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Il disconoscimento di scritture private

documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, non può essere soddisfatto, qualora detta documentazione non sia stata precedentemente richiesta alla banca, in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Sez. 1, n.

24641/2021, Di Marzio M., Rv. 662395-01).

4. La richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione.

Per Sez. 3, n. 14410/2021, Cricenti, Rv. 661552-01, nel caso in cui il giudice di primo grado, dopo aver preso la causa in decisione, l'abbia rimessa sul ruolo al fine di esercitare il potere di cui all'art. 213 c.p.c. per acquisire d'ufficio atti o documenti che la parte era in condizione di produrre in giudizio, e successivamente, all'esito di ulteriore rimessione in istruttoria, abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice d'appello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, sul rilievo della inutilizzabilità della documentazione illegittimamente acquisita d'ufficio in prime cure, nonché della nullità derivata della disposta c.t.u., deve riportare il processo allo stato in cui si trovava al momento della prima rimessione sul ruolo, decidendo nel merito allo stato degli atti, o rimetterlo, a sua volta, in istruttoria, esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., eventualmente disponendo nuova consulenza tecnica.

5. Il disconoscimento di scritture private.

Come è noto, la verificazione giudiziale di una scrittura privata può essere chiesta, sulla stessa falsariga della querela di falso, in via incidentale (come incidente all’interno di un processo avente un diverso oggetto) o in via principale (proponendo con atto di citazione un’autonoma domanda avente come unico oggetto quello di verificare – la genuinità del – la sottoscrizione apposta sulla scrittura).

Sez. 6-1, n. 20882/2021, Dolmetta, Rv. 662037-01, ha ribadito (Sez. 1, n.

00974/2008, Panzani, Rv. 601300-01) che la parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere

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l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie, e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c.

Si ha riguardo alla fattispecie di una scrittura privata, che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta, e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 c.c.).

5.1. Le modalità di disconoscimento.

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve, secondo Sez. 5, n. 17313/2021, Giudicepietro, Rv. 661429-01, contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte.

Anche avuto riguardo alle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio (sulle quali vedasi postea), Sez. 3, n. 40750/2021, Rossetti, Rv. 663440-01, ha confermato il principio (Sez. 5, n. 16557/2019, Rv. 654386-01, e Sez. 6-5, n.

14279/2021, Cataldi, Rv. 661573-01) secondo cui il disconoscimento delle stesse, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della loro conformità all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Sembra, quindi, ormai abbandonato un passato indirizzo (Sez. 1, n. 04912/2017, Rv. 644441-01), a dire il vero pressocchè isolato, a mente del quale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere

“espressamente” la copia fotostatica di una scrittura non imporrebbe anche la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità.

E così per Sez. 2, n. 06890/2021, Gorjan, Rv. 660801-01, il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215

CAPITOLO IX - LE PROVE

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c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia. La pronuncia non si pone in contrasto con l’orientamento decisamente maggioritario (Sez. 2, n. 03431/1998, Cardillo, Rv.

514172 - 01), secondo cui non è idonea ad impedire il riconoscimento tacito di una scrittura privata l'eccezione di disconoscimento formulata in via preventiva, e non più proposta dopo la produzione in giudizio del documento.

Quanto alla tempistica, la parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione. Sulla base di questa premessa, Sez. 3, n. 13145/2021, Gorgoni, Rv. 661383-01, ha affermato che l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura.

5.2. L’istruttoria.

Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata, il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura, qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali, ad esempio, la condotta delle parti. In applicazione di tale principio, Sez. 3, n.

25508/2021, Fiecconi, Rv. 662406-01, ha cassato la decisione del giudice di merito che, pur avendo ritenuto tacitamente proposta l'istanza di verificazione da parte dell'attore, aveva omesso di dar luogo al procedimento istruttorio autonomo disponendo l'ammissione delle prove già articolate e una consulenza grafologica d'ufficio.

Il principio secondo cui la produzione dell'originale di un documento prodotto in precedente in semplice copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico giuridico, cosicché ne è ammissibile il deposito anche in appello (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 26/02/2016, Rv. 638327), oltre che essere certamente estensibile anche al caso, affine, di deposito dell'originale nel corso del giudizio di primo grado, ma dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., non conosce eccezioni in relazione alla procedura di verificazione della scrittura che sia stata depositata in copia, la cui sottoscrizione venga disconosciuta dal soggetto nei cui confronti essa è stata prodotta. In tale

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ipotesi, anzi, la presenza dell'originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria, in quanto la perizia grafica deve, preferibilmente, svolgersi su di esso, e non sulla copia, al fine di assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario. Sotto questo profilo, peraltro, entrambe le parti sono interessate, sia pure per opposti motivi, alla massima accuratezza dell'accertamento demandato al perito, posta la decisività degli esiti della perizia grafologica; come ha sottolineato Sez. 6-2, Oliva, n. 35167/2021, Rv. 663281-01 il deposito dell'originale, quindi, corrisponde ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con modalità tali da rendere possibile l'accertamento dell'autenticità, o della falsità, della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio.

5.3. Il disconoscimento delle riproduzioni.

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art.

2712 c.c., Sez. 6-1, n. 12794/2021, Falabella, Rv. 661434-01, ha ribadito (conf.:

Sez. L, n. 17526/2016, Amendola, Rv. 641181-01) che il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Pertanto, anche il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di fatti o di cose prodotte in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere chiaro e circostanziato (cioè contenere un preciso riferimento alla copia concretamente individuata ed al profilo che viene contestato; Cass. civ., sez. trib., 21 gennaio 2004, n. 935; sulla specificità del disconoscimento cfr. Cass. 11 luglio 2003, n. 10912; conf. Cass. nn. 27633/18 e 17902/18) ed esplicito, con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Ne deriva che una contestazione generica non può escludere di per sè la valenza probatoria del documento (Cass., sez. lav., 8 maggio 2007, n. 10430).

5.4. I rapporti tra il giudizio di verificazione e quello di falso.

Avuto riguardo ai rapporti tra giudizio di verificazione e giudizio di falso, Sez.

3, n. 02152/2021, Iannello, Rv. 660391-01, ha chiarito che, in tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della