• Non ci sono risultati.

4. Le attività previste per la costruzione di un Modello efficace ai fini infortunistici

4.2. L’attività di risk management

4.2.2. Le articolazioni di funzioni

132

CAROLLO L., Informazione e formazione dei lavoratori, op. cit., 491. 133

In particolare, non è possibile ritenere adempiuto l’obbligo informativo attraverso la semplice affissione della normativa di sicurezza ovvero l’apposizione di segnaletica di sicurezza sugli impianti, oppure attraverso istruzioni sull’uso dei macchinari, poiché, tali attività, ancorché necessarie, non esauriscono l’obbligo in questione, sul punto v. Cass. pen., IV sez, 21 aprile 2006 n. 14175, in ISL, 2006, 8, 493.

134

CONFINDUSTRIA, Linee guida, op. cit., 42. 135

L’organizzazione prevenzionistica deve, in sostanza, attenersi al c.d. principio formativo circolare, inteso quale continuo interagire tra formazione, controllo e valutazione dei rischi, come efficacemente evidenziato da CAROLLO L., Informazione e formazione dei lavoratori, op. cit., 490.

136

DENTICI M. C. – PELLICI M. – STABILE S., L’informazione e la formazione, op. cit., 257, in cui si sottolinea come un’adeguata registrazione possa consentire di monitorare quale sia il reale livello formativo del lavoratore, e pertanto anche il possesso delle competenze indispensabili a ricoprire i vari ruoli organizzativi e gestionali in seno all’azienda.

92 Un’adeguata articolazione delle funzioni, adattata in base alla natura e alle dimensioni dell’impresa, costituisce «essenza e condizione necessaria» 137 del funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo. Con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è necessaria una puntuale descrizione della struttura organizzativa aziendale, con particolare riguardo alla definizione dei compiti e delle varie responsabilità 138.

L’art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 81 del 2008, mutuando un principio cardine dei sistemi di gestione della sicurezza 139, afferma infatti che «il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio».

L’organizzazione delle competenze è affidata principalmente al datore di lavoro, il quale può ricorrere all’istituto della delega di funzioni, nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dagli articoli 16 e 17 d.lgs. n. 81 del 2008 140.

Nella definizione dell’architettura societaria, particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito, come il Responsabile del Servizio di

137

SERRA P., I Modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro, op. cit., 2522. 138

CONFINDUSTRIA, Linee guida, op. cit., 40. 139

PULITANÒ D., Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, op. cit., 103, l’autore sottolinea che «è un dovere che la riforma del 2008 ha fatto bene ad esplicitare, ma che anche in

precedenza faceva parte dei contenuti essenziali del dovere di sicurezza, in quanto dovere di buona organizzazione».

140

Si riporta qui il testo degli articoli. Art. 16 d.lgs. n. 81 del 2008: «1. La delega di funzioni da parte del

datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate»; Art. 17 d.lgs. n. 81 del

2008: «Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la

conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2819; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi».

93 Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, ove previsto e, se presenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, gli addetti primo soccorso e l’addetto alle emergenze in caso d’incendio. È, infatti, necessario esplicitare i compiti e le connesse responsabilità della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, dell’RSPP, del Medico Competente e di tutti gli altri soggetti, di cui il decreto n. 81 del 2008 individua le competenze relativamente alle attività di sicurezza; inoltre, è necessario documentare i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente 141.

Le ripartizioni delle funzioni, tipica attività del datore di lavoro, si unisce qui con gli obblighi organizzativi dell’ente: il Modello di organizzazione, gestione e controllo diventa così lo strumento principe ai fini della ricostruzione dell’organigramma aziendale della sicurezza 142.

Tale sistema persegue tre importanti finalità: innanzitutto, si consente di identificare, in seno all’azienda, tutti i soggetti che possono impegnare la responsabilità dell’ente e le cui condotte occorre prevenire; si garantisce, poi, una trasparenza organizzativa; e infine, questa sezione del Modello permette all’organo dirigente di verificare l’adeguatezza del sistema organizzativo congegnato 143.

Outline

Documenti correlati