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Elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è l’adozione di un Codice etico, contenente i valori e i principi che permeano la cultura d’impresa, rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 190. Con specifico riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, l’ente è tenuto ad esplicitare i principi e i

della colpa con l’adozione e l’efficace attuazione del sistema di controllo interno al Modello di organizzazione e gestione sarebbe, pertanto, una evidente forzatura normativa.

187

SERRA P., I Modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro, op. cit., 2524, l’autore sottolinea che l’adozione e l’efficace attuazione del sistema di verifica e controllo può, semmai, costituire uno strumento organizzativo per assolvimento del obbligo di vigilanza; CONFINDUSTRIA, Linee guida, op. cit., 38, in cui afferma che «la delega deve costituire lo strumento per un più efficace adempimento

degli obblighi imposti dalla legge all’organizzazione complessa, non per un agevole trasferimento di responsabilità».

188

In questo senso DELLA RAGIONE L. – RICCI M., La controversa configurabilità della

responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza per gli incidenti sul lavoro, op. cit., 157; SERRA P., I Modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro, op. cit., 2524, l’autore aggiunge che il

datore di lavoro «attraverso la delega non può liberarsi del dovere di sicurezza ma, piuttosto, lo assolve

con una migliore organizzazione. Se potesse per delega trasferire a terzi pure la vigilanza sull'espletamento delle funzioni da parte dei delegati, che dell'organizzazione costituiscono la struttura funzionale, l'imprenditore finirebbe per trascurare l'organizzazione da lui creata, abdicando sostanzialmente al suo ruolo di capo dell'impresa e tradendo la ratio dell'istituto» della delega di

funzioni. In senso contrario VITARELLI T., La disciplina della delega di funzioni, op. cit., 49, secondo cui la delega di funzioni comporterebbe il trasferimento dell’obbligo di vigilanza ad un soggetto diverso dal datore di lavoro. L’autrice, tuttavia, afferma la necessità di individuare organismi a cui trasferire la funzione di vigilanza diversi dall’OdV, in quanto organismo caratterizzato dai requisiti dell’autonomia e dell’indipendenza.

189

DE VITA A., La delega di funzioni, op. cit., 369. 190

107 criteri che guidano le scelte da adottare ai fini della protezione dei lavoratori, tenendo in debita considerazione anche quanto stabilito dall’art. 15 d.lgs. n. 81 del 2008 191.

In particolare, a titolo esemplificativo i principi possono prevedere che il personale aziendale debba 192:

a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;

191

L’art. 15 d.lgs. n. 81 del 2008 afferma: «1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza

dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori».

192

Si fa riferimento all’esemplificazione proposta da TRINEI G. L., Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza

in materia antinfortunistica, op. cit., 425; In senso analogo: CONFINDUSTRIA, Linee guida, op. cit., 48

in cui si afferma che i principi contenuti nel Codice etico in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono così individuarsi: «a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico; b) valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati; c) ridurre i rischi alla fonte; d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; f) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi; g) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; h) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori».

108 b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;

f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi che possano avere ripercussioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui si venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e controllo;

h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

j) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

L’osservanza dei valori del codice etico e delle procedure previste dal Modello organizzativo può essere garantita tramite la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio. Il sistema disciplinare svolge principalmente una funzione preventiva: esso mira, non a sanzionare i reati già commessi, ma ad evitare che l’ente predisponga

109 un’organizzazione che permetta o agevoli la commissione di reati. Si tratta, infatti, di un sistema interno all’azienda, che si aggiunge al sistema sanzionatorio penale 193.

Un adeguato sistema disciplinare è in grado di garantire l’efficacia esimente del Modello, il quale non deve essere solo adottato, ma anche efficacemente attuato 194: la predisposizione di un sistema disciplinare risulta essere, pertanto, espressione della serietà e dell’effettività del sistema aziendale di prevenzione del reato 195.

Per quanto riguarda la materia della salute e della sicurezza sul lavoro, l’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008 afferma che il sistema disciplinare deve essere «idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello».

Nello specifico, le condotte sanzionabili 196 dei soggetti apicali possono riguardare 197: l’inosservanza dei protocolli e dei procedimenti di programmazione della formazione delle decisioni dell’Organo dirigente; l’inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell’Organo Dirigente nelle attività organizzative; la mancata predisposizione di un budget da destinare a Preposti e RSPP; il mancato avvio di corsi di formazione e procedure di informazione per tutti i lavoratori; la mancata predisposizione tempestiva del Documento della valutazione dei rischi; il mancato

193

VALENTINI V. – MORELLO F., Sanzioni disciplinari e Modello di organizzazione della sicurezza

aziendale, in AA. VV., Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell’ente, a cura di A. M. STILE – A. FIORELLA – V. MONGILLO,

Jovene editore, 2014, 294; MANCINI C., I Modelli, op. cit., 187, l’autrice afferma che la predisposizione di un sistema disciplinare ed il suo effettivo funzionamento, anche a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte rilevate da esso, sono importanti indici sintomatici della serietà dell’approccio aziendale al tema della prevenzione degli illeciti; CORSO S. M., Il codice disciplinare di fronte alla responsabilità

delle persone giuridiche: riflessi lavoristici, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2, 2015, 297 e ss.,

l’autore afferma che «Il legislatore riconosce agli enti una capacità di autoregolamentazione più

funzionale al perseguimento degli obiettivi prevenzionistici di quanto non possa essere un'indicazione eterodiretta e confida che sia efficacemente estrinsecata».

194

VALENTINI V. – MORELLO F., Sanzioni disciplinari e Modello di organizzazione della sicurezza

aziendale, op. cit., 291; La giurisprudenza ha negato efficacia esimente a Modelli organizzativi privi

dell’apparato sanzionatorio disciplinare: tra tante, Trib. Milano, 20 settembre 2004. 195

MONGILLO V., Il dovere di adeguata organizzazione, op. cit., 49, secondo cui il sistema disciplinare «è cruciale per veicolare ai membri dell’organizzazione il messaggio secondo cui la compliance

antinfortunistica è presa sul serio dall’alta direzione e non un mero abbellimento esteriore»; CORSO

S.M., Lavoro e responsabilità di impresa, op. cit., 446, l’autore afferma che un eventuale «buonismo» del datore di lavoro, anche se apprezzabile da parte del singolo interessato, può essere percepito come sintomo di una cogenza solo apparente del Modello e risolversi, quindi, in un vulnus potenziale al perseguimento della cultura della sicurezza.

196

CONFINDUSTRIA, Linee guida, op. cit., 53, in cui si afferma che le sanzioni applicabili ai soggetti apicali possono essere: «il richiamo in forma scritta, la previsione di meccanismi di sospensione

temporanea o, per le violazioni più gravi, decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta». Per quanto riguarda gli amministratori «il sistema disciplinare si integrerà con gli strumenti tipici previsti dal diritto societario (in primis le azioni di responsabilità)».

197

Si fa riferimento all’esemplificazione proposta da VALENTINI V. – MORELLO F., Sanzioni

110 avvio delle procedure disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si attengono alle norme e alle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento ai lavoratori subordinati, le condotte censurabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguardano non solo gli specifici obblighi prevenzionali previsti dall’art. 20 d.lgs. n. 81 del 2008 198, ma anche il generale dovere di informazione, inteso nella sua accezione “partecipativa”: il lavoratore è infatti tenuto ad informare i propri superiori gerarchici e l’Organismo di Vigilanza, qualora vi sia il pericolo per la sua incolumità, per quella dei suoi colleghi o per quella dell’intera organizzazione 199. Infine, il sistema disciplinare deve garantire l’osservanza del Modello anche da parte dei terzi con i quali l’ente intrattiene rapporti 200.

È compito dell’Organismo di Vigilanza verificare che sia implementato uno specifico sistema disciplinare. Tale organismo, principale destinatario delle segnalazioni sulle

198

Si riporta il testo dell’art. 20 d.lgs. n. 81 del 2008, rubricato “Obblighi dei lavoratori”: «1. Ogni

lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto»; CONFINDUSTRIA, Linee guida, op. cit., 52, in cui si sottolinea

l’opportunità di inserire nel regolamento disciplinare aziendale (o almeno di indicare come vincolanti per i lavoratori) i principali obblighi posti dall’articolo 20 d.lgs. n. 81 del 2008.

199

VALENTINI V. – MORELLO F., Sanzioni disciplinari e Modello di organizzazione della sicurezza

aziendale, op. cit., 298.

200

CONFINDUSTRIA, Linee guida, op. cit., 53, in cui si afferma che «per rendere vincolanti nei

confronti dei terzi contraenti i principi etico – comportamentali attesi e legittimare l’applicazione di eventuali misure in caso di loro violazione o mancata attuazione, occorre inserire nel contratto apposite clausole, volte a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal decreto 231, nonché l’impegno a prendere visione delle misure definite dall’ente (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l’eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo».

111 violazioni del Modello, qualora riscontri comportamenti devianti procederà a relazionare al Consiglio d’Amministrazione, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti. Ove quest’ultimo decida di applicare delle sanzioni, l’Organismo di Vigilanza avrà il compito di verificare che tale sanzione sia effettivamente applicata 201.

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