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Le domande di accertamento dei diritti, di pagamento di somme

Costituisce ormai un principio generale e consolidato quello per cui, ove la controversia coinvolga la P.A. quando espleta la propria attività alla stregua di un privato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e quest’anno la S.C. lo ha ribadito in diversi settori. Così, Sez. U, n. 26921/2021, Lamorgese, Rv. 662370-01, ha affermato che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla controversia relativa al mancato adempimento da parte di una amministrazione pubblica delle prestazioni pecuniarie connesse all'esecuzione di obbligazioni assunte con privati, laddove non venga dedotto alcun esercizio di poteri amministrativi collegato ad accordi tra pubbliche amministrazioni e non si contesti la validità del predetto accordo contrattuale, a nulla rilevando, ai fini del riparto, la natura pubblica dell'ente contraente.

Sulla base di un analogo ordine di ragioni, secondo Sez. U, n. 11292/2021, Rubino, Rv. 661207-01 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ipotesi di fallimento di un’impresa esercente un’attività di farmacia privata. Si è ritenuto, infatti, che l'abilitazione amministrativa all'esercizio dell'attività farmaceutica non interferisce con il saliente profilo dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Molto interessante anche Sez. U, n. 21971/2021, Nazzicone, Rv. 661865-01, in tema di procedure di finanza a progetto, c.d. "project financing", secondo cui compete alla giurisdizione ordinaria la controversia relativa alla fase successiva all'aggiudicazione, che abbia come “petitum” l’inadempimento agli obblighi contrattuali derivanti da una convenzione, stipulata tra le parti. La controversia,

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in tale caso, non ha riguardo alla fase pubblicistica di scelta del promotore, conclusasi con la concessione, ma involge questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all'adempimento delle relative obbligazioni, le quali si mantengono nell'ambito di un rapporto paritario.

La pronuncia ribadisce, dunque, il consolidato orientamento, secondo cui sono devolute al giudice amministrativo tutte le controversie relative alla fase preliminare, prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del privato sulla base delle regole della cd. evidenza pubblica; viceversa, appartengono al giudice ordinario quelle riguardanti la stipulazione del contratto e le vicende relative al suo adempimento (da ultimo nello stesso senso Sez. U, n.

02144/2018, Giusti, Rv. 647037–02).

Sez. U, n. 09005/2021, Cosentino, Rv. 660917-01, in tema di appalti pubblici ha delineato i criteri di riparto di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto l'escussione di una polizza fideiussoria a cui una stazione appaltante abbia proceduto a seguito dell'esclusione di un concorrente dalla gara.

Utilizzando i principi sopra esposti, la pronuncia ha affermato che il giudizio è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario ove si discuta esclusivamente dei diritti derivanti dalla polizza, con riguardo, ad es. all'ammontare delle somme dovute, ai tempi e alle modalità del relativo pagamento e all'individuazione dei soggetti obbligati; è devoluta, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo ove si discuta della sussistenza dei presupposti di esclusione del concorrente dalla gara, in relazione ai quali la P.A. esercita un potere pubblicistico.

Con riferimento all’appalto di servizi, sulla base dell’utilizzo dei criteri di riparto ora esposti, Sez. U, n. 30580/2021, Nazzicone, Rv. 662649-01, ha affermato che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia, promossa vigente il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nella formulazione anteriore al d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, avente ad oggetto la domanda di condanna della pubblica amministrazione al pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di un contratto di appalto stipulato in forza di aggiudicazione poi annullata d'ufficio, vertendo la lite sul diritto soggettivo all'adempimento del contratto e non già sulla legittimità dell'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione.

Sez. U, n. 35952/2021, Rubino, Rv. 663242-01 ha ribadito quanto di recente affermato, secondo cui nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A.

committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale

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nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria (nello stesso senso l’anno scorso Sez. U, n. 21990/2020, Graziosi, Rv. 659039–01.

Sul fronte relativo al giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, Sez. L, n. 05825/2021, Cavallaro, Rv. 660625-01, ne ha riconosciuto la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.

Dall’esame della normativa di riferimento, la S.C. ha concluso che tale giudizio non presenta affatto margini di discrezionalità, essendo l’Inps tenuto, ai fini del rilascio, ad esercitare un’attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo.

E’, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all.

E.

Di rilievo è altresì l’arresto di Sez. U, n. 16082/2021, Marulli, Rv. 661537-01, secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda, proposta da una società d'intermediazione di prodotti ortofrutticoli nei confronti della società preposta alla gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'istanza di consultazione inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia e della comunicazione della propria esclusione dal mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi, nonché l'accertamento del diritto ad accedere al mercato e a svolgervi la propria attività, con rilascio della relativa autorizzazione.

La pronuncia, in tal caso, ha utilizzato una pluralità di criteri di riparto, tra quelli finora esaminati. In particolare, ha osservato che, da un lato, sussiste la giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., che concerne le controversie in materia di concessioni di pubblici servizi, in quanto la società convenuta, preposta alla gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi, qualificato, dalla l.r. Lazio 7 dicembre 1984, n. 74, come centro agroalimentare di interesse nazionale, è affidataria del corrispondente pubblico servizio, svolto su concessione della Regione Lazio; dall'altro lato, ha rilevato che gli atti di cui la parte attrice ha invocato la rimozione, in vista dell'accertamento del suo diritto di accesso al mercato, sono espressione di un potere autoritativo promanante direttamente dall'ente concedente del quale il soggetto gestore è stato investito

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per la realizzazione degli interessi pubblici legati al servizio pubblico oggetto della concessione.