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La tesi che concepisce il criterio di imputazione oggettiva come legame causale tra

3. Le soluzioni prospettate in dottrina

3.5. La tesi che concepisce il criterio di imputazione oggettiva come legame causale tra

Un’ulteriore elaborazione dottrinale ha proposto di ricostruire il significato del criterio oggettivo d’imputazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 attraverso un’interpretazione logico – sistematica, e cioè tenendo in considerazione che tale disposizione risulta inserita in sistema normativo articolato e complesso, «cosicché semmai sarà l’inserimento dell’art. 25-septies a dover essere considerato alla luce della disciplina di parte generale» 162.

Se si pone l’attenzione sulla ratio della disciplina delineata dal d.lgs. n. 231 del 2001, imperniata sulla c.d. colpa di organizzazione, risulta evidente che il criterio oggettivo d’imputazione debba rappresentare il legame causale tra il difetto di organizzazione della societas e l’evento di morte o lesioni.

Ai fini della valutazione della sussistenza della responsabilità dell’ente, è infatti «necessario accertare se il delitto colposo sia conseguenza della politica d’impresa, di una carenza organizzativa di sistema, oppure sia il risultato di un’inefficienza emersa in una determinata area di intervento, sul piano dell’attuazione e dell’esecuzione delle direttive precauzionali fissate dai vertici» 163. Ebbene, nel primo caso, essendo il reato derivato da un vero e proprio difetto di organizzazione dell'ente, sarà sicuramente ravvisabile un nesso causale tra l'evento lesivo ed una colpa di organizzazione dell'ente

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. Nella seconda ipotesi, invece, ricorrendo una semplice «violazione di regole cautelari di dettaglio o di specificazione» 165, che si sostanziano in comportamenti difformi rispetto ai principi contenuti nel Modello organizzativo idoneo ed dell'azienda) sia più prossima al dolo eventuale che alla colpa con previsione». Nello stesso senso v.

MUSCATIELLO V. B., La nuova tutela penale, op. cit., 1452. 162

GARGANI A., Delitti colposi, op. cit., 1956. 163

GARGANI A., Delitti colposi, op. cit., 1957. 164

GARGANI A., Delitti colposi, op. cit., 1958; nello stesso senso v. ALESSANDRI A., Reati colposi e

Modelli di organizzazione, op. cit., 352, il quale afferma che «l’interesse o il vantaggio assumono il compito primario di delimitare la responsabilità dell’ente a una riferibilità della condotta criminosa, che assume cadenze differenziate a seconda che il reato presupposto sia di natura dolosa o colposa. Mentre nel primo caso è necessaria una convergenza funzionale tra il fatto del reo e gli obiettivi della società (rispetto all’area in cui svolge la sua attività il reo stesso), negli illeciti colposi si tratterà di valutare se la colpa del singolo discenda dalla mancanza di un’adeguata organizzazione prevenzionistica, se cioè l’organizzazione dell’ente, predisposta dal vertice dell’ente, abbia lasciato varchi oggettivi, utilizzati poi dal singolo in modo colposo. Nell’incredibile mutevolezza delle situazioni operative, la colpa dell’ente viene in gioco quando il comportamento, compiutamente colposo, della persona fisica, è consentaneo alla struttura d’impresa e alle regole generali che, sotto questo profilo, la governano».

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182 effettivamente adottato dall’ente, sarà possibile escludere la colpa di organizzazione della societas e, conseguentemente, la sussistenza di un legame causale con l'evento verificatosi.

Infine, deve essere espletato un ulteriore accertamento, sul piano della colpevolezza, ai fini della verifica della rimproverabilità della societas, la quale può essere esclusa quando, «tenuto conto delle dimensioni, del grado di complessità e del livello di risorse, propri della persona giuridica, in prospettiva ex ante, l’illecito d’evento non rientrava in concreto nella sfera di dominabilità dell’apparato organizzativo, in quanto riconducibile ad una sfera di inosservanze rilevanti sul piano meramente esecutivo» 166. Tale tesi, pur essendo molto suggestiva, finisce tuttavia per condurre ad esiti inaccettabili. Infatti, seguendo tale interpretazione il giudizio sulla responsabilità dell’ente, che la legge scandisce in un due momenti, cronologicamente e concettualmente distinti, verrebbe ricondotto alla sola verifica relativa all’accertamento della colpa di organizzazione 167.

Inoltre, per quanto riguarda l’accertamento della rimproverabilità della societas, secondo tale interpretazione bisognerebbe verificare la sussistenza o meno di un nesso tra la colpa di organizzazione e l’evento concretamente verificatosi, andando, in particolare, a valutare se questo ricadesse o meno nello spettro preventivo del Modello adottato ed efficacemente attuato dalla persona giuridica: si tratta, tuttavia di una valutazione che, in realtà, andrebbe effettuata non tanto sul piano della colpevolezza quanto piuttosto su quello dell’imputazione oggettiva 168.

In definitiva, anche tale tesi sembra individuare un criterio oggettivo, costituito dal nesso causale tra il deficit di organizzazione dell’ente e l’evento di morte o lesioni, che tuttavia differisce totalmente da quello normativamente tipizzato dal legislatore 169.

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GARGANI A., Delitti colposi, op. cit., 1964. 167

DE SIMONE G., La responsabilità da reato, op. cit., 46 e ss., l’autore osserva che «con molte di

queste lucide ed acute riflessioni non si può non essere d’accordo. Il fatto, però, è che, ragionando in questo modo, a un criterio d’imputazione, ancora una volta, se ne sostituisce un altro, la cui verifica, nel contesto di una valutazione progressiva e gradualistica qual è quella che la legge stessa richiede, dovrebbe invece presupporre che già sia stata accertata la sussistenza del primo (e cioè della commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente), che qui, invece, è ridotto al rango di mera

quantité négligeable, che non richiederebbe alcuna verifica autonoma pregiudiziale». 168

DE SIMONE G., La responsabilità da reato, op. cit., 47, l’autore aggiunge che «se, d’altra parte, il

“fatto” della persona giuridica dovesse essere individuato nella sua stessa difettosa organizzazione, sarebbe rispetto ad un tale fatto che dovrebbe valutarsi l’an e il quantum della sua rimproverabilità».

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DE SIMONE G., La responsabilità da reato, op. cit., 47, l’autore aggiunge che «la prospettazione

teorica di cui si discute finisce con l’ipotizzare la sussistenza di un Modello di responsabilità fondato sul binomio difettosa organizzazione-evento colposo, che sembra molto più vicino a un autentico paradigma

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3.6. La tesi che riconduce la responsabilità dell’ente alla cooperazione colposa in

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