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Requisiti di carattere generale del Modello ex d.lgs n 231 del 2001 e component

3. Il Modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati in materia di salute e

3.1. Requisiti di carattere generale del Modello ex d.lgs n 231 del 2001 e component

Un aspetto problematico, dibattuto in dottrina, riguarda i rapporti tra l’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008 e le disposizioni generali del decreto n. 231 del 2001.

Secondo un primo orientamento, l’art. 30 non conterrebbe nessuna disposizione innovativa rispetto a quanto ricavabile in via generale dalla disciplina della responsabilità degli enti.

Si ritiene, infatti, che l’elenco degli obblighi cui i Modelli di organizzazione e gestione devono garantire il rispetto «viene automaticamente (e necessariamente) delineato dalla tipologia di reati che i Modelli in parola sono chiamati a prevenire», che, nel caso della materia della salute e sicurezza del lavoro, si tratterebbe del «rispetto di ogni norma prevenzionale la cui violazione sia idonea a genere un addebito di colpa (specifica)» 69. La prevenzione del rischio - reato nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro non può che derivare dall’osservanza delle regole cautelari imposte dalla legge per attenuare o eliminare il rischio di infortuni sul lavoro 70. La norma si limiterebbe,

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Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del

2001 redatte da CONFINDUSTRIA il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate fino alla versione del

marzo 2014, in www.confindustria.it, 141. 69

ALDOVRANDI P., La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Ind. pen., 2009, 513.

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LOTTINI R., I Modelli di organizzazione e gestione,op. cit., 170, l’autore evidenzia come già in dottrina era stato posto in risalto, quando ancora il legislatore non aveva ancora offerto indicazioni utili per la costruzione dei Modelli organizzativi finalizzati alla esenzione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., che i Modelli avrebbero dovuto corrispondere alla necessità di valutazione e neutralizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro mediante il rispetto dell’ingente mole di regole cautelari codificate in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali.

70 pertanto, a ribadire prescrizioni che sarebbero comunque discese dalla previsione della responsabilità dell’ente per i reati di omicidio colposo e lesioni aggravate colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica.

In alcune parti, la norma risulterebbe addirittura «fuorviante» 71 poiché, riproducendo requisiti già richiesti in via generale dalla disciplina della responsabilità degli enti, potrebbe far dubitare l’interprete se le indicazione fornite dall’art. 30 siano ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle degli artt. 6 e 7 o, viceversa, siano destinate a ribadire i concetti generali.

Ad un’attenta analisi del contenuto dell’art. 30, si evince, infatti, come lo stesso Modello, in senso analogo a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001, imponga all’ente attività di individuazione e gestione del rischio con predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione dirette a eliminare o, quantomeno, contenere il rischio infortunio, la creazione di una rete di controllo e di verifica dell’idoneità e efficacia del Modello e, infine, la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare che sanzioni la violazione delle regole contenute nel Modello e le renda così effettive. Le uniche vere novità che emergono dall’art. 30 sarebbero costituite dalla previsione del comma 2, relativa alla documentazione degli adempimenti di legge di cui al comma 1, dalla disposizione del comma 5, relativo alla presunzione di idoneità del Modello organizzativo adottato in conformità alle Linee guida UNI – INAIL e al BS OHSAS 18001:2007, e infine dalla previsione del comma 5 bis, relativo al ruolo della commissione permanente di cui all’art. 6 nell’individuazione dei Modelli di organizzazione e delle procedure semplificate per le piccole e medie imprese.

Un diverso orientamento è, invece, a favore della natura speciale del Modello delineato dall’art. 30, poiché la norma definisce i requisiti minimi, che l’ente deve apprestare ai fini dell’esclusione della responsabilità per i reati previsti dall’art. 25 septies, diversi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001.

È dunque necessaria, ai fini della costruzione di un efficace Modello organizzativo in materia antinfortunistica, un’integrazione tra i requisiti stabiliti in via generale dal decreto n. 231 del 2001 e le disposizioni speciali stabilite dall’art. 30: il Modello di organizzazione e gestione in materia antinfortunistica, infatti, non può essere

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71 autonomamente adottato 72. Le prescrizioni speciali contenute nel’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008, pur avendo valenza endosistematica, cioè limitata alla materia antinfortunistica, risultano essere, pertanto, «integrative – e non derogatorie – di quelle generali» 73. In aggiunta, la previsione esplicita dei requisiti del Modello organizzativo è, secondo questo orientamento, necessitata dalla natura mista delle regole che compongono il Modello nella materia della salute e della sicurezza del lavoro. Ad esempio, il rispetto degli «standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici» richiederà l’adozione di cautele di controllo e anche di cautele sostanziali, come la valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure preventive conseguenti; sono inoltre presenti nel Modello attività dal contenuto meramente organizzativo, quali le riunioni periodiche di sicurezza, le consultazioni di rappresentanti o l’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie, le quali non mirano direttamente ad impedire offese alla salute e alla sicurezza dei lavoratori 74. A favore del carattere speciale dell’art. 30 depone, inoltre, la circostanza per cui, in relazione alla colpevolezza dell’ente, mentre il Modello generale di organizzazione, gestione e controllo risulta imperniato su una “colpa generica”, costituita da imprudenza, imperizia e negligenza dell’ente, il Modello previsto in materia di salute e sicurezza del lavoro sembra, invece, imperniato su una “colpa specifica”, ossia per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’ente, non sarà dunque sufficiente la sola predisposizione del Modello organizzativo previsto dall’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008, idoneo a legittimare un rimprovero esclusivamente per colpa specifica, ma sarà necessario integrare quest’ultimo con le generali previsioni del decreto n. 231 del 2001,

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ROSSI A. - GERINO F., Art. 25 septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e Modello di

organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti, in Resp. amm. soc. enti, 2009, 12 e ss,

secondo cui, qualora la sezione del Modello relativa alla prevenzione del rischio-reato in materia antinfortunistica risultasse conforme a quanto richiesto dall’art. 30 d.lgs. 81 del 2008, ma non anche agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001, si rischierebbe la generale inefficacia del Modello di organizzazione e gestione adottato e concretamente attuato dall’ente. Gli autori evidenziano anche le conseguenze che l’interconnessione obbligatoria tra tutte le parti del Modello producono sotto il profilo della colpevolezza. 73

MONGILLO V., Il dovere di adeguata organizzazione, op. cit., 42. 74

MASULLO M. N., Colpa penale e precauzione, op. cit., 260 e ss., l’autrice esprime interesse per come si orienterà la prassi in materia di responsabilità dell’ente, rispetto alla valutazione dell’idoneità del Modello per la prevenzione dei reati di cui all’art. 25 septies, nell’ipotesi in cui questo risulti carente sui uno degli obblighi sanciti dall’art. 30 che non abbia, tuttavia, avuto alcuna incidenza sulla dinamica dell’infortunio o sulla violazione della regola cautelare da parte dell’autore individuale.

72 in grado di evitare un addebito colposo a carico dell’ente qualora concorrano nella fattispecie concreta gli elementi costitutivi della colpa generica 75.

Tra la disciplina del decreto legislativo n. 231 del 2001 e l’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008 esiste, dunque, un rapporto di «complementarietà» 76, in quanto tra i due Modelli vi è un rapporto di identità e di continenza nel medesimo tempo: dal punto di vista funzionale, si configura un rapporto di identità in quanto entrambi i Modelli sono deputati a prevenire il rischio-reato; vi è poi un rapporto di continenza in quanto il Modello delineato dall’art. 30 può ben costituire una “parte speciale” del Modello generale ex d.lgs. n. 231 del 2001, con particolare riferimento alla materia della salute e sicurezza del lavoro 77.

In conclusione, nel materia della sicurezza del lavoro la sinergia tra il Modello di prevenzione “pubblicistico” di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 e quello “privatistico- aziendale” previsto dal d.lgs. 231 del 2001 dà vita ad un unico sistema cautelare in grado di tutelare beni giuridici altamente importanti, quali la vita e l’integrità personale

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