdizione che vengono decisi senza la nomina del C.T.U. Tuttavia, questo modo di attivarsi non è del tutto estraneo neanche al processo penale, nei casi in cui il fatto verificatosi è facilmente accertabile (per esempio Tizio spara a Caio, il quale, colpito al cuore, muore nell'immediato). Ma cosa si intende con limiti della scienza in riferimento al consulenza tecnica? Sicuramente la scienza di per sé è una “materia” soggetta a continui mutamenti. Infatti, a differenza di quanto ritenuto in passato sotto l'influenza delle concezioni positivistiche, non è più in grado di fornire un metodo di conoscenza immutabile e costante, poiché i suoi risultati sono soggetti a costanti verifiche e a notevoli cambiamenti. Dunque, è proprio questo il suo primo limite. Inoltre, e' stato affermato che la scienza è di per sé incompleta, limitata e fallibile222, il tutto ad indicare che non sempre è in grado di spiegare qualcosa e non sempre quel qualcosa è suscettibile di spiegazione. Quindi, anche quando vi è la presenza di una legge scientifica volta a spiegare le dinamiche di un determinato evento, questo non deve indurre in errore e far pensare che le conoscenze che la riguardano siano immutabili e definitive. La c.d prova scientifica ci consente di comprender el'importanza del ruolo dei consulente tecnici, poiché è grazie a loro che le è consentito entrare all'interno del processo. Infatti, il giudice, se necessita di nozioni tecniche specialistiche, può e deve ordinare una consulenza tecnica al fine di giungere ad una valutazione attendibile in riferimento ad un determinato evento, oggetto del quesito che sottoporrà all’esperto. Le parti possono, a loro volta, nominare consulenti di parte che parteciperanno alle operazioni peritali

fornendo una relazione con le loro conclusioni sui dati presi in esame.223 Quindi, è agevole affermare che la consulenza tecnica

costituisce il presupposto della c.d prova scientifica e quest'ultima presuppone, a sua volta, l'esistenza di leggi scientifiche, ovvero l'applicazione delle stesse al caso concreto oggetto del giudizio.

Quando le leggi scientifiche idonee a spiegare il caso concreto esistono l'esperto dovrà anzitutto individuare la legge scientifica pertinente da applicare; una volta scelta la legge dovrà svolgere gli accertamenti necessari per verificare le conseguenze che derivano da tale applicazione; e, infine, verificare il risultato della prova. Per esempio nel caso in cui si richieda l'accertamento dell'appartenenza delle tracce biologiche a una determinata persona il perito o consulente verificherà anzitutto l'esistenza di una legge scientifica che consente l'attribuzione delle tracce ad una persona in base al suo codice genetico; poi esaminerà le tracce rinvenute sul luogo del delitto per verificare se sono comparabili con quelle della persona; infine da questa comparazione trarrà le conclusioni sulla possibilità di attribuire quelle tracce a quella persona. Ma spesso il compito è più complesso perché si tratta di utilizzare diverse leggi scientifiche che interferiscono tra di loro e che rendono più complessa la ricostruzione del fatto. Per poter essere considerata scientifica la prova non deve necessariamente fondarsi su leggi scientifiche, quando queste manchino, ma deve invece obbligatoriamente basarsi sul metodo scientifico che è un metodo che trova la sua applicazione nella ricerca induttiva condotta secondo criteri che possono essere ritenuti metodologicamente corretti perché accettati e verificabili e non sull'intuizione o su congetture formulate dal giudice o dalle parti.224 Questa dissertazione circa le difficoltà insite nella scienza e

223 La prova scientifica e processo penale. La sentenza Daubert e i canoni per una corretta valutazione. La revisione del processo in

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nei suoi costanti mutamenti è resa necessaria al fine di comprendere i casi che andrò ad esaminare. Intanto, proseguo analizzando le difficoltà insite nella valutazione circa le conoscenze scientifiche che è chiamato a compiere il giudice.

Nel documento La consulenza tecnica nel processo civile (pagine 173-176)