• Non ci sono risultati.

Le attività di informazione, formazione e addestramento come requisiti essenzial

4. Le attività previste per la costruzione di un Modello efficace ai fini infortunistici

4.2. L’attività di risk management

4.2.1. Le attività di informazione, formazione e addestramento come requisiti essenzial

Un aspetto decisamente importante per la gestione e il contenimento del rischio è lo svolgimento di attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 81 del 2008), le quali costituiscono altresì processi fondamentali di partecipazione attiva di tutti i soggetti operanti nel sistema di prevenzione aziendale 124. L’obiettivo di protezione del lavoratore, al fine di evitare che sia vittima di un infortunio sul lavoro, passa attraverso l’esplicita previsione della sua formazione, la quale presuppone una previa informazione e che può, infine, richiedere un suo addestramento: un complesso di attività che opportunamente bisognerebbe rivolgere anche ai soggetti apicali e a coloro incaricati più da vicino di una vigilanza sul lavoratore (come, ad esempio, i preposti) 125.

Innanzitutto, l’art. 2, comma 1, lett. aa, del d.lgs. n. 81 del 2008 per “formazione” intende il «processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi»; la successiva lett. bb definisce, invece, la “informazione” come il «complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro»; infine l’ ”addestramento” viene individuato dalla lett. cc nel «complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro».

124

DENTICI M. C. – PELLICI M. – STABILE S., L’informazione e la formazione efficaci quali requisiti

di idoneità preventiva del sistema di gestione della sicurezza e del Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in AA. VV., Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell’ente, a cura di A. M. STILE – A. FIORELLA – V.

MONGILLO, Jovene editore, 2014, 255, in cui aggiunge che le attività di informazione, formazione e addestramento non solo «costituiscono la leva più efficace per una effettiva prevenzione delle malattie

professionali e degli infortuni sul lavoro», ma rappresentano anche i requisiti indispensabili «per la costruzione di un efficace sistema di gestione della salute e sicurezza e quindi di un Modello idoneo a prevenire i reati di cui all’art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001».

125

88 Dalle disposizioni in esame, si riscontra un’interessante intersezione tra le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 81 del 2008 e i precetti del d.lgs. n. 231 del 2001: l’informazione, la formazione e l’addestramento costituiscono, infatti, attività che consentono di dare concreta attuazione al principio di partecipazione attiva dei lavoratori al sistema aziendale dalla salute e della sicurezza, e al contempo, costituiscono requisiti indispensabili ai fini della costruzione di un efficace sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro.

Lo svolgimento dei compiti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro richiede «una adeguata competenza, che va verificata ed alimentata attraverso la formazione e l’addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello» 126.

Il Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro richiede, infatti, che il datore di lavoro provveda affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione ed una formazione sufficiente ed adeguata (art. 36, comma 1, e art. 37, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008).

L’informazione e la formazione dei lavoratori, alla luce del principio di effettività, vengono dunque valorizzate e commisurate in chiave individuale, sia con riferimento alle mansioni espletate e ai relativi rischi, che in relazione alla tipologia contrattuale attraverso cui il lavoratore svolge la propria prestazione 127.

Il datore di lavoro deve verificare, secondo i principi di efficacia ed efficienza, il grado di apprendimento dei lavoratori, l’effettivo recepimento degli insegnamenti impartiti e la loro puntuale osservanza nella prassi lavorativa, sussistendo in capo al datore di lavoro un vero e proprio obbligo di risultato, e quindi di verifica e di controllo 128.

126

CONFINDUSTRIA, Linee guida, op. cit., 41. 127

CAROLLO L., Informazione e formazione dei lavoratori, in AA. VV., T.U. della salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro. Commentario al d.lgs. 81/2008, a cura di M. TIRABOSCHI, Giuffrè, 2008, 492,

l’autrice aggiunge in proposito che «è riconosciuto, ad esempio, che gli obblighi di informazione e

formazione debbono caratterizzarsi da maggiore intensità nel caso di lavoratori inesperti (quali i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato)».

128

Cass. pen., sez. IV, 27/05/2011, n. 27738, in CED Cass. pen. , 2011, secondo cui «in tema di infortuni

sul lavoro, il responsabile della sicurezza (sia, o meno, datore di lavoro) deve attivarsi per controllare fino alla pedanteria che i lavoratori assimilino le norme antinfortunistiche nella ordinaria prassi di lavoro; e tale onere di informazione e di assiduo controllo si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri, venendo per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture ad essi non familiari, e che perciò possono riservare insidie non note».

89 Per quanto riguarda la formazione, è necessario che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata secondo i contenuti e le modalità previste dall’articolo 37 del d.lgs. n. 81 del 2008 129, con particolare riferimento alle proprie

129

L’art. 37 d.lgs. n. 81 del 2008 afferma che « 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore

riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di

90 mansioni; tale formazione, inoltre, deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi 130.

Con riferimento all’informazione nella materia antinfortunistica, l’art. 36 d.lgs. n. 81 del 2008 131 prescrive al datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione: quest’ultima non può essere «generica, evasiva e sfuggente» 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i Modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro».

130

CONFINDUSTRIA, ibidem, 41, in cui si aggiunge che «particolare attenzione dovrà essere posta alle

necessità di aggiornamento delle esigenze formative, rispetto alla modifica delle tecniche/tecnologie utilizzate, sia a fini produttivi che a fini di prevenzione o mitigazione dei rischi individuati».

131

Il testo dell’art. 36 d.lgs. n. 81 del 2008 recita: «1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun

lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui e esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo».

91

132

, ma deve inserirsi in un processo dinamico di commisurazione dei percorsi informativi in base alla specificità di ogni singola posizione lavorativa 133.

In particolare, l’informazione, secondo quanto stabilito dalle linee guida di Confindustria 134, deve essere realizzata mediante:

a) la consultazione preventiva del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ove presente, e del medico competente, ove previsto, in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;

b) riunioni periodiche che tengano conto non solo delle richieste fissate dalla legislazione vigente, ma anche delle segnalazioni ricevute dai lavoratori e delle esigenze o problematiche operative riscontrate.

Particolarmente interessante risulta l’art. 37, comma 14, d.lgs. n. 81 del 2008, che prescrive la registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione nel libretto formativo ex d.lgs. n. 276 del 2003. Tale strumento consente, da un lato, al datore di lavoro di programmare e controllare l’attività formativa e, dall’altro, consente agli organi di vigilanza di verificare e monitorare l’espletamento da parte del datore degli obblighi formativi 135. Inoltre, tale adempimento assume rilievo ai fini della corretta applicazione dell’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008, il quale prevede tra i requisiti essenziali del Modello organizzativo «idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività» in materia di salute e sicurezza, risultando pertanto comprese anche le attività formative 136.

Outline

Documenti correlati