La tematica dell’azione di responsabilità in materia di contabilità pubblica è sempre attuale e su questa si focalizzano molte pronunce della Suprema Corte.
Con riferimento all’in house providing, Sez. U, n. 26738/2021, Mercolino, Rv.
662245-01, ha chiarito che, ai fini della qualificazione di una società in house providing e della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo, è sufficiente la verifica della sussistenza di un controllo esercitato da un socio pubblico di maggioranza, non essendone necessaria l’estensione in forma congiunta a tutti gli enti pubblici partecipanti al capitale sociale.
In ordine ai rapporti con l’ordinaria azione civile, Sez. U, n. 36205/2021, Napolitano L., Rv. 662886-01, ha affermato che l’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente
Dario Cavallari
890
inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
Inoltre, per Sez. U, n. 32418/2021, Criscuolo, Rv. 662881-01, rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le controversie concernenti il danno patrimoniale cagionato dal Presidente di una sezione comunale dell’Unione italiana di tiro a segno mediante l’appropriazione e la distrazione di somme di denaro di tale sezione. Infatti, la detta Unione ha natura di ente di diritto pubblico, che è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Comitato olimpico nazionale italiano e ha fini istituzionali di istruzione, addestramento e certificazione, mentre le menzionate sezioni esercitano un’attività diretta anche ad espletare compiti istituzionali di rilevanza pubblicistica, nell’ambito di direttive e controlli di un ente pubblico e fruendo di entrate di provenienza pure pubblica, per le quali non è prevista una contabilità distinta.
Sez. U, n. 27890/2021, Tricomi I., Rv. 662468-01, ha precisato, altresì, che la controversia insorta a seguito di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 nei confronti di un dirigente della regione Sicilia per il rimborso dei compensi da quest’ultimo percepiti quale compenso per incarichi ritenuti aggiuntivi, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 10 del 2000, in attuazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza di cui alla l.r. n. 19 del 2008, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, in tale caso, l’ente locale non ha promosso azione di responsabilità per danno erariale, rimessa alla giurisdizione contabile, ma ha agito per l’adempimento di un’obbligazione gravante sul lavoratore che trova fondamento nel rapporto di lavoro, non rilevando il danno e la colpa del dipendente medesimo, ma la mera percezione di quanto andava devoluto al bilancio regionale.
Come chiarito, poi, da Sez. U, n. 19027/2021, Doronzo, Rv. 661848-01, in tema di regolamentazione del prelievo supplementare sull’eccesso di produzione di latte, sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di condanna al risarcimento del danno erariale proposta nei confronti del primo acquirente per avere violato l’obbligo di trattenere e, quindi, di versare all’AGEA le somme dovute dagli allevatori a titolo del predetto prelievo, quale misura volta a ristabilire l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato lattifero; ciò in quanto, avuto riguardo agli obblighi, anche contabili, impostigli, alle sanzioni previste per il caso di inadempimento e alla circostanza che egli è investito della funzione con provvedimento amministrativo all’esito delle verifica di determinati requisiti - nonché alla responsabilità diretta dello Stato verso l’Unione europea per il prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale -,
CAPITOLO III - LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
891
deve ritenersi sussistere, tra il primo acquirente e la P.A., un vero e proprio rapporto di servizio, il quale è configurabile, a prescindere dalla natura di soggetto di diritto privato dell’agente, allorché questi abbia la gestione, in nome e per conto della pubblica amministrazione, di un’attività continuativa di interesse generale, che può essere anche solo di garanzia del corretto svolgimento di una data attività.
Sez. U, n. 15570/2021, Di Marzio M., Rv. 661706-01, ha ribadito l’orientamento tradizionale, già espresso da Sez. U, n. 26582/2013, Macioce, Rv.
628611-01, per il quale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia volta a fare valere la responsabilità contrattuale degli amministratori e dei revisori di un consorzio di sviluppo industriale, avente natura di ente pubblico economico, per inadempimento agli obblighi di natura contabile e gestionale derivanti dagli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., atteso che, nel caso in cui, oltre al danno civilistico, sia prospettabile anche un danno erariale, deve, comunque, ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio e l’eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell’azione da fare valere davanti al giudice successivamente adito.
Allo stesso modo, per Sez. U, n. 09544/2021, Acierno, Rv. 661012-01, non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di accertamento della nullità della convenzione accessoria ad una concessione di area pubblica di parcheggio, proposta dal pubblico ministero contabile in funzione dell’esercizio dell’azione di danno erariale nei confronti della società concessionaria, non essendo individuabile, in relazione né ai soggetti eventualmente responsabili (funzionari pubblici o soggetti privati in rapporto di servizio con la P.A. depauperata) né all’oggetto del pregiudizio, il nesso di strumentalità tra l’azione proposta e quella consequenziale di risarcimento del danno erariale, sicché viene a mancare il presupposto necessario per ricondurre il rimedio esperito tra le “altre azioni” che, unitamente ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, il pubblico ministero contabile è legittimato ad esercitare in funzione della tutela dei crediti erariali, ai sensi dell’art.73 del d.lgs.
n.174 del 2016 (cd. Codice della giustizia contabile).
Sez. U, n. 02157/2021, Stalla, Rv. 660308-01, ha pure precisato che non sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di danno erariale proposta nei confronti di una banca d’affari sulla base di un petitum sostanziale fondato sulla responsabilità contrattuale o precontrattuale riconducibili al duplice ruolo, di controparte in operazioni in strumenti finanziari derivati e di specialista del debito pubblico, da essa svolto nel rapporto con il Ministero dell’economia e delle finanze, se tale rapporto non presenti, in concreto, i caratteri della relazione di
Dario Cavallari
892
servizio comportante l’assunzione, da parte della banca, di potestà pubblicistiche, nonché il suo inserimento, anche temporaneo, nell’organizzazione interna del Ministero quale agente di questo in ordine alle scelte di negoziazione in strumenti finanziari derivati e di gestione del debito pubblico sovrano. Di conseguenza, però, ad avviso di Sez. U, n. 02157/2021, Stalla, Rv. 660308-02, nell’ipotesi di contratti in strumenti finanziari derivati, sottoscritti dallo Stato, ferma restando l’insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debito pubblico da parte degli organi governativi a ciò preposti, sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di danno erariale proposta nei confronti di dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di un petitum sostanziale fondato sulla mala gestio nell’adozione, in concreto, di determinate modalità operative e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative a particolari contratti nei predetti strumenti, venendo in considerazione parametri di legittimità e non di mera opportunità o convenienza dell’agire amministrativo.
La S.C. si è pure occupata della responsabilità in questione con riferimento ad alcuni specifici enti ed organismi.
Pertanto, secondo Sez. U, n. 10741/2021, Grasso Giuseppe, Rv. 661059-01, sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di danno erariale proposta nei confronti dei dirigenti dell’Ufficio del federalismo fiscale, nonché del presidente e dei componenti della Commissione istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n.446 del 1997, per avere omesso di adottare le iniziative idonee ad impedire o limitare il pregiudizio subìto da taluni Comuni in conseguenza dell’omesso riversamento ad essi delle somme riscosse dalla società concessionaria del servizio di riscossione delle entrate comunali, non assumendo rilievo la circostanza che il loro rapporto di servizio intercorra con il Ministero e non con le amministrazioni danneggiate né la sussistenza dell’eventuale responsabilità contrattuale della società concessionaria nei confronti dei singoli comuni, atteso, quanto al primo profilo, che, ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge n. 20 del 1994, in relazione ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore di questa legge, la giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici sussiste anche quando il danno sia stato cagionato ad enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, e considerato, quanto al secondo profilo, che il rimprovero mosso agli incolpati concerne l’omessa attivazione dei poteri loro attribuiti dalla legge al fine di evitare o contenere il danno provocato al pubblico erario.
Invece, come precisato da Sez. U, n. 00781/2021, Acierno, Rv. 660229-01, l’azione promossa dal Consorzio sviluppo aree e iniziative industriali, volta ad
CAPITOLO III - LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
893
ottenere l’accertamento della responsabilità degli organi di amministrazione e controllo per il dissesto economico dell’ente e il risarcimento del conseguente danno patrimoniale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo finalizzata alla tutela del capitale sociale e del patrimonio consortile (inteso quale entità autonoma e separata dalle singole quote conferite dalle amministrazioni consorziate), a fronte della violazione di obblighi di natura contrattuale, gravanti sui soggetti sopra indicati in vista di una corretta gestione delle risorse e della realizzazione dello scopo sociale dell’ente.